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UFFICIO DEL PERSONALE

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venerdì 1 luglio 2011

INPS, GUARDIA DI FINANZA, AGENZIA DELLE ENTRATE: L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA COORDINATA

INPS, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate hanno stretto un rapporto sinergico costante come strumento per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle reciproche attività istituzionali, finalizzate anche ai controlli sui corretti adempimenti degli obblighi di natura fiscale e contributiva.

Nell'ambito di tale attività vengono trasmessi da INPS e Agenzia i dati e gli elementi rilevati in sede di attività di controllo, utili sia ai fini di un diretto utilizzo in fase di recupero dei contributi evasi sia per la predisposizione di ulteriori accertamenti.

A tale attività ispettiva partecipa anche il Comando generale della Guardia di finanza che, nell'ambito delle sue attività, svolge puntuali azioni di recupero nell'ambito fiscale e, quindi, contributivo.

Con apposito flusso telematico, vengono trasmessi all'INPS dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza i dati relativi a:

a) ispezioni in corso con l'indicazione dell'Ente e organismo che sta procedendo e ispezioni concluse per non sottoporre ad azioni di vigilanza la stessa azienda da parte di più corpi ispettivi;

b) dati e elementi rilevati in sede di attività di controllo con cadenza settimanale.

In sede di controllo aziendale gli ispettori fotografano la situazione riscontrata, in particolare indicano, oltre ai dati dell'azienda oggetto dell'ispezione, anche i dati del datore di lavoro, dei lavoratori trovati a lavorare in azienda e alcuni elementi relativi alla retribuzione e alla qualifica da loro rivestita, utili per il calcolo della contribuzione eventualmente dovuta dall'azienda.

Vengono inoltre conosciuti ulteriori elementi presenti sul Libro unico del lavoro (Lul), se acquisito.

Se le informazioni riportate nei verbali telematici riguardanti lavoratori non in regola sono sufficienti a evidenziare una inadempienza contributiva gli uffici INPS calcoleranno, nei confronti dell'azienda, l'addebito contributivo. Nei casi in cui invece le informazioni non sono sufficienti per l'addebito contributivo, dovranno essere integrate con i dati rilevabili dai verbali cartacei in possesso degli uffici stessi.

sabato 30 aprile 2011

Inps, lavoratore sospeso o licenziato disoccupazione all’80%

L’inps, con il messaggio n. 9085 del 19 aprile 2011, ha fissato nella misura dell’80% l’erogazione delle provvidenze economiche a favore di lavoratori/apprendisti sospesi o licenziati.

L’Inps rammenta che per tutto il 2011 l’ indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali (lavoratori sospesi e apprendisti sospesi/licenziati) ovvero con requisiti ridotti (lavoratori sospesi) spetta nella misura del trattamento equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga. Quindi, anche per l'anno in corso, la misura dell'indennità in oggetto è pari all'80% della retribuzione.

venerdì 1 aprile 2011

Inps, regolarizzazione previdenziale dei lavoratori emersi da lavoro non regolare

L’Inps, con la circolare n. 58 del 28 marzo 2011, in applicazione degli articoli 1 e 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali), illustra le modalità di regolarizzazione delle posizioni previdenziali dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare.

Gli articoli 1 e 1 – bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383, hanno attribuito agli imprenditori la facoltà di regolarizzare i propri dipendenti, assunti in violazione totale (lavoratori in nero) o anche solo parziale (lavoratori in grigio) delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare entro il 30 novembre 2002 (emersione automatica) o attraverso un piano individuale di emersione e successiva dichiarazione di emersione da presentare entro il 15 maggio 2003 (emersione progressiva).

L’articolo 1, comma 2, lettera a) e l’articolo 1 – bis, comma 11, della legge 383 del 2001 hanno previsto che sul maggior imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, si applica a carico dell’imprenditore, una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un’aliquota del 7% per il primo periodo di imposta, del 9% per il secondo periodo e dell’ 11% per il terzo periodo.

Per le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25 aprile 2002, il triennio interessato alla contribuzione sostituiva è il 2002-2004. Per le aziende che invece hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25 aprile 2002, il triennio di contribuzione sostitutiva è il 2001-2003 (punti 4.1.2 e seguenti e 5.1.2 della circolare interministeriale n. 56/E del 20 giugno2002 in allegato alla citata circolare n. 148 del 2002).

L’art. 1 del Decreto Ministeriale 12 novembre 2009 ha stabilito nella percentuale del 45% la misura dell’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostituiva versata. L’integrazione è a carico del fondo di cui all’art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

venerdì 11 marzo 2011

Inps, riepilogo ammortizzatori in deroga 2011

L’Inps, con il messaggio n. 5407 del 3 marzo 2011, ha fornito un quadro riepilogativo degli ammortizzatori in deroga per il 2011.
Per l’anno 2011 sono state confermate la gran parte delle disposizioni anti-crisi dettate gia’ lo scorso anno (e in parte anche nel 2009) che l’Inps ora riassume in un recente messaggio elaborando uno schema di sintesi.

La Legge di stabilità 2011 ha disposto la proroga ed il rifinanziamento anche per l’anno 2011 delle misure in deroga di sostegno al reddito e degli interventi anticrisi.

Fra le tante misure oggetto dei provvedimenti di fine anno (e del Decreto mille proroghe che è stato oggetto di conversione in legge), si ricordano

- il rifinanziamento per l’anno 2011 e per un periodo massimo di 12 mesi, di tutte le tipologie di ammortizzatori in deroga: cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, sia nel caso di prima concessione che di proroga di misure già in essere
- e la proroga delle misure sperimentali anticrisi già disposte per gli anni 2009 e 2010.

Tutte le misure anti-crisi sono passate al vaglio dall’Inps e sono state elaborate sotto forma di utili tavole riepilogative.