L’Istituto ha previsto di prorogare il periodo transitorio relativo al sistema di deleghe introdotto a fine febbraio (circolare 28/ 2011) fino al 31 ottobre 2011.
Si ricorda che il nuovo sistema prevede la possibilità per gli intermediari di operare in nome e per conto dell’azienda solo se in possesso di delega acquisita attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’INPS.
Al fine di concedere agli intermediari e alle aziende un termine congruo per acquisire le deleghe e ritrasmetterle all’Istituto, viene prorogato il periodo transitorio, in cui saranno operativi in contemporanea il nuovo e il precedente sistema, fino al 31 ottobre 2011, per cui solo dal 1° novembre non sarà possibile agire a quei soggetti non dotati di debita delega nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla circolare 28/2010.
Cerca nel blog
UFFICIO DEL PERSONALE
mercoledì 4 maggio 2011
Commissioni di certificazione istituite presso gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro
Il Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro ha approvato il regolamento che disciplina le Commissioni di certificazione istituite presso gli ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro.
Il Collegato Lavoro (L. n. 183/2010) ha previsto numerose nuove competenze da assegnare alle Commissioni in questione per cui il regolamento, in vigore dal 1° maggio 2011, interviene a dare attuazione alla normativa.
Le commissioni di certificazione, composte da un minimo di tre persone comprese il Presidente, durano in carica tre anni e risultano competenti esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento.
Le suddette sono adibite alla:
certificazione dei contratti di lavoro;
certificazione delle clausole contrattuali;:
certificazione delle tipizzazioni della giusta causa e giustificato motivo e delle clausole compromissorie;
commissione di conciliazione;
collegio arbitrale.
Il Collegato Lavoro (L. n. 183/2010) ha previsto numerose nuove competenze da assegnare alle Commissioni in questione per cui il regolamento, in vigore dal 1° maggio 2011, interviene a dare attuazione alla normativa.
Le commissioni di certificazione, composte da un minimo di tre persone comprese il Presidente, durano in carica tre anni e risultano competenti esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento.
Le suddette sono adibite alla:
certificazione dei contratti di lavoro;
certificazione delle clausole contrattuali;:
certificazione delle tipizzazioni della giusta causa e giustificato motivo e delle clausole compromissorie;
commissione di conciliazione;
collegio arbitrale.
Etichette:
Commissioni di certificazione,
Consulenti del Lavoro
martedì 3 maggio 2011
Proroga del periodo di apprendistato nel caso di assenze prolungate del lavoratore
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Parere del 26 aprile 2011, n. 9
Con il parere in oggetto, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emesso il proprio parere in merito ai quesiti posti in relazione alla proroga del periodo di apprendistato a fronte di ipotesi di assenze prolungate da parte del lavoratore, ovvero per malattia, gravidanza o congedo parentale, servizio di leva, sospensione consensuale, ferie.
La Fondazione parte dal principio fondamentale legato alla tipologia contrattuale dell’apprendistato, ovvero il principio di effettività dell’insegnamento ai fini dell’acquisizione della professionalità necessaria al lavoro. Da questo deriva che eventuali periodi di consistente inattività, tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione, non potranno essere considerati ai fini del completamento del suddetto periodo.
Relativamente alle diverse ipotesi di assenza richiamate, si stabilisce che:
- in caso di malattia il punto di discrimine è il raggiungimento o meno di un mese di assenza. Le assenze per periodi di malattia brevi, inferiori ad un mese, non rilevano rispetto al computo dell’apprendistato, per cui non determinano la proroga del periodo (Min. Lav., interpello n. 34/2010). Al contrario, nel caso di assenze uguali o superiori al mese sarà necessaria una valutazione caso per caso, considerando se l’assenza incida sulla realizzazione dell’effettivo programma formativo individuale.
Va sottolineato, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto ad applicare, qualora prevista, la disciplina sulla proroga contenuta nei contratti collettivi;
- durante la maternità o congedo parentale, il termine del periodo di apprendistato è prorogato di durata uguale a quella della sospensione in questione;
- il periodo del servizio di leva non rileva nella determinazione della durata massima dell’apprendistato;
- in caso di sospensione consensuale per esigenze aziendali è importante valutare che l’insegnamento sia stato “effettivamente impartito per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l’apprendistato dell’allievo” (Cass. 12 maggio 2000, n. 6134);
- per quanto riguarda le ferie annuali, invece, essendo già considerate nel periodo di tempo concordato per l’apprendistato, non implicano un prolungamento dello stesso.
