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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 27 giugno 2011

SGRAVI CONTRIBUTIVI ENPALS: +0,25%, RECUPERO ENTRO IL 17 OTTOBRE

È del 2,50% la misura del limite massimo entro il quale è possibile beneficiare degli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione degli incrementi di produttività.

Tale misura, fissata per il 2009 al 2,25%, è stata innalzata al 2,50%.

I datori di lavoro già ammessi agli sgravi per l'anno 2009 possono fruire di una percentuale aggiuntiva del beneficio pari allo 0,25%. Se l'ammontare del premio erogato non è pari o superiore alla misura del 2,50% della retribuzione imponibile annua del lavoratore, lo sgravio deve essere operato sulla differenza esistente tra il 2,25% originariamente stabilito e la percentuale rimanente effettivamente erogata.

Le imprese ammesse allo sgravio potranno fruire della percentuale aggiuntiva dello 0,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori:

1) optando per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza,

2) ovvero effettuando una compensazione, mediante un minor versamento, entro il limite della quota di beneficio effettivamente spettante da effettuarsi su una o più delle mensilità contributive dovute all'ENPALS sino al mese di settembre 2011 incluso.

A questo proposito l'ENPALS contatterà i datori di lavoro ammessi allo sgravio per reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.

Per i datori di lavoro che per motivi diversi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell'attività dell'impresa, non siano in grado di fruire della compensazione, verranno istruite dagli uffici apposite pratiche di rimborso.

All'atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro avranno l'obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Tutte le operazioni di conguaglio/regolarizzazione citate potranno essere effettuate entro il 17 ottobre 2011.

(ENPALS - Mess. n. 6 del 30 maggio 2011)

Episodi plurimi fonte del licenziamento per giusta causa

Corte di Cassazione, sentenza 15/04/2011, n. 8774

Episodi plurimi fonte del licenziamento per giusta causa

Con la sentenza in oggetto i Giudici affermano che, al fine di stabilire l’esistenza della giusta causa del licenziamento:

a) può essere rilevante e sufficiente anche uno solo dei comportamenti ascritti all’art. 2119 c.c., purchè presenti il profilo della gravità;
b) qualora rilevino una pluralità di eventi, questi non devono essere valutati solo “atomisticamente” ma anche nella loro concacatenazione;
c) al contrario la “causa” da cui deriva la cessazione del rapporto non necessariamente deve essere ravvisata nel complesso dei fatti ascritti potendo, invece, il giudice individuare anche in alcuni o in un solo di essi il comportamento che giustifica il licenziamento. E’ da ritenersi rilevante, ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, infatti, ogni comportamento che per la sua gravità scuota la fiducia del datore di lavoro tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.

E’ competenza del giudice di merito valutare la congruità del licenziamento tenendo in considerazione ogni aspetto concreto della vicenda processuale.

Iscritti all’albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati: abilitazione all’invio della documentazione lavoristica e previdenziale.

Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, 06 Maggio 2011 Circolare 25/II/0007234

Iscritti all’albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati: abilitazione all’invio della documentazione lavoristica e previdenziale.

In risposta al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati, la direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito all’abilitazione dell’invio della documentazione lavoristica e previdenziale.

Fra le competenze professionali dei soggetti iscritti al citato albo rientra “la direzione e l’amministrazione di produzione commercializzazione e vendita di prodotti agricoli…. nonchè la direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agricole … comprese le funzioni relative all’amministrazione del personale dalle medesime aziende” (art. 11, comma 1, lett. b legge professionale n. 251/1986).

Pertanto tutti i soggetti iscritti all’albo, previo conferimento di un incarico di direzione e amministrazione o di gestione di aziende agrarie, sono legittimati allo svolgimento di tutte le funzioni connesse all’amministrazione del personale appartenente alle medesime aziende.

In particolare, l’invio della documentazione lavoristica e previdenziale è da intendersi come una attività strettamente correlata alla nozione di “amministrazione del personale”.

Assistenza in caso di handicap grave: novità del Collegato lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Nota 17/06/2011 n.24

Assistenza in caso di handicap grave: novità del Collegato lavoro
Dopo la riforma dell’art. 33 comma 3 l. 104/1992, ad opera del Collegato Lavoro, il Ministero precisa che il diritto alla fruizione dei relativi permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap grave”.

I permessi, dunque, possono essere riconosciuti ad un unico lavoratore tutti i mesi, escludendo la possibilità della fruizione a mesi alterni da parte di due diversi dipendenti per la stessa persona con handicap grave.

Maturazione dei permessi nel nuovo CCNL Commercio

Il nuovo CCNL del Commercio ha apportato significative modifiche in materia di maturazione dei permessi retribuiti, creando una dicotomia tra lavoratori assunti antecedentemente o contestualmente alla data del 26 Febbraio 2011 e lavoratori assunti successivamente a tale data.

Le parti sociali hanno voluto da un lato mantenere i diritti quesiti dei lavoratori già assunti, dall’altro diminuire il costo del lavoro per i nuovi assunti determinando così un aumento di produttività.

DISCIPLINA PRE RINNOVO (in vigore per tutti i lavoratori assunti alla data del 26/02/11)
L’art. 146 del Ccnl prevede che al lavoratore, in sostituzione delle 4 festività abolite, siano attribuiti gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito.
In aggiunta a tali ore i lavoratori maturano ulteriori permessi retribuiti a titolo di riduzione di orario di lavoro (ROL).

Le ore sono calcolate annualmente sulla base del numero di dipendenti dell’azienda nelle seguenti misure:
- 56 ore annuali per aziende fino a 15 dipendenti
- 72 ore annuali per aziende con più di 15 dipendenti
DISCIPLINA POST RINNOVO (in vigore per i lavoratori assunti successivamente al 26/02/11)
Le parti sociali hanno legato il diritto alla maturazione delle ore di permesso all’anzianità lavorativa.

Le ore maturate a titolo di ex festività rimangono invariate, ovvero sono pari a 32 ore come previsto dall’art.146 comma 1 del contratto.

Per ciò che concerne la maturazione delle ore a titolo di ROL, indipendentemente dall’orario di lavoro osservato in azienda, i lavoratori maturano il 50% delle ore normalmente spettanti una volta raggiunti i 2 anni di anzianità e in misura piena al raggiungimento dei 4 di anzianità, salvo condizioni di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed individuale.

In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da contratti di apprendistato, a tempo determinato o di inserimento, l’anzianità di servizio utile ai fini della maturazione del diritto decorreranno dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro successivi al 1 Marzo 2011.

Apprendisti

Le ore di Rol per gli apprendisti verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto di apprendistato e in misura intera dal termine del periodo di apprendistato. Vale la regola precedente, ovvero in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata del contratto di apprendistato, matureranno le ore di permesso retribuite a titolo di riduzione trascorsi 48 mesi dalla data di assunzione.

Il Ministero del lavoro ha chiarito, in una nota del 3 Giugno 2011, che in caso di mancato godimento delle ore maturate a titolo di ROL, le parti (collettive e/o individuali) possono determinare un termine più ampio rispetto a quello previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Centro studi Lavoro e Previdenza

giovedì 23 giugno 2011

UNICO 2011: SALDO E PRIMA RATA DI ACCONTO ENTRO IL 6 LUGLIO

(D.P.C.M. 12 maggio 2011)

Per effetto della proroga di 20 giorni prevista dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 nel calendario dei versamenti delle imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi, e dalla dichiarazione autonoma IRAP, fa capolino la scadenza del 6 luglio, utile per il versamento della prima rata di acconto e dell'acconto della cd. cedolare secca sui canoni di locazione

Nell'anno del debutto dell'acconto sulla cd. cedolare secca sui canoni di locazione l'appuntamento con la scadenza utile per versare le imposte derivanti dal Mod. UNICO 2011 (saldo e prima rata di acconto IRPEF, IRES ed IRAP) è stato differito in avanti di 20 giorni, con D.P.C.M. del 12 maggio 2011, con particolare riferimento da un lato alla posizione delle persone fisiche e, da un altro, a quella dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi e o compensi non superiori a 5.164.568,99 euro.

