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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 11 settembre 2011

TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

Viene prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le attuali aliquote del 12,50% e del 27%, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20%. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 1986), i titoli di risparmio per l'economia meridionale, le forme di previdenza complementare. La nuova aliquota del 20% si applica:

- agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44 del T.U.I.R., divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012;

- ai dividendi e proventi ad essi assimilati percepiti dal 1° gennaio 2012.

Per quanto concerne le obbligazioni e i titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996, l'aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44 del decreto del T.U.I.R. maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

In tema di capital gains, i commi da 28 a 34 dell'art. 2 recano disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. In particolare il comma 28 stabilisce che le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del T.U.I.R., realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011, possono essere portate in deduzione dalle future plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. - sempre nel limite temporale del quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo - per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (tale quota di deducibilità del 62,5% è ottenuta dal rapporto tra le aliquote del 12,50% e 20%).

Il contribuente ha comunque la possibilità di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti al 31 dicembre 2011 versando l'imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi diversi maturati fino alla stessa data. Con apposito decreto ministeriale dovrà essere disciplinata l'attuazione di detto regime transitorio.

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