Con il parere in oggetto, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emesso il proprio parere in merito ai quesiti posti in relazione alla proroga del periodo di apprendistato a fronte di ipotesi di assenze prolungate da parte del lavoratore, ovvero per malattia, gravidanza o congedo parentale, servizio di leva, sospensione consensuale, ferie.
La Fondazione parte dal principio fondamentale legato alla tipologia contrattuale dell’apprendistato, ovvero il principio di effettività dell’insegnamento ai fini dell’acquisizione della professionalità necessaria al lavoro. Da questo deriva che eventuali periodi di consistente inattività, tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione, non potranno essere considerati ai fini del completamento del suddetto periodo.
Relativamente alle diverse ipotesi di assenza richiamate, si stabilisce che:
- in caso di malattia il punto di discrimine è il raggiungimento o meno di un mese di assenza. Le assenze per periodi di malattia brevi, inferiori ad un mese, non rilevano rispetto al computo dell’apprendistato, per cui non determinano la proroga del periodo (Min. Lav., interpello n. 34/2010). Al contrario, nel caso di assenze uguali o superiori al mese sarà necessaria una valutazione caso per caso, considerando se l’assenza incida sulla realizzazione dell’effettivo programma formativo individuale.
Va sottolineato, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto ad applicare, qualora prevista, la disciplina sulla proroga contenuta nei contratti collettivi;
- durante la maternità o congedo parentale, il termine del periodo di apprendistato è prorogato di durata uguale a quella della sospensione in questione;
- il periodo del servizio di leva non rileva nella determinazione della durata massima dell’apprendistato;
- in caso di sospensione consensuale per esigenze aziendali è importante valutare che l’insegnamento sia stato “effettivamente impartito per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l’apprendistato dell’allievo” (Cass. 12 maggio 2000, n. 6134);
- per quanto riguarda le ferie annuali, invece, essendo già considerate nel periodo di tempo concordato per l’apprendistato, non implicano un prolungamento dello stesso.
lunedì 2 maggio 2011
R.O.L. e festività soppresse: mancato godimento o pagamento.
Rispondendo all’interpello in oggetto, il Ministero del Lavoro ha affrontato la questione relativa al mancato godimento o pagamento, entro le scadenze fissate dal CCNL, dei permessi per riduzione di orario di lavoro (cd R.O.L.) e per festività soppresse.
Nello specifico l’interpellante ha chiesto chiarimenti per sapere, in presenza di accordo sindacale o prassi aziendale di accantonamento degli stessi al fine del godimento successivo, se la fruizione o monetizzazione di tali permessi faccia sorgere in capo al datore l’obbligo di versare i contributi relativi nei termini previsti per la loro fruizione.
Il Ministero ha innanzitutto chiarito che i permessi in questione e le festività soppresse sono un diritto di natura disponibile del lavoratore (a differenza delle ferie che sono diritti irrinunciabili e non monetizzabili) a fronte del quale il datore di lavoro, qualora non siano fruiti nell’arco temporale fissato dalla contrattazione, può erogare un’indennità sostitutiva della loro fruizione, calcolata sulla retribuzione corrisposta al momento della scadenza del termine stabilito per la fruizione stessa.
Va sottolineato, inoltre, che la disponibilità di questi diritti induce a considerare che la loro disciplina sia rimessa integralmente all’accordo tra le parti da cui deriva che in caso di mancato rispetto di tali accordi, sia a livello individuale che collettivo, proprio in merito a questioni attinenti tali diritti disponibili dei lavoratori, la DPL non ha potestà sanzionatoria.
Per quanto concerne il quesito, con l’interpello in esame il Ministero stabilisce che nei casi di mancato godimento e/o pagamento dell’indennità sostitutiva nei termini fissati dalla contrattazione collettiva nazionale, poiché l’obbligazione contributiva sorge in corrispondenza del termine ultimo dei permessi stessi, l’adempimento dell’obbligo contributivo non può subire alcun slittamento temporale e il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui scade il termine ultimo per il godimento del permesso.