L'agenda dei versamenti registra pertanto una nuova dicotomia tra i soggetti tenuti a rispettare la tradizionale scadenza del 16 giugno e quei contribuenti cui è stata accordata la possibilità di provvedere ai pagamenti concernenti il Mod. UNICO 2011 entro il 6 luglio, ovviamente senza subire l'applicazione di alcuna maggiorazione.

È fatta salva, in entrambi i casi, la possibilità di posticipare il versamento di 30 giorni, applicando la maggiorazione pari allo 0,40%, ma anche la facoltà di rateizzare le imposte emergenti dal Mod. UNICO 2011 conserva, e non potrebbe essere diversamente, un notevole appeal per i contribuenti, che se rientrano tra quelli che fruiscono della proroga al 6 luglio dovranno prestare una certa attenzione al riguardo; vanno infatti rielaborate le tabelle concernenti il tasso di interesse forfetario (0,33% mensile), attualmente rintracciabili nella modulistica approvata all'inizio del corrente anno (1). Peraltro, una dose supplementare di attenzione è richiesta, quest'anno, per effetto del debutto delle limitazioni all'utilizzo di crediti erariali in compensazione in presenza di ruoli derivanti da debiti erariali di importo superiore a 1.500 euro.

DIFFERIMENTO AL 6 LUGLIO E MAGGIORAZIONE

La prima cosa da fare, quest'anno, è individuare con esattezza le categorie di contribuenti per i quali opera il differimento di 20 giorni a cui abbiamo fatto riferimento in premessa, che è previsto, in particolare, in relazione al versamento delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, relative addizionali), per l'IRAP, e per l'acconto della cd. cedolare secca sugli affitti. Si tratta, in particolare:

- di tutte le persone fisiche, tenute al versamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, nonché al versamento dell'acconto sulla cd. cedolare secca; la novità non riguarda, pertanto, solo i contribuenti tenuti al versamento di tale imposta sostitutiva connessa alla tassazione dei redditi derivanti dai canoni di locazione;

- dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano, ad ogni buon conto, un volume di ricavi o compensi non superiore a 5.164.568,99 euro; tra i soggetti per i quali entra in gioco la proroga dovrebbero rientrare anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore (ved. Circ. n. 41/E del 2007, Agenzia delle entrate);

- dei soci di soggetti in regime di trasparenza fiscale le cui attività sono interessate dagli studi di settore (ved. punto precedente), nella specie le società di persone di cui all'art. 5 del T.U.I.R. (S.a.s. o S.n.c., ma anche associazioni professionali, ad esempio) o che applicano il regime di trasparenza fiscale per opzione di cui all'art. 115 o 116 del T.U.I.R.; rientrano, peraltro, nella proroga, anche i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali (di cui all'art. 5 del T.U.I.R.).

In queste ipotesi, in particolare, occorre rimodulare tutte le scadenze di riferimento, a partire dal termine a cui fare riferimento per avvalersi della chance di differire in avanti il pagamento di quanto dovuto all'Erario per ulteriori 30 giorni, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, art. 17, del D.P.R. n. 435/2001, applicando una maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Normalmente detta maggiorazione va infatti applicata se il versamento delle imposte dovute a saldo o di prima rata viene ad essere effettuato, in linea generale, dal 17 giugno al 18 luglio (quest'anno il 16 luglio cade di sabato), con una valenza forfetaria che prescinde dalla data in cui viene ad essere concretamente effettuato il versamento, e può essere combinata con la possibilità di rateizzare le imposte dovute all'Erario (si veda il paragrafo «Rateizzazione»).

Esempio

Per il saldo IRES relativo al periodo d'imposta 2010, concernente una società che non è interessata dall'applicazione degli studi di settore, il cui importo risulta pari a 30.000 euro, se si provvede al versamento in data 5 luglio 2011 va applicata per intero la maggiorazione, pari allo 0,40%, versando nel complesso un importo pari a 30.120 euro.

Se invece il contribuente rientra tra i casi per i quali la scadenza relativa ai versamenti di UNICO 2011 è stata differita al 6 luglio l'eventuale opzione per il differimento in parola determina che il versamento può essere effettuato dal 7 luglio al 5 agosto 2011, applicando la maggiorazione forfetaria a titolo di interesse per un importo pari allo 0,40%.

Al riguardo va osservato, peraltro, che il D.P.C.M. 12 maggio 2011 ha previsto lo spostamento delle scadenze in agenda tra il 1° e il 20 agosto al giorno 20 e, quindi, automaticamente, a lunedì 22 agosto del corrente anno (il 20 cade di sabato). Si tratta della consueta «tregua di ferragosto», che consente ai contribuenti di fruire di più tempo per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo.

Va tuttavia sottolineato che questa chance non può essere combinata con la possibilità di differire di 30 giorni i versamenti applicando la maggiorazione dello 0,40%. In caso di soggetti per i quali la scadenza relativa ai versamenti cade al 6 luglio, l'eventuale opzione per il versamento con maggiorazione comporta, comunque, la necessità di presentarsi alla cassa (per molti versi in senso figurato) nel lasso di tempo che va dal 7 luglio al 5 agosto.

SALDO

Per quanto riguarda le imposte emergenti dal Mod. UNICO 2011, entro la scadenza del 16 giugno o del 6 luglio va eseguito il versamento:

- del saldo IRPEF relativo ai redditi 2010 e della prima rata di acconto per il periodo d'imposta 2011;

- dell'acconto della cd. cedolare secca sui contratti di locazione;

- delle addizionali all'IRPEF (comunale e regionale) (2) e dell'acconto relativo all'addizionale comunale;

- dell'IRES (saldo 2010 e prima rata di acconto 2011) per le società od enti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare;

- delle eventuali addizionali IRES (saldo 2010 e prima rata di acconto per il 2011).

Entro le scadenze in esame vanno pagati, peraltro, anche i contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale (quadro RR di UNICO).

L'IRPEF da versare a saldo per il 2010, in particolare, è quella indicata nel rigo RN41 del quadro RN del Mod. UNICO 2011-PF, ed è al netto, com'è appena il caso di sottolineare, di quanto versato a titolo di acconto, delle ritenute subite, delle detrazioni applicate, delle eccedenze risultanti dal Mod. UNICO 2011 e non ancora utilizzate in compensazione, e di eventuali crediti d'imposta. Per il versamento del saldo IRPEF, in particolare, va utilizzato il codice 4001.

Per quanto riguarda la posizione dei professionisti aderenti ad associazioni professionali, va segnalato che a partire dallo scorso anno il contribuente può avvalersi della possibilità di riattribuire le ritenute eccedenti all'associazione, ma questa chance, che comporta l'utilizzo della colonna 3 del rigo RN32, risulta praticabile solo nel caso in cui il contribuente non presenti un importo a debito nel rigo RN41. Il credito trasferito potrà così essere utilizzato dalla società o associazione di cui all'art. 5 del T.U.I.R. in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009).

