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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 20 novembre 2011

Ristrutturazione edilizia e documentazione da conservare

Il D.L. n. 70/2011, al fine di semplificare gli adempimenti gravanti sui contribuenti per fruire del beneficio fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997 ha, come noto, sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.I. 18 febbraio 1998, n. 41, disponendo così la soppressione dell'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

Al contempo è stato previsto però l'obbligo di:

- inserire nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dalla lett. a) del citato decreto interministeriale, così come sostituita;

- conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti stabiliti in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tale provvedimento è stato ora emanato in data 2 novembre 2011 ed individua i seguenti documenti da conservare:

- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da effettuare (se non sono necessarie autorizzazioni, va predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale circostanza, con indicazione della data di inizio lavori);

- domanda di accatastamento (per gli immobili non censiti);

- ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta;

- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

- dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori (nel caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi);

- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori alla ASL (ove obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri);

- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostentute;

- ricevute dei bonifici di pagamento.

Agevolazione "prima casa": rinuncia all'agevolazione su base volontaria

In risposta ad una istanza di interpello concernente l'interpretazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 l'Agenzia delle entrate ha precisato che nessuna disposizione normativa prevede la possibilità di rinunciare, su base volontaria, alle agevolazioni «prima casa».

Tuttavia, laddove la dichiarazione resa in atto dal contribuente non attenga alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici ma sia, invece, riferita all'impegno che il contribuente si assume di trasferire la propria residenza nel termine di 18 mesi dalla data dell'atto, laddove tale termine sia ancora pendente, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, potrà revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile.

A tal fine dovrà essere presentata, anche per le compravendite assoggettate ad IVA, una apposita istanza di riliquidazione dell'imposta dovuta all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato; il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza d'imposta dovuta maggiorata degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita.

Decorso inutilmente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza e verificatasi, pertanto, la decadenza dell'agevolazione, il contribuente potrà accedere, ricorrendone i presupposti, all'istituto del ravvedimento operoso, anche in questo caso attraverso la presentazione di una apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto con la quale va dichiarata l'intervenuta decadenza dell'agevolazione e chiesta la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta; al riguardo l'Agenzia delle entrate precisa che i termini di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 decorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza dell'agevolazione (ossia dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto).

R.M. 31 ottobre 2011, n. 105/E

domenica 2 ottobre 2011

COMMERCIANTI IN CRISI: L'INDENNIZZO INPS PER TRE ANNI E 18 MESI

I commercianti in crisi che cessano l'attività hanno diritto a un indennizzo INPS per tre anni; ora però con la presenza delle finestre il pagamento deve protrarsi per tutto il periodo di attesa della pensione di vecchiaia a 60 anni per donne e 65 per uomini.

Questa proroga è riconosciuta a condizione che i titolari dell'indennizzo stesso siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia (al momento 20 anni di contributi).

In sostanza la proroga dell'indennizzo - pari all'importo della pensione minima mensile INPS - per la cessazione dell'attività commerciale fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia può e deve essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione.

Non può perciò essere concessa alcuna proroga rispetto alla scadenza naturale dei 65 e 60 anni:

1) ai soggetti già titolari di pensione erogata dall'INPS o da altro ente pensionistico,

2) o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell'indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore,

3) ai soggetti che, nel mese di compimento dell'età pensionabile, non siano in possesso anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2011, i destinatari conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia secondo quanto segue:

a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, escludendo i periodi in gestione speciale: trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;

b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata: trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Con la ovvia conclusione che trattandosi di commercianti, cioè di lavoratori autonomi, la finestra comporta un'attesa di 18 mesi.


(INPS - Mess. n. 16870 del 30 agosto 2011)

ASSUNZIONE DISABILI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Deve sottostare all'obbligo di assumere persone disabili, che grava sui datori di lavoro privati con organico aziendale da 15 a 35 dipendenti, l'azienda che supera la soglia dimensionale dei 15 dipendenti per effetto di operazioni societarie, quali trasferimento, cessione di ramo d'azienda, fusione, ecc.?

