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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 8 agosto 2011

SANZIONI CIVILI: DOPPIA MISURA DEL 7% E DEL 30%

La nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori (pari all'1,50%) trascina con sé l'aumento delle sanzioni civili. Attualmente le percentuali sono le seguenti:

- 7% annuo (tasso ufficiale di riferimento 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente) entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso attualmente fissato nella misura del 5,7567% annuo;

- 7% annuo (tasso ufficiale di riferimento 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;

- 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa. La sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso attualmente fissato nella misura del 5,7567% in ragione d'anno.

(ENPALS - Circ. n. 8 del 21 luglio 2011)

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