Per quanto concerne i soggetti IRES (importo da versare a saldo per il 2010 = rigo RN23; codice tributo: 2003) va ricordato che se, in base a disposizioni di legge, il bilancio od il rendiconto è approvato oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (ad esempio, il 30 giugno 2011), il saldo dovuto in base alla dichiarazione va versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Ad esempio, per il bilancio approvato il 30 giugno 2011 da una società per azioni con periodo di imposta coincidente con l'anno solare rileva la data del 18 luglio 2011 (il 16 cade di sabato), mentre se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio il versamento deve essere effettuato, comunque, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Così, ad esempio, anche per il bilancio approvato oltre la data del 30 giugno 2011, la società per azioni in esame è tenuta ad effettuare i versamenti entro il 18 luglio 2011 (il 16 cade di sabato).

Per quanto riguarda la posizione dei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare rileva, come è noto, la scadenza del giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Esempio

Per una società a responsabilità limitata che presenta un periodo d'imposta 1° agosto 2010-31 luglio 2011 per il versamento del saldo IRES ed IRAP e della prima rata di acconto bisogna fare riferimento alla data del 17 gennaio 2012 (il 16 cade di domenica). Anche in questo caso è possibile versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi, maggiorando le somme dovute di un importo pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

È bene segnalare, ad ogni buon conto, che in entrambe le ipotesi particolari evidenziate in relazione alla posizione dei soggetti IRES non opera la proroga al 6 luglio 2011, che in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del citato D.P.C.M. 12 maggio 2011, entra in gioco solo per coloro che sarebbero tenuti a versare le imposte sui redditi o l'IRAP entro la data del 16 giugno 2011.

Va poi ricordato che le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute, o, se il saldo è negativo non sono rimborsabili (e non sono utilizzabili in compensazione) se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di 12,00 euro.

Quanto all'IRAP, è noto che l'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che l'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. Pertanto, per il comparto IRAP rimane ferma la necessità di distinguere i soggetti per i quali opera la scadenza del 16 giugno 2011, sia per il saldo 2010 che per la prima od unica rata di acconto 2010 (per i soggetti IRES si è considerato il caso di un periodo d'imposta «solare»), dai contribuenti per i quali vale, invece, la scadenza del 6 luglio 2011. In entrambe le ipotesi è possibile differire il versamento, non oltre i 30 giorni successivi, maggiorando le somme dovute di un importo pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, ed è possibile avvalersi della possibilità di rateizzare le imposte dovute. Infine, va segnalato che l'IRAP non è dovuta, o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se il relativo importo non supera il limite pari a 10,33 euro. Per il versamento del saldo va utilizzato il codice tributo 3800.

ACCONTO

Tradizionalmente per il calcolo di quanto dovuto a titolo di acconto il contribuente può applicare, in alternativa, o il metodo storico (o facciale), oppure il metodo previsionale. Tale ultima soluzione potrebbe essere applicata se il contribuente prevede, ad esempio per effetto di significativi oneri sostenuti nel corso del 2011 o di minori redditi percepiti nel medesimo periodo d'imposta, l'emersione di una minore imposta da corrispondere all'Erario. Tuttavia, in caso di mancato rispetto dei valori minimi previsti in base all'applicazione del criterio storico il contribuente subisce l'applicazione delle sanzioni connesse al mancato od insufficiente versamento, pari al 30% (art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997).

Per i soggetti IRPEF che utilizzano il metodo «storico» l'acconto è dovuto nella misura del 99% delle imposte emergenti dal quadro RN del Mod. UNICO 2011-PF. A tali fini bisogna fare riferimento all'importo indicato nel rigo RN33 (differenza), ma la prima cosa da fare è controllare se il versamento a titolo di acconto è effettivamente dovuto. Il versamento non va infatti effettuato se l'importo di rigo RN33 non supera euro 51,65. Dato che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto quando l'importo del rigo RN33 risulta pari o superiore a 52 euro.

In secondo luogo, il contribuente deve verificare se è tenuto a versare quanto dovuto in un'unica soluzione, oppure in due rate. Si parte anche in questo caso dal calcolo del 99% dell'importo indicato nel predetto rigo RN33. Se il risultato è inferiore ad euro 257,52, il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011 (3).

Nel caso in cui venga superato il limite di euro 257,52, il versamento va eseguito in due rate:

- la prima, pari al 40%, va versata entro il medesimo termine valido per il pagamento del saldo 2010 (a seconda dei casi, il 16 giugno od il 6 luglio 2011), e va utilizzato il codice tributo 4033;

- la seconda, pari al 60%, va versata entro il 30 novembre 2011, e va utilizzato il codice tributo 4034.

Ai fini del calcolo di quanto dovuto a titolo di acconto IRES va invece applicata la percentuale pari al 100% dell'IRES dovuta per il periodo d'imposta 2010; anche a questi fini è possibile applicare il metodo cd. «previsionale», ed il versamento va eseguito in due rate, salvo che il pagamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro (ovvero, il 40% di 257,52). Se quest'ultima condizione non si è verificata la prima rata, pari al 40% dell'acconto dovuto, va versata alla scadenza del termine previsto per il versamento a saldo (il 16 giugno od il 6 luglio 2011), utilizzando il codice tributo 2001 mentre la seconda rata va versata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (in linea generale, il 30 novembre, codice tributo 2002).

Queste regole di determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2011 valgono, peraltro, anche per la società od ente consolidante, ferma restando che per il primo esercizio di opzione la determinazione dell'acconto dovuto dalla società o ente controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del T.U.I.R., sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154. È da ritenere, peraltro, che la proroga al 6 luglio 2011 entri in gioco, in caso di adesione al consolidato, in quelle ipotesi in cui la società consolidante (che provvede concretamente al versamento dell'IRES di gruppo), svolga una attività per la quale siano stati elaborati gli studi di settore.

In caso di adozione del regime della trasparenza fiscale per opzione, di cui all'art. 115 o 116 del T.U.I.R., ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 23 aprile 2004, nel primo periodo di opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata che, ove venga scelto il criterio previsionale, deve avere riguardo all'imposta che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione.

Ai sensi del comma 3, art. 30, del D.Lgs. n. 446/1997, il versamento in acconto IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi, derivandone che a seconda dei casi si rende applicabile la percentuale pari al 99 (soggetti IRPEF) od al 100% (soggetti IRES). Per la prima rata va utilizzato il codice tributo 3812 (per la seconda rata vale il codice 3813).

Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare valgono le regole già descritte, anche in relazione alle scadenze connesse alla ritardata approvazione del bilancio.

Da ultimo, va osservato che una certa importanza viene ad essere assunta, quest'anno, da una serie di ipotesi in cui ai fini del calcolo dell'acconto relativo all'annualità 2011 occorre rideterminare la base imponibile relativa al periodo d'imposta utile per individuare l'imposta 2010, che si presta ad essere assunta, come è noto, come base di riferimento per il calcolo dell'acconto con il cd. metodo storico. Sono previste, infatti, alcune agevolazioni fiscali che prendono essenzialmente le forme di una deduzione/variazione in diminuzione per il soggetto che ne fruisce (ad esempio nel quadro RF), per le quali è previsto un preciso obbligo di legge di sterilizzazione virtuale ai soli fini del calcolo degli acconti. Senza poter entrare, per evidenti motivazioni di sintesi, nel merito di tali provvedimenti, che complicano, ad ogni buon conto, la fase di calcolo delle imposte da versare all'Erario, si segnala che precisi obblighi in tal senso sono previsti per i soggetti che in relazione al periodo d'imposta 2010 applicano la detassazione cd. «Tremonti-ter», la cd. «Tremonti-tessile» o l'agevolazione fiscale prevista per i soggetti che partecipano alle cd. «reti d'impresa».

