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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 2 ottobre 2011

ANTIRICICLAGGIO

Attraverso la modifica dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 è stata ridotta da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Entro il 30 settembre i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro dovranno essere estinti, ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo.

Il nuovo comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione, esclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007 - che a decorrere dal 1° settembre 2011 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - per le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto commesse nel periodo dal 13 agosto 2011 (giorno di entrata in vigore del D.L. in esame) al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal precedente comma 4 (quindi oltre la nuova soglia di 2.500 euro ma comunque entro quella previgente di 5.000 euro). Viene inoltre disposta l'abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 49, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 231/2007, che regolamentavano specificamente il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi; per effetto di tale abrogazione anche per i money transfer sarà applicabile l'unica soglia di 2.500 euro, senza obblighi di documentazione.



(D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 4 e 4-bis)

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