Decreto Legislativo 18 luglio 2011 n. 119
In attuazione della legge delega contenuta all’art. 23 del Collegato Lavoro (l.183/3010) è stato emanato il D.lgs. 18.07.2011 n. 119 contenente il riordino della normativa in merito a congedi, aspettative e permessi.
Tra le principali novità si segnala:
- La possibilità della lavoratrice di ritornare al lavoro, con un preavviso di 10 giorni e previa autorizzazione medica, in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno oppure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. Il disposto contenuto all’art.2 modifica l’art. 16 de del dgls 151/2001.
- La possibilità, per la madre o in alternativa per il padre, per ogni minore con grave handicap di prolungare entro il compimento dell’ottavo anno di vita fino a 3 anni il congedo parentale, in misura continuativa o frazionata. La norma non si applica in caso di ricovero del minore presso istituti specializzati salvo che in tal caso sia richiesta l’assistenza del genitore.
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