ACCONTO CEDOLARE SECCA

Anche tale argomento meriterebbe una trattazione a parte. In questa sede si segnala che anche i versamenti in esame, in scadenza al 16 giugno, hanno fruito dello slittamento al 6 luglio (5 agosto con la maggiorazione). Per l'anno 2011 l'acconto da corrispondere è pari all'85% dell'importo della cedolare secca dovuta. Con la Circ. n. 26/E del 1° giugno 2011, dell'Agenzia delle entrate, è stato chiarito che trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo regime l'acconto deve essere determinato esclusivamente con il metodo previsionale, non potendosi applicare in questo caso il metodo storico (o facciale). Valgono, in particolare, le regole di base per le quali l'acconto va versato in un'unica rata entro il 30 novembre se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro. In caso di versamento in due rate la prima, pari al 40%, va versata entro il 6 luglio, e la seconda parte, pari al 60%, va versata entro il 30 novembre. Il codice tributo da utilizzare per la prima rata è il 1840, mentre per la seconda va utilizzato il codice 1841 (per il saldo 1842). Anche in questo caso in relazione alla prima rata dell'acconto è possibile ricorrere alla rateazione, e rimangono ferme le regole generali (si veda oltre). Sono poi previste regole particolari che si basano sulla decorrenza dei contratti, per le quali, per esigenze di sintesi, si rinvia ai chiarimenti forniti con la citata Circ. n. 26/E del 2011. Ad esempio, per i contratti con decorrenza successiva al 31 maggio 2011 il versamento deve essere effettuato in un'unica rata, entro il 30 novembre, mentre nel caso di decorrenza successiva al 1° novembre 2011 l'acconto non deve essere versato.

Da ultimo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la circolare sopra richiamata, che l'acconto IRPEF relativo al 2011 si considera correttamente determinato se pari al 99% dell'IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l'intero periodo d'imposta. Si tratta di una soluzione equilibrata, che consente al contribuente di non duplicare le somma da versare all'Erario per effetto dell'inclusione tra i dati presi a base di riferimento dei redditi (oggi) assoggettati ad imposizione sostitutiva.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE

Per quanto riguarda l'addizionale comunale, va osservato che l'acconto è dovuto nella misura del 30% dell'imposta dichiarata nel Mod. UNICO 2011, e si ottiene applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2010 (rigo RV17, col. 2, UNICO 2011-PF, Fasc. I) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2011; se la pubblicazione della delibera è avvenuta dopo il 31 dicembre 2010 rileva l'aliquota vigente per il 2010. Il codice tributo da utilizzare per l'acconto è il 3843.

Ai fini del versamento, da perfezionare entro il 16 giugno od il 6 luglio 2011, l'importo da versare va ridotto dell'acconto già trattenuto dal datore di lavoro, e va ricordato che anche in questo caso è possibile avvalersi della rateizzazione; inoltre, se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel corso del 2011 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare l'acconto da versare sulla base di tale minore imposta. Nelle istruzioni al Mod. UNICO 2011 viene precisato che in questo caso l'importo da indicare nella colonna 7 del rigo RV17 è comunque il dato calcolato in base al metodo storico.

COMPENSAZIONE

Per i titolari di partita IVA i versamenti fiscali e previdenziali vanno effettuati esclusivamente mediante modalità telematiche, mentre per i contribuenti non titolari di partita IVA, è possibile adoperare il modello cartaceo (presso le banche convenzionate, gli uffici postali, gli agenti della riscossione), oppure le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on-line dell'Agenzia delle entrate o del sistema bancario e postale.

Tradizionalmente, il contribuente che presenta crediti risultanti nella propria dichiarazione può ricorrere alla compensazione cd. «verticale», in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta, oppure alla compensazione cd. «orizzontale», utilizzando il Mod. F24, in base a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi (4). Nel caso della compensazione imposta da imposta il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente in dichiarazione ovvero anche nel Mod. F24, mentre nel caso della compensazione cd. «orizzontale» è necessario compilare e presentare il Mod. F24 anche in caso di modello con saldo finale uguale a zero.

In particolare, va ricordato:

- che i crediti risultanti dal Mod. UNICO 2011 (o dalla dichiarazione autonoma IRAP) possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (in pratica, dal 1° gennaio 2011);

- che detti crediti non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRES;

- che il limite dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare, ma l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi ad una stessa imposta non rileva ai fini di tale limite massimo, anche se la compensazione è effettuata mediante il Mod. F24 (5).

Rilevanti limitazioni all'utilizzo dei crediti in compensazione sono state introdotte, come è noto, con l'art. 31 del D.L. n. 78 del 2010, con effetti che decorrono dal l° gennaio 2011, il che vuol dire che la novità potrebbe assumere un peso non trascurabile nell'attuale fase dei versamenti connessi al Mod. UNICO 2011; è previsto, in particolare, che la compensazione cd. «orizzontale» dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 (e non quella cd. «verticale», ossia imposta da imposta), relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento; in caso di inosservanza del predetto divieto l'indebita compensazione è punita con una sanzione pari al 50% degli importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento e non può, comunque, superare il limite del 50% dell'ammontare indebitamente compensato. Detta sanzione non si rende applicabile finché sulla iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa. In tale ipotesi i termini per applicare la sanzione decorrono dal giorno successivo alla definizione della contestazione. Per esigenze di sintesi non si può in questa sede entrare nel merito della descrizione dei concreti effetti della disposizione in esame, salvo segnalare, ad ogni buon conto, che in base all'impostazione assunta dall'Amministrazione finanziaria l'eventuale presenza di ruoli connessi a debiti erariali di importo superiore a 1.500 euro determina il blocco alla compensazione in relazione alla totalità dei crediti nella disponibilità del contribuente (si rinvia alla Circ. n. 13/E del 2011, Agenzia delle entrate).

Ulteriori limitazioni sono previste in ordine alla gestione del credito emergente dalla dichiarazione IVA. In base a quanto previsto dall'art. 10 del citato D.L. n. 78/2009, l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge (6), e solo ricorrendo al canale telematico messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate; inoltre, il comma 7 dell'art. 10 del D.L. n. 78/2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione (7).

Infine, limitazioni all'utilizzo del credito IVA derivano anche dalla disciplina delle cd. società di comodo. L'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 prevede che se la società è considerata non operativa (test di operatività negativo), l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, o di cessione ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988; inoltre, qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società considerata non operativa non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali forfetarie contemplate dal citato art. 30, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

RATEIZZAZIONE

L'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 reca una disposizione di favore per il contribuente, cui è accordata la facoltà di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto, scaturenti dalla dichiarazione unificata annuale, nonché i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla parte eccedente il minimale, applicando sulle somme rateizzate gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda (8).

Come è noto, non è ammesso il pagamento a rate per l'acconto di novembre delle imposte su redditi ed IRAP, sia a titolo di seconda rata che nell'ipotesi del versamento in un'unica soluzione, nonché per l'acconto IVA, in quanto in ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre; rimangono fuori, peraltro, anche l'adeguamento al volume di affari derivante dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, ed in genere le imposte sostitutive, che tuttavia spesso prevedono specifiche clausole volte a frazionare il pagamento del quantum da versare all'Erario. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi dovuti. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa. Allo stesso modo, pur essendo predisposte delle tabelle di riferimento, recanti un certo numero di rate, va osservato che è facoltà del contribuente scegliere il numero di rate (di pari importo), sebbene entro i limiti dati dal versamento mensile da chiudersi con la rata di novembre.