Ministero del Lavoro, Interpello 8 marzo 2011, n. 16
Nello specifico l’interpellante ha chiesto chiarimenti per sapere, in presenza di accordo sindacale o prassi aziendale di accantonamento degli stessi al fine del godimento successivo, se la fruizione o monetizzazione di tali permessi faccia sorgere in capo al datore l’obbligo di versare i contributi relativi nei termini previsti per la loro fruizione.
Il Ministero ha innanzitutto chiarito che i permessi in questione e le festività soppresse sono un diritto di natura disponibile del lavoratore (a differenza delle ferie che sono diritti irrinunciabili e non monetizzabili) a fronte del quale il datore di lavoro, qualora non siano fruiti nell’arco temporale fissato dalla contrattazione, può erogare un’indennità sostitutiva della loro fruizione, calcolata sulla retribuzione corrisposta al momento della scadenza del termine stabilito per la fruizione stessa.
Va sottolineato, inoltre, che la disponibilità di questi diritti induce a considerare che la loro disciplina sia rimessa integralmente all’accordo tra le parti da cui deriva che in caso di mancato rispetto di tali accordi, sia a livello individuale che collettivo, proprio in merito a questioni attinenti tali diritti disponibili dei lavoratori, la DPL non ha potestà sanzionatoria.
Per quanto concerne il quesito, con l’interpello in esame il Ministero stabilisce che nei casi di mancato godimento e/o pagamento dell’indennità sostitutiva nei termini fissati dalla contrattazione collettiva nazionale, poiché l’obbligazione contributiva sorge in corrispondenza del termine ultimo dei permessi stessi, l’adempimento dell’obbligo contributivo non può subire alcun slittamento temporale e il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui scade il termine ultimo per il godimento del permesso.
Ministero del Lavoro, Interpello 8 marzo 2011, n. 16
Sanzione disciplinare: obbligo di audizione del lavoratore che ne faccia richiesta
La suprema Corte, attraverso la sentenza in questione, ha ribadito che l’adozione di una sanzione disciplinare ad opera del datore di lavoro non può prescindere dalla preventiva audizione del lavoratore che ne abbia fatto richiesta.
Ne deriva che in caso di emanazione di una sanzione disciplinare il datore di lavoro ha l’obbligo di ascoltare il lavoratore interessato che ne abbia fatto richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche nell’ipotesi in cui queste risultino ampie ed esaustive.
Ne deriva che in caso di emanazione di una sanzione disciplinare il datore di lavoro ha l’obbligo di ascoltare il lavoratore interessato che ne abbia fatto richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche nell’ipotesi in cui queste risultino ampie ed esaustive.
domenica 1 maggio 2011
Aggiornamento dell’UNIEMENS
Sono state apportate delle variazioni al documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili – Uniemens riguardanti la sezione relativa ai lavoratori dipendenti sia nell’elemento “denuncia individuale” che nell’elemento “denuncia aziendale”.
Denuncia individuale:
la novità riguarda l’introduzione dell’elemento UNITA’ OPERATIVA, elemento obbligatorio da compilare qualora il lavoratore risulti occupato in un’unità operativa abbinata alla posizione unica aziendale attraverso l’inserimento del progressivo numerico identificativo rilasciato dall’INPS a seguito di comunicazione di nuova unità operativa, intesa come luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti.
Di conseguenza è stato aggiornato anche l’elemento MESE PRECEDENTE attraverso l’inserimento dell’elemento UNITA’ OPERATIVA.
Le nuove istruzioni decorrono a partire dalla denuncia di competenza del mese di aprile 2011 ed il termine di presentazione è al 31/5/2011, l’elemento, comunque, può essere compilato fin dalle denunce di competenza gennaio 2011.
Nell’elemento CESSAZIONE sono stati inseriti due nuovi codici TIPO CESSAZIONE per i dipendenti Fs.
Sono stati inseriti nell’elemento DATI RETRIBUTIVI nuovi codici TIPO LAVORATORE sempre per il personale delle Fs.
