Corte di Cassazione sentenza n. 11900 del 30.05.2011
La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’art.428 c.1 c.c., l’atto di dimissioni è annullabile qualora il lavoratore riesca a provare in giudizio di essersi trovato, nel momento in cui è stato compiuto l’atto, privo della facoltà intellettiva e volitiva anche parziale e temporanea, purchè idonea ad impedire la formazione della coscienza e della volontà dell’atto.
E’ dunque sufficiente che il lavoratore si trovi in un turbamento psichico tale da menomare le sue facoltà intellettive e volitive anche senza escluderle del tutto purchè risultino diminuite al punto da escludere la volontarietà dell’atto.
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