Sotto il profilo pratico l'operazione richiede di indicare a parte, nella delega di versamento, gli interessi da rateazione, che non devono quindi essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente, utilizzando il codice tributo 1668, per le imposte dirette e l'IVA, mentre per l'IRAP e per l'addizionale regionale vale il codice 3805; per l'addizionale comunale va utilizzato il codice tributo 3857. Nel Mod. F24 i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio «Rateazione/Regione/Provincia» (in corrispondenza della colonna rateazione va indicato il numero della rata di riferimento).

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA, oppure entro la fine del mese per gli altri contribuenti. Sulla prima rata non si pagano interessi, mentre sulle restanti rate si applica l'interesse forfetario mensile pari allo 0,33%, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Quest'anno, in particolare, non tutti i contribuenti potranno fare affidamento sulle tabelle previste nel Mod. UNICO 2011, poiché, come è stato già segnalato, in determinati casi per il pagamento della prima rata occorrerà fare riferimento alla scadenza del 6 luglio 2011, ferma restando che il contribuente potrebbe anche decidere di provvedere al pagamento della prima rata entro la scadenza del 5 agosto, applicando anche la maggiorazione forfetaria per un importo pari allo 0,40%.

Rateazione per i soggetti che versano entro il 16 giugno

Nel caso dei soggetti senza partita IVA la seconda rata sconta un interesse forfetario (pari allo 0,16%) che è stato ragguagliato al minore lasso temporale intercorrente tra la prima rata (16 giugno) e la scadenza della seconda (30 giugno). Il conteggio può partire anche dalla data del 18 luglio (il 16 cade di sabato), per i soggetti che si avvalgono della possibilità di posticipare il versamento applicando la maggiorazione pari allo 0,40%, ed in tal caso la predetta maggiorazione va sommata all'importo da rateizzare.




Va segnalato, peraltro, che in forza di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 12 maggio 2011 le rate la cui scadenza cade dal 1° al 20 agosto del corrente anno possono essere versate entro la scadenza di lunedì 22 agosto.

Potrebbe ad esempio essere il caso della terza rata da corrispondere da parte di una società che non è tenuta ad applicare gli studi di settore (prima rata al 16 giugno). Si prenda in considerazione il seguente caso pratico:

Un caso pratico

La società per azioni Omega, che non è soggetta agli studi di settore e presenta un esercizio coincidente con l'anno solare, intende rateizzare il saldo IRES 2010, pari a 24.000 euro, versando la prima rata entro il 16 giugno.

In questo caso il pagamento va effettuato in sei rate, ciascuna pari a 4.000 euro, e sulla prima (16 giugno) non vanno applicati gli interessi; la seconda rata va versata entro il 18 luglio (il 16 cade di sabato), applicando un interesse forfetario pari allo 0,33%, che conduce al calcolo di un importo pari a 13,2 euro; detti interessi non debbono essere cumulati con il tributo, ma vanno versati separatamente (codice tributo 1668). Come si evince dalla Tab. n. 2, il versamento di quanto dovuto si conclude con il pagamento della sesta rata in data 16 novembre (interessi pari all'1,65%). La terza rata, in particolare, potrà essere versata entro la scadenza del 22 agosto 2011, rimanendo ferma l'applicazione di interessi per un importo pari allo 0,66%.

Qualora la società Omega si avvalesse anche della possibilità di differire il pagamento di 30 giorni, applicando la maggiorazione pari allo 0,40%, l'importo da prendere a riferimento per la rateizzazione sarebbe pari a 24.096 euro, pari al debito IRES più la maggiorazione, da dividere in cinque rate, ciascuna di importo pari a 4.819,2 euro (dal 18 luglio al 16 novembre); sulla prima rata non sarebbero applicati gli interessi, mentre sulla seconda (16 agosto, ma si può versare entro il 22) la società applicherebbe gli interessi forfetari pari allo 0,31%; sulla terza rata (16 settembre) sarebbero applicati interessi per 0,64%, e così via, sino alla quinta rata, da versare il 16 novembre del corrente anno.

Va infine ricordato che il contribuente può ricorrere, contestualmente, sia alla compensazione dell'importo dovuto con eventuali crediti nella propria disponibilità (Mod. F24) che, per l'eccedenza, alla rateazione dell'importo che residua. In questo caso l'importo dovuto si ottiene dividendo il capitale residuo per il numero di rate, cui va aggiunto l'importo di quanto dovuto a titolo di interessi con riferimento a ciascuna rata.

Rateazione per i soggetti che versano entro il 6 luglio

Risulta evidente che nel caso delle persone fisiche o dei soggetti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore le tabelle di riferimento utili per la rateizzazione (tab. n. 1 e n. 2), diffuse nelle istruzioni poste a corredo della corrente modulistica, non risultano più attendibili, in quanto risulta variata la data di partenza dalla quale applicare gli interessi di natura forfetaria (6 luglio e non più 16 giugno), pari, come detto, alla misura dello 0,33% (interessi su base annua = 4%). Se si prende ad esempio in considerazione la posizione di una società che va soggetta all'applicazione degli studi di settore, che non intende fruire dell'ulteriore possibilità di differire in avanti di 30 gg. il pagamento della prima rata, applicando la maggiorazione pari allo 0,40% (caso in cui la prima rata sarebbe versata entro il 5 agosto), risulta che per il calcolo degli interessi concernenti la seconda rata occorrerà fare riferimento al lasso temporale intercorrente tra la data del 6 luglio e quella del 18 luglio (il 16 cade di sabato), ottenendosi così un risultato che è pari allo 0,11%. Per la terza rata, in scadenza al 16 agosto, occorrerà sommare all'importo così calcolato il valore forfetario pari allo 0,33%, ottenendo un importo pari nel complesso allo 0,44%; per la quarta vale un tasso pari allo 0,77%, per la quinta un tasso pari ad 1,10%, ed infine per la sesta (16 novembre) un tasso pari ad 1,43%. Anche in questo caso, peraltro, opera, per la terza rata, il differimento alla scadenza del 22 agosto 2011, di cui al citato D.P.C.M. 12 maggio 2011.

Nel caso specifico preso in considerazione, ad ogni buon conto, il numero di rate rimane lo stesso (sei), con la differenza che nel mese di luglio saranno versate due rate.

Se siamo infine in presenza di una persona fisica che non è titolare di partita IVA, dato che il primo versamento viene effettuato al 6 luglio, le rate si riducono da sette a sei, ed in particolare sulla seconda rata, in scadenza al 1° agosto (il 31 luglio cade di domenica), ulteriormente differibile entro la scadenza del 22 agosto, va applicato un tasso di interesse pari allo 0,27%. Su ciascuna delle restanti rate va aggiunto il tasso forfetario pari allo 0,33%, così che per la terza si ottiene un tasso pari allo 0,60%, per la quarta un tasso pari allo 0,93, per la quinta un tasso pari a 1,26% e per la sesta (30 novembre), un tasso pari all'1,59%.

SALDO IVA

Come è noto, per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno di quella unificata è prevista la facoltà di versare l'importo dovuto a titolo di saldo IVA, la cui scadenza naturale cadeva il 16 marzo, entro il 16 giugno, maggiorando tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo successivo al 16 marzo.

Inoltre, il contribuente può effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 17 giugno al 18 luglio (il 16 cade di sabato), applicando l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data del 16 giugno. Per effetto della proroga nell'ipotesi in esame anche il saldo IVA potrà essere versato entro la scadenza del 6 luglio (5 agosto con la maggiorazione).

