L'indennità economica nonché la contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario per coloro che assistono persone con handicap grave, stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall'I.N.P.S. anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche
al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all'I.N.P.D.A.P.
Fonte: Ministero del Lavoro e Pol. Sociali, Nota 5/4/2011, n. 17
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UFFICIO DEL PERSONALE
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mercoledì 6 aprile 2011
CONGEDO STRAORDINARIO HANDICAP
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giovedì 10 marzo 2011
Mancato godimento dei permessi ex ROL
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nota 08/03/2011, n. 16
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito, attraverso la nota 16/2011, che i contributi relativi ai permessi ex Rol non goduti, nonché il mancato pagamento delle relative indennità sostitutive, devono comunque effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo per godere il permesso.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito, attraverso la nota 16/2011, che i contributi relativi ai permessi ex Rol non goduti, nonché il mancato pagamento delle relative indennità sostitutive, devono comunque effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo per godere il permesso.
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Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nota 08/03/2011, n. 16
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito, attraverso la nota 16/2011, che i contributi relativi ai permessi ex Rol non goduti, nonché il mancato pagamento delle relative indennità sostitutive, devono comunque effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo per godere il permesso.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito, attraverso la nota 16/2011, che i contributi relativi ai permessi ex Rol non goduti, nonché il mancato pagamento delle relative indennità sostitutive, devono comunque effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo per godere il permesso.
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