Denuncia aziendale:
la novità riguarda l’aggiornamento della tabella dei codici identificativi dei fondi interprofessionali FONDIINTERPROF e ADESIONE e della tabella delle Causali a credito nell’elemento ALTRE PARTITE A CREDITO che riguarda lo sgravio degli emolumenti variabili legati alla produttività.
Denuncia individuale:
la novità riguarda l’introduzione dell’elemento UNITA’ OPERATIVA, elemento obbligatorio da compilare qualora il lavoratore risulti occupato in un’unità operativa abbinata alla posizione unica aziendale attraverso l’inserimento del progressivo numerico identificativo rilasciato dall’INPS a seguito di comunicazione di nuova unità operativa, intesa come luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti.
Di conseguenza è stato aggiornato anche l’elemento MESE PRECEDENTE attraverso l’inserimento dell’elemento UNITA’ OPERATIVA.
Le nuove istruzioni decorrono a partire dalla denuncia di competenza del mese di aprile 2011 ed il termine di presentazione è al 31/5/2011, l’elemento, comunque, può essere compilato fin dalle denunce di competenza gennaio 2011.
Nell’elemento CESSAZIONE sono stati inseriti due nuovi codici TIPO CESSAZIONE per i dipendenti Fs.
Sono stati inseriti nell’elemento DATI RETRIBUTIVI nuovi codici TIPO LAVORATORE sempre per il personale delle Fs.
Denuncia aziendale:
la novità riguarda l’aggiornamento della tabella dei codici identificativi dei fondi interprofessionali FONDIINTERPROF e ADESIONE e della tabella delle Causali a credito nell’elemento ALTRE PARTITE A CREDITO che riguarda lo sgravio degli emolumenti variabili legati alla produttività.
Etichette:
aggiornamento dell’UNIEMENS,
Unimens
Contratto commercio: le principali novità del rinnovo
In data 6 aprile 2011, le parti firmatarie del CCNL Terziario Confcommercio hanno ratificato l’ipotesi di accordo del contratto siglata in data 26 febbraio 2011, apportando sostanziali variazioni rispetto a quanto comunicato la nostra Circolare del 21 marzo 2011.
Di seguito si riportano le principali novità del rinnovo, indicando in grassetto le ulteriori variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza:
- TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA: l’accordo prevede una riforma della c.d. carenza, cioè i primi 3 giorni di malattia che nel settore sono a carico del datore di lavoro. Con decorrenza dalla data del 1° aprile 2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre), i primi 3 giorni di malattia sono così retribuiti:
al 100% per le prime due assenze per malattia;
al 66% per la terza assenza;
al 50% per la quarta assenza;
cesserà di essere corrisposta a partire dalla quinta assenza.
Ai fini dell’applicazione della suddetta disciplina, non risultano computabili gli eventi morbosi dovuti a: ricovero ospedaliero; day-hospital; emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita (art.181, co.3 Ccnl), documentate da specialisti del SSN ed eventi morbosi per le lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
In caso di prolungamento o di ricaduta della malattia non si dà luogo ad un ulteriore computo dell’evento morboso, trattandosi di evento unico;
- ELEMENTO DISTINTIVO DELLA RESTRIBUZIONE: dal mese successivo alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo 26 febbraio2011, l'E.d.r. è elevato allo 0,30% di paga base e contingenza, rientra nella retribuzione di fatto, è utile agli effetti degli istituti legali e contrattuali.
- APPRENDISTI: l’accordo prevede che, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato il lavoratore maturerà il 100% dei permessi decorsi comunque 48 mesi dalla data della prima assunzione (per iscrizioni della prima assunzione nel libro unico dopo il 1° marzo 2011). Per cittadini extracomunitari viene prevista l’estensione dell’apprendistato di ulteriori 12 mesi purché il piano formativo prevede iniziative destinati all’apprendimento o perfezionamento lingua italiana.
- FONDO EST: Il versamento al Fondo Est viene dichiarato obbligatorio e vengono sostanzialmente previste le seguenti novità:
aumento di 2,00 euro mensili, del contributo a carico dei lavoratori (1,00 euro dal 1° giugno 2011 e 1,00 euro dal 1° gennaio 2012);
equiparazione, con decorrenza 1° gennaio 2014, del contributo a carico dell’azienda per i lavoratori a tempo parziale a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno.
