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UFFICIO DEL PERSONALE

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giovedì 12 maggio 2011

Il licenziamento in caso di calo del fatturato

Corte di Cassazione, sentenza 22 febbraio 2011, n. 4276



Nella sentenza in oggetto, i Giudici hanno stabilito che il calo del fatturato può essere motivo giustificativo sotto l’aspetto oggettivo del licenziamento del dipendente, in modo particolare nell’ipotesi in cui risulta impossibile ricollocare lo stesso nell’azienda per svolgere mansioni adeguate al suo livello.

La Suprema Corte ritiene che la scelta del datore sotto il profilo dell’opportunità economica non può essere sindacabile da parte del giudice dal momento che, ai fini del licenziamento, risulta impossibile distinguere tra carattere provvisorio o definitivo del calo del fatturato.

mercoledì 30 marzo 2011

LICENZIAMENTO: Procedura di licenziamento disciplinare

Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non è viziato da nullità, ma è soltanto “ingiustificato”, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso il predetto procedimento, non può,
quand'anche effettivamente sussistente, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata al lavoratore dall'ordinamento.

Ne consegue, da un lato, che il licenziamento annullabile per vizi procedimentali produce i suoi effetti ed interrompe, estinguendolo, il rapporto di lavoro, sicché un ulteriore licenziamento intimato successivamente (ancorché in corso di causa ma prima della sentenza di annullamento) deve considerarsi nullo e privo di effetti per mancanza di causa, per l'impossibilità di adempiere la sua funzione; dall'altro lato, che l'eventuale sentenza di accoglimento dell'azione di annullamento del licenziamento, mentre vale a ricostituire senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro, non è certamente idonea a restituire retroattivamente efficacia alla manifestazione di volontà datoriale di recesso nulla per mancanza di causa,
perchè posta in essere quando il rapporto di lavoro non era in essere, sia pure in conseguenza di un primo licenziamento annullabile.

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 11/01/2011, n. 459

mercoledì 9 marzo 2011

Licenziamento collettivo e comunicazione alle organizzazioni sindacali

In tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle r.s.a. di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei
lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall'azienda.

La mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 e così della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente - invalida la
procedura e determina l'inefficacia dei licenziamenti; tale vizio non è sanato ex post dalla successiva stipulazione di accordo sindacale di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare, ed il giudice dell'impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve comunque verificare - con valutazione di merito a lui devoluta e non
censurabile nel giudizio di legittimità ove assistita da valutazione sufficiente e non contraddittoria - l'adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura.

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 20/01/2011, n. 1254