Cerca nel blog

UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 2 ottobre 2011

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Per le cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della legge n. 311/2004, l'esenzione dal reddito della quota di utili accantonata a riserva indisponibile, per la parte eccedente la percentuale minima prevista dalla legge, è ormai da alcuni anni solo parziale.

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, tale esclusione, prevista dall'art. 12 della legge n. 904/1977, non opererà per una quota pari:

- al 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (per tutte le cooperative);

- al 40% (dal 30%) degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;

- al 55% (dal 65%) degli utili netti annuali delle cooperative di consumo e loro consorzi.

Resta ferma l'esclusione al 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al D.Lgs. n. 228/2001.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta di prima applicazione delle nuove disposizioni va assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui all'art. 2, commi 36-bis e 36-ter.



(D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi da 36-bis a 36-quater)

Nessun commento:

Posta un commento