Il Ministero del lavoro risponde in modo affermativo. In base alla legge sul collocamento obbligatorio (legge n. 68/1999) i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo di inserimento di lavoratori appartenenti alle categorie protette esclusivamente nell'ipotesi di «nuove assunzioni» ovvero al momento della sedicesima.

Ebbene, secondo il dicastero nelle trasformazioni societarie sopra indicate, in capo al nuovo datore di lavoro si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.

Perciò il datore di lavoro/cessionario dovrà, ai fini dell'obbligo di assunzione di personale con disabilità, tenere in considerazione il nuovo assetto occupazionale ai fini della esatta individuazione della base di computo.

E sono nuove assunzioni anche le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato avvenute antecedentemente ai mutamenti del contesto societario.

VIOLAZIONI AL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Tutti gli illeciti in materia di libro unico del lavoro possono essere oggetto di diffida obbligatoria per cui, in caso di regolarizzazione, la sanzione è disposta nella misura minima. Lo sostiene il Ministero lavoro che chiarisce anche che non è sanabile però la mancata conservazione del Lul. Le sanzioni che si applicano sono le seguenti considerando che si applicano tante sanzioni quante sono le mensilità interessate in base al numero dei lavoratori coinvolti:

- sanzione da 150 a 1.500 euro quando la condotta interessa fino a 10 lavoratori,

- sanzione da 500 a 3.000 euro da 11 lavoratori in poi.

In sede di emanazione dell'ordinanza-ingiunzione è consentito applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Stesso sistema anche per i casi di registrazioni in ritardo rispetto al giorno 16 del mese successivo.



(MinLavoro - Circ. n. 23 del 30 agosto 2011)

PSICOLOGI, IL CONTRIBUTO ENPAP ENTRO IL 3 OTTOBRE

Scade il 3 ottobre il termine entro il quale gli psicologi devono versare il saldo dei contributi dovuti per il 2010, dopo avere versato l'acconto entro il 1° marzo.

Entro la stessa data deve essere presentata (in formato elettronico o cartaceo) la comunicazione dei redditi prodotti nel 2010.

Per quanto riguarda il pagamento l'iscritto può optare per una rateazione entro 150 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 1° marzo 2012 con l'applicazione di interessi 0,48% per ogni mese o frazione di mese di dilazione. Oltre tale data il mancato versamento comporta l'applicazione della sanzioni pari al 10% dell'importo non versato.

GEOMETRI: ENTRO IL 17 OTTOBRE TERZA RATA DEI CONTRIBUTI PER LA PENSIONE

Entro il 17 ottobre (essendo sabato il 15) i geometri devono versare la terza rata dei contributi minimi dovuti alla cassa di previdenza per l'anno 2011. Le lettere ed i bollettini Mav quest'anno sono stati recapitati tramite posta elettronica certificata (Pec) a tutti gli associati che abbiano attivato un tale indirizzo o, in alternativa, tramite posta per tutti i geometri non in possesso di una casella Pec. Gli importi dovuti in relazione alle diverse posizioni iscrittive sono:

A - Contributo soggettivo:

- 2.250 euro iscritti obbligatori; - - 750 euro pensionati attivi; - - 562,50 euro neodiplomati per i primi due anni e praticanti; - - 1.125 euro neodiplomati per i successivi tre anni. - B - Contributo integrativo:

- 900 euro tutti gli iscritti e pensionati attivi (sono esclusi i neodiplomati e i praticanti). - C - Contributo di maternità:

- 17 euro tutti gli iscritti e pensionati attivi. - È possibile dilazionare il pagamento dei contributi minimi fino al 15 dicembre 2011 con l'aggravio degli interessi nella misura del 4% (contro il 6% degli anni precedenti) su base annua.