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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 2 ottobre 2011

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO

Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, la legge di conversione, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ha elevato al 100% la quota di cui all'art. 2, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 23/2011; in questo senso, le maggiori imposte statali riscosse a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento verranno interamente devolute al comune stesso.

Si ricorda in proposito che tale attribuzione avviene in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo, fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

Tale maggiore riconoscimento non scatta peraltro in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, dei Consigli tributari di cui all'art. 18 del D.L. n. 78/2010, i cui poteri sono peraltro stati ampliati attraverso una serie di modifiche apportate all'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 e con la previsione di un D.P.C.M. che dovrà individuare una serie di dati che l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei comuni e dei Consigli tributari per favorire appunto la partecipazione all'attività di accertamento.

Si segnala inoltre che all'istituzione entro il termine del 31 dicembre 2011 dei Consigli tributari è anche subordinata la possibilità, prevista dai primi due periodi dell'art. 1, comma 12, del D.L. in commento, di azzerare le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno per effetto delle maggiori entrate di cui all'art. 7 del presente provvedimento (relative alla modifica della disciplina dell'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore energetico.


D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1, commi da 12-bis a 12-quater)

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