L'Agenzia delle entrate, con la Circ. n. 34/E del 20 luglio 2011, rende noto che, al fine di allineare il trattamento dei dati anagrafici registrati in Anagrafe Tributaria a quello effettuato nelle anagrafi dei comuni, è stata messa a regime una soluzione tecnica che consente di acquisire in Anagrafe Tributaria i dati anagrafici sia nel formato originale, comprensivi anche di caratteri diacritici (cioè di caratteri che aggiunti ad una lettera dell'alfabeto ne modificano la pronuncia e ne distinguono il significato da parole simili, come ad esempio la dieresi o l'accento circonflesso), sia in quello traslitterato secondo le regole stabilite dalla Circ. n. 1 del 22 gennaio 2008 del Ministero dell'interno.
Non cambia il sistema di codifica per comporre il codice fiscale; nome e cognome del contribuente saranno riportati sulla tessera sanitaria e sul tesserino di codice fiscale in forma originale, ossia con eventuali caratteri diacritici, e anche in forma traslitterata, ricondotta cioè ai 26 caratteri maiuscoli previsti per la composizione del codice fiscale.
Il documento di prassi ottempera così alle norme di Stato Civile e di Anagrafe ed alle diverse disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche.
(C.M. 20 luglio 2011, n. 34/E)
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