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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 11 settembre 2011

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA: L'ACCORDO INTERCONFEDERALE

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della L. 4 novembre 2010, n. 183 (art. 25), è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2011 della circolare ministeriale congiunta (Ministero del lavoro e della Funzione Pubblica) n. 4/2011, in materia di trasmissione telematica dei certificati di malattia, nonché dei successivi chiarimenti da parte del dipartimento per la digitalizzazione della P.A e l'innovazione tecnologica in ordine alla decorrenza del cd. periodo transitorio di tre mesi, Confindustria ha ritenuto necessario avviare tavolo di confronto afferente le modalità di gestione della suddetta fase transitoria in attesa dell'adeguamento, da parte dei CCNL del settore industriale, alle nuove disposizioni contenute nel cd. Collegato Lavoro.

Tale confronto si è concluso con un Accordo Interconfederale, sottoscritto il 20 luglio u.s., che reca la disciplina «intertemporale» degli aspetti contrattuali dell'invio telematico dei certificati di malattia.

I contenuti dell'Intesa sono così sintetizzabili: 1) restano pienamente efficaci i CCNL attualmente vigenti relativamente alle norme che disciplinano il trattamento economico e normativo in caso di malattia del lavoratore; 2) in via transitoria e cioè fino a quando i CCNL non provvederanno ad armonizzare le nuove modalità di invio della certificazione di malattia, come invece recentemente avvenuto nel CCNL del terziario, il lavoratore sarà obbligato a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico alla propria impresa datrice di lavoro - entro gli stessi termini previsti dai vigenti CCNL per l'invio cartaceo del certificato medesimo - «con modalità coerenti con le innovazioni tecnologiche che caratterizzano la riforma dell'invio telematico delle certificazioni mediche (come, a mero titolo esemplificativo, e-mail o SMS)»; 3) in attesa della citata armonizzazione dei vari CCNL, altre modalità attuative di invio del numero identificativo potranno essere definite con accordo aziendale.

Alcune brevissime riflessioni merita il punto 2. sopra indicato. In questa fattispecie, va sottolineato che le OO.SS. si sono opposte alla originaria richiesta formulata da Confindustria, consistente nel rendere obbligatorio l'invio del numero di protocollo identificativo del certificato per posta raccomandata a prescindere dalla facoltà dell'impresa di richiederlo e, per lo più, secondo le modalità tradizionali (con raccomandata A.R.). Un siffatto obbligo, ad avviso dei Sindacati Confederali, avrebbe contraddetto espressamente le «modalità coerenti con le innovazioni tecnologiche».

L'Accordo Interconfederale prevede, comunque, che «in ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo ...» il lavoratore - previo avviso al datore - potrà adempiere agli obblighi contrattuali di certificazione dell'assenza inviando, nei tempi e con le modalità previsti dal contratto collettivo che disciplina il suo rapporto di lavoro, il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare in forma cartacea ai sensi della richiamata circolare ministeriale.

Ricordiamo in ultimo che il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore terziario ha disciplinato nel frattempo la materia nei seguenti termini.

In relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, la comunicazione si realizza anche mediante la comunicazione scritta a mezzo fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico INPS.

(L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 25)
(Accordo Interconfederale 20 luglio 2011)

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