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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 2 ottobre 2011

COMMERCIANTI IN CRISI: L'INDENNIZZO INPS PER TRE ANNI E 18 MESI

I commercianti in crisi che cessano l'attività hanno diritto a un indennizzo INPS per tre anni; ora però con la presenza delle finestre il pagamento deve protrarsi per tutto il periodo di attesa della pensione di vecchiaia a 60 anni per donne e 65 per uomini.

Questa proroga è riconosciuta a condizione che i titolari dell'indennizzo stesso siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia (al momento 20 anni di contributi).

In sostanza la proroga dell'indennizzo - pari all'importo della pensione minima mensile INPS - per la cessazione dell'attività commerciale fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia può e deve essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione.

Non può perciò essere concessa alcuna proroga rispetto alla scadenza naturale dei 65 e 60 anni:

1) ai soggetti già titolari di pensione erogata dall'INPS o da altro ente pensionistico,

2) o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell'indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore,

3) ai soggetti che, nel mese di compimento dell'età pensionabile, non siano in possesso anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2011, i destinatari conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia secondo quanto segue:

a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, escludendo i periodi in gestione speciale: trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;

b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata: trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Con la ovvia conclusione che trattandosi di commercianti, cioè di lavoratori autonomi, la finestra comporta un'attesa di 18 mesi.


(INPS - Mess. n. 16870 del 30 agosto 2011)

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