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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 8 agosto 2011

SANZIONI CIVILI: DOPPIA MISURA DEL 7% E DEL 30%

La nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori (pari all'1,50%) trascina con sé l'aumento delle sanzioni civili. Attualmente le percentuali sono le seguenti:

- 7% annuo (tasso ufficiale di riferimento 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente) entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso attualmente fissato nella misura del 5,7567% annuo;

- 7% annuo (tasso ufficiale di riferimento 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;

- 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa. La sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso attualmente fissato nella misura del 5,7567% in ragione d'anno.

(ENPALS - Circ. n. 8 del 21 luglio 2011)

MANAGER NELLA PICCOLA IMPRESA CONTRIBUTI DIMEZZATI

Contributi ridotti del 50% per un massimo di 12 mesi in favore della piccola impresa che reimpiega personale con qualifica dirigenziale. La legge n. 266/1997 assegna fondi annui per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti (e ai consorzi tra esse) che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione.

Il beneficio avviene mediante conguaglio con i contributi versati all'INPS ogni mese. Per l'anno 2011 c'è stato un parziale utilizzo della somma e perciò il Ministero del lavoro stanzia ulteriori 927 mila euro che distribuisce sul territorio. Se le Regioni riceveranno richieste di concessione delle agevolazioni contributive oltre i limiti delle risorse assegnate, possono completare in ogni caso la relativa istruttoria e ammettere allo sgravio le aziende, subordinando però l'esecutività del provvedimento alla definita assegnazione di risorse ulteriormente aggiuntive. I decreti ammessi con riserva devono essere trasmessi al Ministero del lavoro.

(MinLavoro - D.M. 4 maggio 2011, n. 9662)

AGGIORNATO IL TASSO DI INTERESSI PER IL RITARDO NEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2011 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2011 che, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, rende noto che per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2011 il saggio di interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 1,25%.

NOMI E COGNOMI CON CARATTERI ORIGINALI SU CODICE FISCALE E TESSERA SANITARIA

L'Agenzia delle entrate, con la Circ. n. 34/E del 20 luglio 2011, rende noto che, al fine di allineare il trattamento dei dati anagrafici registrati in Anagrafe Tributaria a quello effettuato nelle anagrafi dei comuni, è stata messa a regime una soluzione tecnica che consente di acquisire in Anagrafe Tributaria i dati anagrafici sia nel formato originale, comprensivi anche di caratteri diacritici (cioè di caratteri che aggiunti ad una lettera dell'alfabeto ne modificano la pronuncia e ne distinguono il significato da parole simili, come ad esempio la dieresi o l'accento circonflesso), sia in quello traslitterato secondo le regole stabilite dalla Circ. n. 1 del 22 gennaio 2008 del Ministero dell'interno.

Non cambia il sistema di codifica per comporre il codice fiscale; nome e cognome del contribuente saranno riportati sulla tessera sanitaria e sul tesserino di codice fiscale in forma originale, ossia con eventuali caratteri diacritici, e anche in forma traslitterata, ricondotta cioè ai 26 caratteri maiuscoli previsti per la composizione del codice fiscale.

Il documento di prassi ottempera così alle norme di Stato Civile e di Anagrafe ed alle diverse disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche.

(C.M. 20 luglio 2011, n. 34/E)

DEBITI AZIENDALI: L'INPS INTERROMPE I TERMINI

Tenuto conto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la legge n. 122/2010 ha disposto che la riscossione dei crediti INPS avviene attraverso l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, l'Ente di previdenza sta realizzando gli adeguamenti procedurali volti a consentire, anche per i crediti già in carico agli uffici legali, l'utilizzo del nuovo sistema.

A questo scopo verrà rilasciata, all'interno del recupero crediti gestione aziende con dipendenti, una nuova opzione che consente l'emissione di una lettera di interruzione dei termini prescrizionali con il prelievo automatico dei dati relativi agli atti legali e delle inadempienze di riferimento.

Nella lettera, che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale, viene richiamato il decreto ingiuntivo, l'importo del debito della ditta e il dettaglio dei contributi dovuti per ogni singolo periodo, con la distinzione tra dovuto e versato. È aggiunta anche la cifra relativa alle sanzioni e alle spese legali.

lunedì 1 agosto 2011

Il riordino di congedi aspettative e permessi

Decreto Legislativo 18 luglio 2011 n. 119


In attuazione della legge delega contenuta all’art. 23 del Collegato Lavoro (l.183/3010) è stato emanato il D.lgs. 18.07.2011 n. 119 contenente il riordino della normativa in merito a congedi, aspettative e permessi.
Tra le principali novità si segnala:

- La possibilità della lavoratrice di ritornare al lavoro, con un preavviso di 10 giorni e previa autorizzazione medica, in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno oppure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. Il disposto contenuto all’art.2 modifica l’art. 16 de del dgls 151/2001.

- La possibilità, per la madre o in alternativa per il padre, per ogni minore con grave handicap di prolungare entro il compimento dell’ottavo anno di vita fino a 3 anni il congedo parentale, in misura continuativa o frazionata. La norma non si applica in caso di ricovero del minore presso istituti specializzati salvo che in tal caso sia richiesta l’assistenza del genitore.

Annullabilità delle dimissioni

Corte di Cassazione sentenza n. 11900 del 30.05.2011


La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’art.428 c.1 c.c., l’atto di dimissioni è annullabile qualora il lavoratore riesca a provare in giudizio di essersi trovato, nel momento in cui è stato compiuto l’atto, privo della facoltà intellettiva e volitiva anche parziale e temporanea, purchè idonea ad impedire la formazione della coscienza e della volontà dell’atto.

E’ dunque sufficiente che il lavoratore si trovi in un turbamento psichico tale da menomare le sue facoltà intellettive e volitive anche senza escluderle del tutto purchè risultino diminuite al punto da escludere la volontarietà dell’atto.

Detassazione: proroga del versamento di quanto indebitamente detassato

Agenzia delle entrate, Circolare 36/E del 28 luglio 2011


Con la circolare n. 36/E l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha prorogato al 16 dicembre il termine, inizialmente fissato al 1° agosto, per il versamento da parte dei sostituti d’imposta di quanto dovuto per la non corretta applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale anche con riferimento ai rapporti nel frattempo cessati.

L’intervento si è reso necessario a causa delle numerose difficoltà segnalate dagli stessi sostituti d’imposta.

Approvato il testo unico sull’apprendistato

Il Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2011 ha approvato in via definitiva il nuovo testo unico sull’apprendistato, concordato con Regioni e Parti Sociali.

Il relativo Decreto Legislativo, che deve ancora essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, renderà omogeneo l’istituto su tutto il territorio nazionale e si prefigge di diventare il contratto di lavoro tipico per la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Verifiche periodiche sulle attrezzature di sicurezza

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, DM 22/07/2011


Il decreto ministeriale 11.04.2011 prevedeva all’art. 6 l’entrata in vigore,entro 90 giorni dal 30.04.2011, delle nuove disposizioni circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle apparecchiature ed attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati addetti alle suddette verifiche.

Il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno concedere una proroga al fine di provvedere al completamento delle attività interessate ed dell’attività istruttoria delle richieste di abilitazione pervenute. Per questi motivi il termine per l’entrata in vigore delle nuove procedure è stato fissato al 30 gennaio 2012.