Anche per il saldo IVA è possibile avvalersi della rateazione, rimanendo fermo che sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile e che la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. In particolare, la rateizzazione del saldo IVA, ricorrendone i presupposti, potrebbe essere effettuata a partire dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Rimane fermo che l'IVA risultante dalla dichiarazione non è dovuta, o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se il relativo importo non supera il limite pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Entro il 16 giugno dovrebbe essere pagata, ordinariamente, anche l'IVA da adeguamento agli studi di settore (codice tributo 6494), ma anche in questo caso fa sentire i propri effetti la proroga al 6 luglio, rimanendo peraltro ferma anche la possibilità di utilizzare il termine più ampio (di 30 gg.) con applicazione della maggiorazione dello 0,40 (dal 7 luglio al 5 agosto), ma è esclusa la rateazione.

Va ricordato che ai fini IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi (versamento della sola maggiore imposta), effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre, nella massima parte dei casi), utilizzando il codice tributo 6493.

Entro il 6 luglio dovrebbe infine essere versata anche la maggiorazione introdotta con la legge Finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), pari al 3% della differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili, prevista solo in caso di periodi di imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo e di differenza superiore al 10% rispetto ai ricavi o ai compensi emergenti dalle scritture contabili (codice 4726, per le persone fisiche e codice 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).



di Antonio Mastroberti

ATTIVITA' DI CONTROLLO 2011: LA DIRETTIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Circ. n. 21/E del 18 maggio 2011 dell'Agenzia delle entrate si occupa dell'attivita' di controllo per il corrente anno, puntando su una selezione mirata, a seconda del tipo di contribuente (grande, medio, piccolo), ed evidenziando le attivita' collaterali (riscossione)

Con Circ. n. 21/E del 18 maggio 2011 la Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ha fornito gli indirizzi operativi in ordine all'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione per il corrente anno.

La nota, preliminarmente, evidenzia che «l'esigenza di ottenere concreti e significativi risultati non deve assolutamente comportare che, laddove l'analisi di rischio non sia stata appropriata ed il controllo non abbia consentito la individuazione di violazioni sostanziali adeguatamente provabili, si pervenga a contestazioni di dubbia tenuta giuridica o si insista nelle operazioni ispettive al solo scopo di rilevare violazioni di natura meramente formale».

L'analisi di rischio - prosegue la direttiva - va inoltre focalizzata «soprattutto sui comportamenti evasivi che, per loro natura, si prestano ad essere sistematicamente reiterati (ad es., l'omessa contabilizzazione di una parte dei ricavi conseguiti) e determinano quindi una perdita di gettito costante nel tempo. Incidendo su questi comportamenti l'azione di controllo consente infatti di ottenere, oltre al recupero dell'evasione pregressa, anche l'effetto di dissuadere dalla reiterazione delle violazioni e, con esso, quello di incrementare progressivamente il gettito fiscale».

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESTERNA E D.L. SVILUPPO

In questa sede va ricordato che il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, pubblicato in G.U. ed in vigore dal successivo 14 maggio - cd. D.L. Sviluppo - ha disposto, al comma 1, lett. a), che per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, fatti salvi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, «il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni».

Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.

Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, deve operare, per quanto possibile, in borghese.

In funzione di ciò, al fine di ridurre al minimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'art. 2 dell'allegato alla Racc. n. 2003/361/CE recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, «gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:

1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza».

Tale disposizione non trova applicazione ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

Inoltre, il legislatore è intervenuto sull'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente, norma che disciplina la permanenza dei verificatori in azienda (30 giorni, prorogabili di ulteriori 30).

Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212, è stato previsto che: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente».

In pratica, il legislatore, da una parte, ha chiarito che - ai fini del computo dei termini - occorre fare riferimento all'effettiva permanenza dei verificatori presso il luogo di esercizio dell'attività, aderendo così alla tesi della Guardia di Finanza, formalizzata nella Circ. n. 250400 del 17 agosto 2000, cui ha fatto seguito la Circ. n. 64/E del 27 giugno 2001 dell'Agenzia delle entrate, secondo cui il termine dei 30 giorni andava calcolato sulla base degli effettivi giorni di permanenza dei militari presso l'azienda, non conteggiando, ai fini del calcolo, i singoli contatti (per es. per notificare atti, prelevare o riconsegnare documenti, ecc.), dall'altra, ha previsto una tempistica diversa per i soggetti in contabilità semplificata (1) e per i lavoratori autonomi: 15 giorni lavorativi.

Le disposizioni di cui all'art. 12 del L. 27 luglio 2000, n. 212, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

I GRANDI CONTRIBUENTI

Nei confronti dei grandi contribuenti alcune recenti innovazioni normative impattano direttamente sulle attività di controllo.

Si tratta, innanzitutto, delle disposizioni in tema di oneri documentali sulle operazioni rientranti nella disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.I.R. in materia di prezzi di trasferimento, introdotte dall'art. 26 del D.L. n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Un'ulteriore novità, che rileva anche per le altre macro-tipologie di imprese, è rappresentata dalle disposizioni di cui all'art. 35 del D.L. n. 78 del 2010, con le quali è stato introdotto un nuovo procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti del T.U.I.R.: un unico di accertamento, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, e un unico procedimento di adesione.

Naturalmente, viene evidenziata l'esigenza del consueto coordinamento operativo con la Guardia di Finanza a livello regionale.

Le attività di tutoraggio da svolgere nel corso del 2011 sono state estese alle imprese che nel 2009 hanno conseguito un volume d'affari o di ricavi non inferiore a centocinquanta milioni di euro.

Attività istruttoria esterna

Con riferimento alla selezione dei contribuenti da sottoporre ad attività istruttorie esterne, l'azione di controllo, come di consueto, va orientata sulle posizioni per le quali siano stati riscontrati rischi di evasione/elusione di particolare rilevanza (situazione che, per le imprese sottoposte a tutoraggio, coincide con la rilevazione di un livello di intensità di rischio qualificato come «alto» e, a seconda dei casi, anche «medio»).

Per la selezione dei grandi contribuenti non sottoposti ad attività di tutoraggio, continuano a valere le indicazioni fornite nella Circ. n. 13/E del 2009 (2).

Le attività di analisi e di controllo svolte nel corso degli ultimi due anni hanno confermato, tra i maggiori fattori di rischio, il ricorso a operazioni di arbitraggio internazionale, spesso evidenziati in esito alla presenza di significative variazioni o anomalie nei risultati di esercizio o in quelli fiscali. Accanto a tali operazioni, viene richiamata l'attenzione anche a quelle forme di arbitraggio basate sullo sfruttamento di strumenti/soggetti ibridi o di strumenti finanziari complessi, le quali, ancorché abbiano formato oggetto di efficace contrasto negli ultimi due anni, devono essere costantemente monitorate.

Le attività istruttorie esterne vanno indirizzate sulle annualità più recenti, quali in specie il 2008 ed il 2009, fermo restando che, ove si disponga di elementi relativi a periodi d'imposta precedenti, le attività medesime vanno su di essi sviluppate, con eventuale estensione alle annualità successive al fine di verificare se eventuali violazioni constatate, di particolare rilevanza, siano state reiterate nelle dette annualità successive.

Attività di accertamento

Con riferimento alle attività di accertamento, va data priorità:

- alle posizioni riguardanti periodi di imposta per i quali il potere di accertamento decade alla data del 31 dicembre 2011;

- agli elementi che necessitano di ulteriore attività istruttoria (ad esempio, le segnalazioni ex art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 o relative alla deducibilità di costi connessi ad operazioni con soggetti residenti in Paesi «black list»);

- alle situazioni che evidenziano rischi connessi con la tutela del credito erariale (erogazione di rimborsi, decadenza di polizze fideiussorie, situazioni debitorie di particolare rilevanza, ecc.).

IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Per l'anno in corso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, sono previsti specifici piani di intervento, elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale, che riguardino almeno un quinto delle imprese di medie dimensioni.

