Con provvedimento direttoriale del 12 gennaio 2012 l'Agenzia delle entrate ha provveduto ad individuare gli studi di settore ed i relativi codici di attività che saranno sottoposti a revisione e che potranno essere applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2012, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
(Agenzia delle entrate - Provv. 12 gennaio 2012)
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domenica 5 febbraio 2012
Agenzia delle Entrate - raddoppio dei termini di accertamento
Con la Circ. n. 1/E del 13 gennaio 2012 l'Agenzia delle entrate torna sulla questione del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale per i reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000; raddoppio che, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 247 del 2011, opera automaticamente ed indipendentemente dalla circostanza che l'obbligo di denuncia sia insorto dopo il decorso del termine «breve» o sia stato adempiuto entro lo stesso termine.
Sulla base di tale interpretazione, la circolare precisa che i controlli possono riguardare anche le posizioni interessate dalle sanatorie IVA di cui agli artt. 7, 8, 9 e 15 della legge n. 289/2002 (dichiarate come noto incompatibili con il diritto comunitario dalla Corte di Giustizia con le Sentt. del 17 luglio 2008 e dell'11 dicembre 2008), fermo restando che la sola adesione alle sanatorie da parte dei contribuenti non può essere trasformata, a distanza di anni, in una sorta di autodenuncia che determina automaticamente la riespansione del potere di accertamento.
(C.M. 13 gennaio 2012, n. 1/E)
Sulla base di tale interpretazione, la circolare precisa che i controlli possono riguardare anche le posizioni interessate dalle sanatorie IVA di cui agli artt. 7, 8, 9 e 15 della legge n. 289/2002 (dichiarate come noto incompatibili con il diritto comunitario dalla Corte di Giustizia con le Sentt. del 17 luglio 2008 e dell'11 dicembre 2008), fermo restando che la sola adesione alle sanatorie da parte dei contribuenti non può essere trasformata, a distanza di anni, in una sorta di autodenuncia che determina automaticamente la riespansione del potere di accertamento.
(C.M. 13 gennaio 2012, n. 1/E)
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO AI FINI IVA SUI PERIODI D'IMPOSTA «COPERTI» DALLE SANATORIE FISCALI DEL 2002
domenica 29 gennaio 2012
Collocamento obbligatorio - Datori di lavoro – Denuncia telematica
La nota prot. n.39/0005909/06 del Ministero del Lavoro del 14 dicembre 2011 ha prorogato al 15 febbraio 2012 la scadenza, originariamente fissata al 31 gennaio, per inviare telematicamente il prospetto informativo disabili, contenente indicazioni in merito all’assolvimento dell’obbligo previsto dalla norma (Art.9 della L. n.68/99, come modificata dall’art.40 del D.L. n.112/08 e D.M. 2/11/2010).
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sabato 28 gennaio 2012
Previdenza complementare, deducibilità dei contributi da parte dei lavoratori di prima occupazione
Al fine di incentivare l'iscrizione alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, l'art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che «ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi (versati alle forme di previdenza complementare n.d.r.) eccedenti il limite di 5.167,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».
Il che vuol dire, in altre parole, che per tali soggetti, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di 5.164,57 euro nei primi 5 anni di partecipazione al fondo, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata può essere utilizzato nei 20 anni successivi.
Al riguardo l'Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 131/E del 27 dicembre 2011, fornisce importanti indicazioni in merito alle modalità con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tali soggetti potranno usufruire dell'ulteriore bonus di 2.582,29 euro annui che va ad aggiungersi all'ordinario plafond di deducibilità fiscale di 5.164,57 euro; in particolare, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto ulteriore plafond, viene precisato che, poiché non è indifferente ai fini del rendimento pensionistico l'anno in cui è effettuato il versamento, appare aderente alla ratio della disposizione in esame consentire di impiegare il monte accumulato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di 7.746,86 euro, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione sopra citata non prevede alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del monte non dedotto, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto monte in un dato anno. R.M. 27 dicembre 2011, n. 131/E)
Il che vuol dire, in altre parole, che per tali soggetti, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di 5.164,57 euro nei primi 5 anni di partecipazione al fondo, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata può essere utilizzato nei 20 anni successivi.
Al riguardo l'Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 131/E del 27 dicembre 2011, fornisce importanti indicazioni in merito alle modalità con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tali soggetti potranno usufruire dell'ulteriore bonus di 2.582,29 euro annui che va ad aggiungersi all'ordinario plafond di deducibilità fiscale di 5.164,57 euro; in particolare, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto ulteriore plafond, viene precisato che, poiché non è indifferente ai fini del rendimento pensionistico l'anno in cui è effettuato il versamento, appare aderente alla ratio della disposizione in esame consentire di impiegare il monte accumulato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di 7.746,86 euro, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione sopra citata non prevede alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del monte non dedotto, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto monte in un dato anno. R.M. 27 dicembre 2011, n. 131/E)
Ravvedimento operoso: dilazione degli avvisi bonari
Con l'art. 10, comma 13-decies, del D.L. n. 201/2011 il legislatore è intervenuto sulla rateazione delle somme dovute in base ai cd. «avvisi bonari», stabilendo, tra l'altro, che il contribuente non decade dalla rateazione se il tardivo pagamento di una rata successiva alla prima viene comunque effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. In questi casi il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione per tardivo versamento se nel versamento si avvale del ravvedimento operoso.