Con decorrenza marzo 2011 il nuovo Ccnl prevede, nel caso di mancato versamento al Fondo da parte dell’azienda, che la stessa sarà tenuta alternativamente:
ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto;
ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.
Pertanto, chiediamo alle Aziende che non risultano ancora iscritte al suddetto fondo di assistenza sanitaria integrativa di comunicarci, entro la data del 30 aprile 2011, la loro volontà in merito. Oltre tale termine, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte Vs., lo Studio applicherà la soluzione più conveniente per l’Azienda, ovvero all’iscrizione al Fondo Est.
Alla luce di quanto previsto dall’ipotesi di accordo del 26 febbraio 2011 e dall’accordo del 6 aprile 2011, alleghiamo alla presente un’informativa per i dipendenti contenente le principali novità di loro interesse. Tale informativa dovrà essere riportata su carta intestata dell’Azienda e pubblicata in luogo accessibile a tutti, affinché le novità del CCNL Commercio siano a conoscenza di tutti i dipendenti.
Di seguito si riportano le principali novità del rinnovo, indicando in grassetto le ulteriori variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza:
- TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA: l’accordo prevede una riforma della c.d. carenza, cioè i primi 3 giorni di malattia che nel settore sono a carico del datore di lavoro. Con decorrenza dalla data del 1° aprile 2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre), i primi 3 giorni di malattia sono così retribuiti:
al 100% per le prime due assenze per malattia;
al 66% per la terza assenza;
al 50% per la quarta assenza;
cesserà di essere corrisposta a partire dalla quinta assenza.
Ai fini dell’applicazione della suddetta disciplina, non risultano computabili gli eventi morbosi dovuti a: ricovero ospedaliero; day-hospital; emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita (art.181, co.3 Ccnl), documentate da specialisti del SSN ed eventi morbosi per le lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
In caso di prolungamento o di ricaduta della malattia non si dà luogo ad un ulteriore computo dell’evento morboso, trattandosi di evento unico;
- ELEMENTO DISTINTIVO DELLA RESTRIBUZIONE: dal mese successivo alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo 26 febbraio2011, l'E.d.r. è elevato allo 0,30% di paga base e contingenza, rientra nella retribuzione di fatto, è utile agli effetti degli istituti legali e contrattuali.
- APPRENDISTI: l’accordo prevede che, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato il lavoratore maturerà il 100% dei permessi decorsi comunque 48 mesi dalla data della prima assunzione (per iscrizioni della prima assunzione nel libro unico dopo il 1° marzo 2011). Per cittadini extracomunitari viene prevista l’estensione dell’apprendistato di ulteriori 12 mesi purché il piano formativo prevede iniziative destinati all’apprendimento o perfezionamento lingua italiana.
- FONDO EST: Il versamento al Fondo Est viene dichiarato obbligatorio e vengono sostanzialmente previste le seguenti novità:
aumento di 2,00 euro mensili, del contributo a carico dei lavoratori (1,00 euro dal 1° giugno 2011 e 1,00 euro dal 1° gennaio 2012);
equiparazione, con decorrenza 1° gennaio 2014, del contributo a carico dell’azienda per i lavoratori a tempo parziale a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno.
Con decorrenza marzo 2011 il nuovo Ccnl prevede, nel caso di mancato versamento al Fondo da parte dell’azienda, che la stessa sarà tenuta alternativamente:
ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto;
ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.
Pertanto, chiediamo alle Aziende che non risultano ancora iscritte al suddetto fondo di assistenza sanitaria integrativa di comunicarci, entro la data del 30 aprile 2011, la loro volontà in merito. Oltre tale termine, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte Vs., lo Studio applicherà la soluzione più conveniente per l’Azienda, ovvero all’iscrizione al Fondo Est.
Alla luce di quanto previsto dall’ipotesi di accordo del 26 febbraio 2011 e dall’accordo del 6 aprile 2011, alleghiamo alla presente un’informativa per i dipendenti contenente le principali novità di loro interesse. Tale informativa dovrà essere riportata su carta intestata dell’Azienda e pubblicata in luogo accessibile a tutti, affinché le novità del CCNL Commercio siano a conoscenza di tutti i dipendenti.
Iscriviti a:
Post (Atom)