Per quanto attiene alle attività istruttorie esterne, al fine di massimizzarne l'efficacia, le Direzioni provinciali devono garantire nella massima misura possibile il coordinamento delle attività programmate con quelle dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

I piani di intervento hanno come imprescindibile fondamento l'analisi del rischio di evasione/elusione, articolato in tre distinte ma concatenate fasi: mappatura, censimento dei rischi e selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo.

Va inoltre tenuto presente il fenomeno del turn-over nel comparto delle medie imprese e di migrazione di contribuenti fra Direzioni provinciali, particolarmente in alcune aree del Paese ad alta densità di contribuenti.

Ove gli elementi di rischio risultino equivalenti, vanno privilegiati nella selezione i seguenti criteri:

- assenza di controlli negli ultimi quattro anni;

- presenza di perdite «sistemiche», così come definite dall'art. 24, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010.

Una specifica attenzione va riservata al controllo del corretto adempimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto.

Anche per il 2011 vale l'indirizzo già impartito di differenziare la tipologia di intervento in funzione delle caratteristiche e della specificità delle posizioni da sottoporre a controllo, privilegiando le attività istruttorie esterne (controlli mirati e/o verifiche) per i casi a maggior rischio di evasione/elusione fiscale.

Le citate attività esterne devono concentrarsi nel primo semestre del 2011 sul periodo d'imposta 2008 e vanno estese anche al periodo d'imposta 2009 non appena saranno rese disponibili le procedure informatiche di supporto per l'analisi del rischio e la selezione (salve situazioni specifiche in cui si disponga di elementi relativi ad altre annualità pregresse).

Per quanto invece attiene alle attività di accertamento, valgono le indicazioni fornite, con riguardo ai Grandi contribuenti.

IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E LAVORATORI AUTONOMI

La circolare evidenzia che sono stati già forniti alle Direzioni Provinciali specifici esempi di percorsi di analisi del rischio e selezione, con riferimento a:

a) i soggetti che hanno presentato il modello studi di settore e sono risultati non congrui;

b) i soggetti congrui e «appiattiti» alle risultanze degli studi di settore nonché i soggetti congrui a seguito di adeguamento significativo alle risultanze degli studi stessi;

c) i soggetti che, seppure rientranti nel campo di applicazione degli studi di settore, non hanno presentato il relativo modello;

d) i soggetti che esercitano attività per le quali non risultano applicabili gli studi di settore;

e) i soggetti che hanno evidenziato una perdita per più periodi d'imposta consecutivi.

A tali percorsi metodologici vanno aggiunte liste d'ausilio derivanti da specifiche elaborazioni di dati presenti in Anagrafe Tributaria, tra le quali, in particolare, quelle relative:

a) ai soggetti che hanno evidenziato comportamenti anomali nella gestione delle rimanenze di magazzino;

b) ai soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di dichiarare in tutto o in parte compensi di lavoro autonomo certificati dai sostituti di imposta nei modelli 770 riferiti ai periodi d'imposta 2006 e 2007;

c) ai soggetti che hanno dichiarato componenti negativi di reddito, rientranti nella categoria dei «costi residuali», di ammontare significativo;

d) ai soggetti che, pur avendo effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA per i periodi d'imposta 2006 e 2007, non risultano aver presentato la relativa dichiarazione essendone obbligati;

e) ai soggetti che, destinatari nel corso del 2010 delle apposite comunicazioni concernenti la rilevata esistenza di anomalie, relative al triennio 2006-2008, degli indicatori economici ricostruiti dai dati dichiarati ai fini degli studi di settore, risultano - dai dati dichiarati per il periodo d'imposta 2009 - non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo.

Una quota crescente - rispetto alle annualità precedenti - deve essere riservata al comparto degli esercenti arti e professioni, privilegiando - ricorrendone i presupposti - le indagini finanziarie.

Gli accessi brevi vanno prevalentemente finalizzati alla verifica della veridicità dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché al contestuale controllo del rispetto degli «obblighi strumentali» e della regolarità del personale impiegato.

Le attività di verifica devono concentrarsi nel corso del primo semestre sul periodo di imposta 2008, e nel secondo semestre su quello 2009, ferma restando l'esecuzione di attività della specie su uno o più periodi precedenti, in presenza di specifici e circostanziati indizi di evasione.

Per l'attività di accertamento va privilegiato il controllo delle annualità più recenti, compreso il 2009 (quest'ultima annualità a partire dal secondo semestre), fermo restando che, in presenza di elementi relativi a periodi d'imposta precedenti, l'attività va indirizzata anche su questi ultimi.

ENTI NON COMMERCIALI, ONLUS E ALTRI SOGGETTI CHE FRUISCONO DI REGIMI AGEVOLATIVI (SOCIETÀ COOPERATIVE E SETTORE AGRICOLO)

L'attività di controllo volta ad intercettare i soggetti che abusano delle norme agevolative a valenza generale assume, anche nel 2011, una rilevanza strategica.

Va riservata una cura particolare nei confronti delle organizzazioni di volontariato, onde intercettare specifici profili di rischio circa lo svolgimento di attività produttive e commerciali non marginali.

Per quanto attiene alle organizzazioni iscritte presso l'Anagrafe delle ONLUS, la circolare appena resa pubblica evidenzia l'importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti formali propedeutici all'iscrizione nonché degli ulteriori adempimenti di competenza delle Direzioni Regionali previsti dal decreto 18 luglio 2003, n. 266.

Società cooperative

Nell'ambito del contrasto all'utilizzo abusivo dei regimi agevolativi, l'attività svolta nei confronti delle società cooperative deve essere eseguita con maggiore incisività rispetto al passato.

L'attività di analisi va eseguita considerando, in relazione alle realtà produttive locali, le società cooperative operanti nei settori di attività che presentano maggior pericolo di evasione e/o di elusione, come: le cooperative edilizie di abitazione, le cooperative di produzione e lavoro che operano nei settori dei servizi sanitari e sociali, delle pulizie, delle telecomunicazioni, e così via.

Al fine della selezione delle posizioni, tra gli indicatori di rischio va tenuto conto della presenza continuativa per diverse annualità di crediti IVA, di perdite che denotano situazioni apparentemente antieconomiche, di evidenti incoerenze degli indicatori gestionali, quale, ad esempio, il costo del lavoro rispetto ai ricavi di vendita.

Settore agricolo

Nel corso di quest'anno saranno eseguiti controlli mirati nei confronti dei soggetti che utilizzano in maniera abusiva le agevolazioni fiscali riservate ai settori dell'agricoltura e della pesca.

Ai fini dell'analisi del rischio di evasione, tenuto conto dei requisiti che qualificano i soggetti che operano nel settore in argomento, vanno esaminate prioritariamente le posizioni di quei soggetti che svolgono attività agricole connesse, cioè dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali.

Riguardo all'attività di allevamento va invece accertata l'esistenza della correlazione tra capi allevati e potenzialità del terreno a foraggiarli, requisito necessario per qualificare tale attività come agricola e quindi produttiva di reddito agrario.

Il presidio del settore in argomento deve riguardare anche i controlli in merito al possesso dei presupposti relativi al regime speciale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nell'ambito di tali soggetti gli uffici devono individuare i produttori agricoli che usufruiscono del regime di esonero dall'IVA e verificare il possesso dei limiti dimensionali in termini di volume d'affari previsti dallo stesso art. 34.

Infine, all'interno del comparto agricolo l'attività di controllo va indirizzata anche nei confronti dei soggetti per i quali le informazioni a disposizione degli Uffici evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali di ristorazione ed alberghiere dissimulate sotto forma di agriturismo.

