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domenica 5 febbraio 2012

Agenzia delle Entrate - raddoppio dei termini di accertamento

Con la Circ. n. 1/E del 13 gennaio 2012 l'Agenzia delle entrate torna sulla questione del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale per i reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000; raddoppio che, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 247 del 2011, opera automaticamente ed indipendentemente dalla circostanza che l'obbligo di denuncia sia insorto dopo il decorso del termine «breve» o sia stato adempiuto entro lo stesso termine. 

Sulla base di tale interpretazione, la circolare precisa che i controlli possono riguardare anche le posizioni interessate dalle sanatorie IVA di cui agli artt. 7, 8, 9 e 15 della legge n. 289/2002 (dichiarate come noto incompatibili con il diritto comunitario dalla Corte di Giustizia con le Sentt. del 17 luglio 2008 e dell'11 dicembre 2008), fermo restando che la sola adesione alle sanatorie da parte dei contribuenti non può essere trasformata, a distanza di anni, in una sorta di autodenuncia che determina automaticamente la riespansione del potere di accertamento.

(C.M. 13 gennaio 2012, n. 1/E)

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