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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 29 gennaio 2012

Collocamento obbligatorio - Datori di lavoro – Denuncia telematica

La nota prot. n.39/0005909/06 del Ministero del Lavoro del 14 dicembre 2011 ha prorogato al 15 febbraio 2012 la scadenza, originariamente fissata al 31 gennaio, per inviare telematicamente il prospetto informativo disabili, contenente indicazioni in merito all’assolvimento dell’obbligo previsto dalla norma (Art.9 della L. n.68/99, come modificata dall’art.40 del D.L. n.112/08 e D.M. 2/11/2010).

sabato 28 gennaio 2012

Previdenza complementare, deducibilità dei contributi da parte dei lavoratori di prima occupazione

Al fine di incentivare l'iscrizione alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, l'art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che «ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi (versati alle forme di previdenza complementare n.d.r.) eccedenti il limite di 5.167,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».

Il che vuol dire, in altre parole, che per tali soggetti, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di 5.164,57 euro nei primi 5 anni di partecipazione al fondo, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata può essere utilizzato nei 20 anni successivi.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 131/E del 27 dicembre 2011, fornisce importanti indicazioni in merito alle modalità con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tali soggetti potranno usufruire dell'ulteriore bonus di 2.582,29 euro annui che va ad aggiungersi all'ordinario plafond di deducibilità fiscale di 5.164,57 euro; in particolare, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto ulteriore plafond, viene precisato che, poiché non è indifferente ai fini del rendimento pensionistico l'anno in cui è effettuato il versamento, appare aderente alla ratio della disposizione in esame consentire di impiegare il monte accumulato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di 7.746,86 euro, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione sopra citata non prevede alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del monte non dedotto, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto monte in un dato anno. R.M. 27 dicembre 2011, n. 131/E)

Ravvedimento operoso: dilazione degli avvisi bonari

Con l'art. 10, comma 13-decies, del D.L. n. 201/2011 il legislatore è intervenuto sulla rateazione delle somme dovute in base ai cd. «avvisi bonari», stabilendo, tra l'altro, che il contribuente non decade dalla rateazione se il tardivo pagamento di una rata successiva alla prima viene comunque effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. In questi casi il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione per tardivo versamento se nel versamento si avvale del ravvedimento operoso.

E proprio al fine di consentire il versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con risoluzione n. 132/E sono stati istituiti i codici tributo di seguito elencati, da indicare nella sezione «Erario» del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati»:


La risoluzione ricorda che nel modello F24 va indicato l'anno di riferimento, nel formato «AAAA», ed il codice atto evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente. Restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all'art. 3-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 462/1997, calcolato dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento. (R.M. 29 dicembre 2011, n. 132/E)