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UFFICIO DEL PERSONALE

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lunedì 11 luglio 2011

INAIL, RILASCIO DEL DURC: ALCUNE NOVITA'

Nuove funzioni che aggiornano le procedure INAIL per il rilascio del DURC.

Sono state effettuate le modifiche tecniche per ripristinare la funzione di consultazione dei DURC da parte degli Ispettori del lavoro, se abilitati dal Ministero del lavoro.

Il modulo «Stazione appaltante/Amministrazione procedente» deve essere presentato ad una qualsiasi Sede INAIL, INPS e Casse edili per ottenere l'abilitazione a richiedere i DURC nell'ambito dei contratti pubblici e/o dei procedimenti amministrativi per i quali è prevista la verifica del requisito della regolarità contributiva.


(INAIL - Nota n. 4583 del 20 giugno 2011)

mercoledì 20 aprile 2011

DURC, DALL'8 GIUGNO IL NUOVO REGOLAMENTO PER I CONTRATTI PUBBLICI: CHI LO CHIEDE E PER QUALI MOTIVI

Dall'8 giugno 2011 entra in vigore il nuovo regolamento sulla tutela dei lavoratori e sulla regolarità contributiva, che contiene una specifica trattazione sul DURC. In materia INPS e INAIL hanno emanato due distinte circolari con testo congiunto. Qualsiasi soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la Pubblica amministrazione, deve essere in possesso del documento di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, se opera nel settore edilizia, Casse edili.

Per il rilascio del Durc il soggetto interessato deve essere iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso, con esclusione del solo commercio su aree pubbliche gestito dal solo titolare, in questo caso basta l'attestazione INPS.

Il Durc è necessario per stabilire la regolarità contributiva in occasione dei contratti pubblici, siano essi di lavori, servizi o forniture.

I casi in cui occorre il DURC. La circolare elenca le fattispecie per le quali il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva in relazione all'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL);

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.

Il testo ricorda a questo proposito che deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all'interno di questo, un DURC per ogni fase.

Per quanto riguarda l'attestazione della regolarità si applica il criterio dello «scostamento non grave» che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato:

a) è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro);

b) è superiore al 5% ma il debito complessivo è inferiore ai 100 euro.

La richiesta. Il DURC deve essere richiesto: dalle stazioni appaltanti pubbliche che lo acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici; dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Per questi soggetti INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l'abilitazione per l'accesso al servizio on-line.

Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori economici; pertanto, le imprese pubbliche che non sono amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l'utenza di accesso alla procedura.

Vale tre mesi. Il regolamento conferma la validità trimestrale del DURC rilasciato ai fini:

1) della verifica della dichiarazione sostitutiva, 2) dell'aggiudicazione, 3) della stipula del contratto, 4) dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture), 5) dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto, 6) dell'attestazione SOA, 7) dell'iscrizione all'albo fornitori.

Il periodo di validità trimestrale decorre dalla data di emissione del certificato.

Un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. È perciò illegittimo l'uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni).

Casse edili. Per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile il Durc deve contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a rilasciare il certificato. Tale verifica viene effettuata a condizione che l'impresa dichiari di applicare il contratto dell'edilizia in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si applica uno dei contratti collettivi nazionali dell'edilizia. Nei contratti pubblici (per l'effettuazione di lavori) fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali (quelle cioè che non occupano personale dipendente) e le imprese con dipendenti che applicano il contratto metalmeccanici.

Il Durc viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l'esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta. Viene invece emesso al 46° giorno nell'ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione.

Nei confronti di INPS e INAIL si applica l'istituto del silenzio-assenso. Pertanto, nei casi in cui entro il termine di 30 giorni uno dei suddetti Enti non si sia pronunciato, nei confronti di tale Ente si considera attestata la regolarità contributiva.

(INPS - Circ. n. 59 del 28 marzo 2011)
(INAIL - Circ. n. 22 del 24 marzo 2011)

venerdì 1 aprile 2011

Durc, aggiornato il servizio Sportello Unico Previdenziale

L’INPS, con circolare n. 59 del 28 marzo 2011, tenuto conto dell'emanazione del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) ha illustrato alcune disposizioni in esso contenute e riguardanti il Durc.
È stata completamente modificata l’applicazione www.sportellounicoprevidenziale.it, dedicata alla richiesta ed al rilascio del DURC, con nuove funzionalità ed una diversa veste grafica.

