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UFFICIO DEL PERSONALE

sabato 28 gennaio 2012

Ravvedimento operoso: dilazione degli avvisi bonari

Con l'art. 10, comma 13-decies, del D.L. n. 201/2011 il legislatore è intervenuto sulla rateazione delle somme dovute in base ai cd. «avvisi bonari», stabilendo, tra l'altro, che il contribuente non decade dalla rateazione se il tardivo pagamento di una rata successiva alla prima viene comunque effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. In questi casi il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione per tardivo versamento se nel versamento si avvale del ravvedimento operoso.

E proprio al fine di consentire il versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con risoluzione n. 132/E sono stati istituiti i codici tributo di seguito elencati, da indicare nella sezione «Erario» del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati»:


La risoluzione ricorda che nel modello F24 va indicato l'anno di riferimento, nel formato «AAAA», ed il codice atto evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente. Restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all'art. 3-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 462/1997, calcolato dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento. (R.M. 29 dicembre 2011, n. 132/E)

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