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UFFICIO DEL PERSONALE

sabato 28 gennaio 2012

Previdenza complementare, deducibilità dei contributi da parte dei lavoratori di prima occupazione

Al fine di incentivare l'iscrizione alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, l'art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che «ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi (versati alle forme di previdenza complementare n.d.r.) eccedenti il limite di 5.167,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».

Il che vuol dire, in altre parole, che per tali soggetti, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di 5.164,57 euro nei primi 5 anni di partecipazione al fondo, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata può essere utilizzato nei 20 anni successivi.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 131/E del 27 dicembre 2011, fornisce importanti indicazioni in merito alle modalità con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tali soggetti potranno usufruire dell'ulteriore bonus di 2.582,29 euro annui che va ad aggiungersi all'ordinario plafond di deducibilità fiscale di 5.164,57 euro; in particolare, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto ulteriore plafond, viene precisato che, poiché non è indifferente ai fini del rendimento pensionistico l'anno in cui è effettuato il versamento, appare aderente alla ratio della disposizione in esame consentire di impiegare il monte accumulato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di 7.746,86 euro, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione sopra citata non prevede alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del monte non dedotto, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto monte in un dato anno. R.M. 27 dicembre 2011, n. 131/E)

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