E proprio al fine di consentire il versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con risoluzione n. 132/E sono stati istituiti i codici tributo di seguito elencati, da indicare nella sezione «Erario» del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati»:
La risoluzione ricorda che nel modello F24 va indicato l'anno di riferimento, nel formato «AAAA», ed il codice atto evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente. Restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all'art. 3-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 462/1997, calcolato dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento. (R.M. 29 dicembre 2011, n. 132/E)
E proprio al fine di consentire il versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con risoluzione n. 132/E sono stati istituiti i codici tributo di seguito elencati, da indicare nella sezione «Erario» del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati»:
La risoluzione ricorda che nel modello F24 va indicato l'anno di riferimento, nel formato «AAAA», ed il codice atto evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente. Restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all'art. 3-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 462/1997, calcolato dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento. (R.M. 29 dicembre 2011, n. 132/E)
domenica 20 novembre 2011
Ristrutturazione edilizia e documentazione da conservare
Il D.L. n. 70/2011, al fine di semplificare gli adempimenti gravanti sui contribuenti per fruire del beneficio fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997 ha, come noto, sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.I. 18 febbraio 1998, n. 41, disponendo così la soppressione dell'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.
Al contempo è stato previsto però l'obbligo di:
- inserire nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dalla lett. a) del citato decreto interministeriale, così come sostituita;
- conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti stabiliti in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Tale provvedimento è stato ora emanato in data 2 novembre 2011 ed individua i seguenti documenti da conservare:
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da effettuare (se non sono necessarie autorizzazioni, va predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale circostanza, con indicazione della data di inizio lavori);
- domanda di accatastamento (per gli immobili non censiti);
- ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori (nel caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi);
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori alla ASL (ove obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri);
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostentute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Al contempo è stato previsto però l'obbligo di:
- inserire nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dalla lett. a) del citato decreto interministeriale, così come sostituita;
- conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti stabiliti in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Tale provvedimento è stato ora emanato in data 2 novembre 2011 ed individua i seguenti documenti da conservare:
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da effettuare (se non sono necessarie autorizzazioni, va predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale circostanza, con indicazione della data di inizio lavori);
- domanda di accatastamento (per gli immobili non censiti);
- ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori (nel caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi);
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori alla ASL (ove obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri);
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostentute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Agevolazione "prima casa": rinuncia all'agevolazione su base volontaria
In risposta ad una istanza di interpello concernente l'interpretazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 l'Agenzia delle entrate ha precisato che nessuna disposizione normativa prevede la possibilità di rinunciare, su base volontaria, alle agevolazioni «prima casa».
Tuttavia, laddove la dichiarazione resa in atto dal contribuente non attenga alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici ma sia, invece, riferita all'impegno che il contribuente si assume di trasferire la propria residenza nel termine di 18 mesi dalla data dell'atto, laddove tale termine sia ancora pendente, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, potrà revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile.
A tal fine dovrà essere presentata, anche per le compravendite assoggettate ad IVA, una apposita istanza di riliquidazione dell'imposta dovuta all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato; il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza d'imposta dovuta maggiorata degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
Decorso inutilmente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza e verificatasi, pertanto, la decadenza dell'agevolazione, il contribuente potrà accedere, ricorrendone i presupposti, all'istituto del ravvedimento operoso, anche in questo caso attraverso la presentazione di una apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto con la quale va dichiarata l'intervenuta decadenza dell'agevolazione e chiesta la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta; al riguardo l'Agenzia delle entrate precisa che i termini di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 decorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza dell'agevolazione (ossia dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto).
R.M. 31 ottobre 2011, n. 105/E
Tuttavia, laddove la dichiarazione resa in atto dal contribuente non attenga alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici ma sia, invece, riferita all'impegno che il contribuente si assume di trasferire la propria residenza nel termine di 18 mesi dalla data dell'atto, laddove tale termine sia ancora pendente, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, potrà revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile.
A tal fine dovrà essere presentata, anche per le compravendite assoggettate ad IVA, una apposita istanza di riliquidazione dell'imposta dovuta all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato; il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza d'imposta dovuta maggiorata degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
Decorso inutilmente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza e verificatasi, pertanto, la decadenza dell'agevolazione, il contribuente potrà accedere, ricorrendone i presupposti, all'istituto del ravvedimento operoso, anche in questo caso attraverso la presentazione di una apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto con la quale va dichiarata l'intervenuta decadenza dell'agevolazione e chiesta la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta; al riguardo l'Agenzia delle entrate precisa che i termini di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 decorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza dell'agevolazione (ossia dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto).
R.M. 31 ottobre 2011, n. 105/E
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