La nuova versione 4.0, che sostituisce l’attuale applicativo 3.5, è disponibile dal 28 marzo 2011.

Si segnala, innanzi tutto, che tutte le richieste inoltrate dall’1.1.2006 (data di attivazione del servizio) al 24.3.2011 sono presenti nella nuova versione 4.0 e possono essere quindi consultate dagli utenti con le consuete modalità.

Con riferimento alle tipologie di richiesta di DURC sono state aggiunte le seguenti:
A) “Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto”: i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, sostanzialmente analogo a quello già in uso, con indicazione dell’oggetto del contratto che viene riportato sul DURC.
B) “Altri usi consentiti dalla legge”: è stata prevista per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati, ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall’applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito della regolarità contributiva in base ad una specifica disposizione di legge; pertanto questa tipologia deve essere utilizzata solo nei casi in cui la richiesta di DURC non rientra in una delle altre tipologie disponibili (appalti pubblici di lavori, forniture o servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia, verifica autodichiarazione, partecipazione/aggiudicazione appalto, lavori privati in edilizia, attestazione SOA/iscrizione albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni); i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, con indicazione dello specifico motivo della richiesta che viene riportato sul DURC.

I DURC emessi nella versione 4.0 contengono, inoltre, in aggiunta a quelli attuali, i seguenti dati:

A) per gli appalti pubblici: descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (es. stipula contratto) e, nel caso di contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, della descrizione dell’oggetto del contratto (es. acquisto cancelleria) indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di affidamento, indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/mandante/consorziata;
B) per “altri usi consentiti dalla legge”: descrizione dello specifico motivo della richiesta indicato dall’utente;
C) per tutti i DURC:
• indicazione di una delle specifiche già selezionate in fase di richiesta dall’utente nella sezione “tipo ditta” (“datori di lavoro”, “lavoratori autonomi”, “gestione separata – committente associante” e “gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione”) e, nel caso di “datori di lavoro”, indicazione del settore del CCNL applicato (selezionato tra quelli disponibili);
• indicazione, all’interno del riquadro dedicato all’esito della verifica di ciascun ente, di eventuali note inserite dal responsabile del procedimento di verifica della regolarità;
• indicazione dei dati del cantiere, all’interno del solo riquadro dedicato all’esito della verifica delle Casse edili, per i DURC relativi ad appalti pubblici di lavori per fasi successive alla stipula del contratto;
• indicazione, sui certificati rilasciati in copia di un DURC già emesso, della dicitura “Stampa effettuata da …” con le informazioni della sede e dell’utente che ristampa;
• indicazione, sui certificati emessi a seguito di annullamento di un precedente DURC, della dicitura “Il presente certificato, rilasciato in sede di autotutela a seguito di nuova verifica da parte di (INAIL, INPS o Cassa edile), annulla e sostituisce il precedente in data…”;
• indicazione su tutti i DURC emessi, del periodo di validità del certificato (90 o 30 giorni a seconda dei casi) e dei limiti di utilizzo.

venerdì 25 marzo 2011

DURC, dal 28 marzo cambia l’applicazione per la richiesta

Lo Sportello Unico Previdenziale, con un comunicato, ha reso noto che, dal 28 marzo 2011, sarà modificata l’applicazione dedicata alla richiesta ed al rilascio del DURC.

A partire dalla suddetta data, sarà disponibile la nuova versione 4.0 dell’applicazione www.sportellounicoprevidenziale.it per la richiesta ed il rilascio del DURC che avrà anche nuove funzionalità.

A tal fine, il sistema sarà chiuso, sia per gli utenti esterni che per il personale di INAIL, INPS e Casse Edili, dalle ore 23,00 del 24 marzo alle ore 9,00 del 28 marzo 2011.
Al primo nuovo accesso, il sistema proporrà un apposito messaggio con cui si chiede all’utente di verificare i dati personali, di cambiare la password e, successivamente, procedere al nuovo accesso, seguendo il percorso proposto dal sistema.