PERSONE FISICHE

Nell'ambito dell'attività di controllo delle posizioni delle persone fisiche, ai fini delle imposte sui redditi, si conferma, anche per l'anno in corso, tre direttrici di controllo:

- il piano di controlli «formali» delle dichiarazioni dei redditi, ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (per l'annualità 2008), calibrato sui più rilevanti rischi di esposizione di deduzioni dal reddito complessivo e/o di crediti o detrazioni d'imposta non spettanti;

- il piano di accertamenti parziali cosiddetti «automatizzati», in materia di imposte sui redditi, ad alta potenzialità di recupero della «micro-evasione» (redditi di fabbricati, redditi di lavoro dipendente);

- il piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (nel corso del 2011, l'attività di controllo deve essere principalmente incentrata sulle posizioni relative agli anni d'imposta 2007 e 2008, atteso che dall'annualità 2009 si renderà applicabile la nuova normativa in materia, introdotta dall'art 22 del D.L. n. 78 del 2010).

ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTIFRODE

La diffusione dei più disparati fenomeni di frode, con rilevanza prevalentemente locale, impone, innanzitutto, una stretta collaborazione anche a livello regionale, tra le strutture dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, nel rispetto delle diverse specificità e competenze, allo scopo di garantire la massima efficacia della complessiva azione di contrasto.

Per quanto concerne l'attività operativa, una specifica e costante attenzione va posta sui settori che hanno ad oggetto la commercializzazione di beni individuati con il D.M. 22 dicembre 2005 (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi; prodotti di telefonia e loro accessori; personal computer, componenti ed accessori; animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche) e su quelli che, in base alle analisi di rischio eseguite e/o all'esperienza maturata, possono essere interessati da fenomeni di frode, ivi inclusi quelli riconducibili al mondo dei servizi.

Allo stesso modo continua a rivestire la massima importanza l'intercettazione dei comportamenti finalizzati alla fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte, tra i quali, in specie, quelli realizzati con la nota tecnica del fittizio e repentino trasferimento della sede dell'impresa all'estero.

ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA EVASIONE INTERNAZIONALE

L'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero da parte di contribuenti nazionali di attività produttive di reddito resta un fenomeno sul quale mantenere specifica attenzione operativa, unitamente a quelli del fittizio trasferimento all'estero della residenza fiscale a fini di evasione, della interposizione fittizia o della estero-vestizione da parte di contribuenti italiani di entità, prevalentemente allocate in paradisi fiscali (trust, società anonime, fondi d'investimento e così via), finalizzata alla sottrazione a tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero.

ATTIVITÀ A PROIEZIONE INTERNAZIONALE

La proiezione a livello internazionale dell'ordinaria attività di controllo fiscale va assolutamente incrementata, a cominciare dallo scambio spontaneo di informazioni, che va ulteriormente stimolato, soprattutto in materia di IVA.

Analogo discorso vale, oltre che per lo scambio di informazioni, anche per gli ulteriori strumenti di cooperazione internazionale, rappresentati dalla collaborazione tra funzionari e dai controlli simultanei.

ATTIVITÀ RELATIVE AD ALTRI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL'IVA

Il presidio degli adempimenti in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni è garantito, secondo le linee direttive già tracciate nella Circ. n. 20/E del 2010, mediante l'attività di controllo «formale» degli atti e delle dichiarazioni nonché dalle attività di accertamento da indirizzare sulle posizioni a specifico rischio di evasione.

Per le attività di controllo «formale» va accordata priorità alle posizioni segnalate mediante le apposite liste selettive elaborate a livello centrale (sia quelle inviate nel 2010, ove non esaurite, che quelle inviate nel corso del 2011), implementate tenendo conto delle specifiche analisi di rischio previste dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.

Per quanto attiene alle attività di accertamento, valgono tutte le indicazioni fornite nella citata Circ. n. 20/2010 (3), tra le quali va in particolare sottolineata l'esigenza di un adeguato ricorso allo strumento delle indagini finanziarie.

ATTIVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

L'impianto normativo a supporto delle attività di riscossione risulta significativamente innovato per effetto del D.L. n. 78 del 2010. Si sottolineano, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 29, relative al conferimento, a partire dal 1° luglio 2011, dell'efficacia di titolo esecutivo agli avvisi d'accertamento emessi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA (4), alla maggior tutela dell'interesse erariale nelle transazioni fiscali, alla semplificazione delle procedure tra Agenzia ed agente della riscossione nei casi di concordato fallimentare, all'accelerazione delle procedure volte all'insinuazione dei crediti tributari in caso di fallimento ed all'inasprimento delle pene previste per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L'acquisizione dei predetti elementi deve avvenire anche mediante indagini finanziarie, volte ad individuare somme o altri valori mobiliari in grado di soddisfare il credito erariale.

Viene ribadito, inoltre, quanto disposto con la citata Circ. n. 20/2010 in ordine all'esigenza di dare adeguata rilevanza all'attività necessaria al fine di addivenire, ove ne ricorrano i presupposti, alle transazioni fiscali ex art. 182-ter della legge Fallimentare.

Si richiama poi l'attenzione sull'esigenza che venga attribuita specifica rilevanza al riscontro del puntuale pagamento di tutti gli importi che siano stati rateizzati in esito all'applicazione degli istituti definitori previsti dal D.Lgs. n. 218/1997, procedendo, in ogni caso di intervenuta decadenza dal beneficio del pagamento rateale, all'immediata escussione del garante e, in caso di mancato pagamento, oppure in assenza di garanzia laddove non prevista, alla tempestiva iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute, sia nei confronti del contribuente che nei confronti dell'eventuale fideiussore inadempiente.

Per quanto riguarda le istanze di sospensione della riscossione presentate, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 602 del 1973, a seguito di ricorso contro il ruolo per vizi propri dello stesso, l'Agenzia Centrale invita gli uffici ad esaminarle tutte puntualmente. Egualmente va istruita la totalità delle istanze di sospensione presentate nel caso in cui il contribuente contesti, anche parzialmente, il fondamento dell'avviso di accertamento o rettifica emesso nei suoi confronti, chiedendone l'annullamento in sede di autotutela.

In tale ipotesi, le Direzioni regionali e provinciali opereranno in base all'art. 2-quater del D.L. n. 564 del 1994 ed al D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, al fine di evitare danni irreparabili sia per i contribuenti, sia per gli interessi erariali.

La circolare sottolinea la rilevanza di queste attività allo scopo di rendere effettivo il principio di equità fiscale.

Tra le ordinarie attività di tutela va ulteriormente incrementato il ricorso alle misure cautelari, sulla base delle istruzioni impartite con la Circ. n. 4/E del 2010, con particolare riguardo anche alle sopradescritte ipotesi di decadenza dalla rateazione. Per tali ultime ipotesi viene sottolineata l'opportunità che vengano sollecitamente emessi provvedimenti di fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, nei confronti dei fideiussori inadempienti.

Per quanto, infine, attiene ai fenomeni di evasione da riscossione mediante indebite compensazioni, si segnala che anche nel 2011 continueranno a pervenire agli uffici le segnalazioni relative alle compensazioni «a rischio» effettuate nel periodo dal 2003 al 2008 per il pagamento di imposte, contributi e altre somme dovute mediante l'utilizzo di crediti IVA, IRPEG/IRES, IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

OBIETTIVO MONETARIO 2011

Al fine di porre la giusta attenzione verso il recupero del gettito connesso all'attività di accertamento e di controllo formale, all'interno dell'obiettivo monetario complessivo, è stato assegnato, come per l'esercizio 2010, uno specifico sub-obiettivo correlato ai «versamenti diretti da prevenzione e contrasto», ove rientrano:

1) i versamenti da adesione, omessa impugnazione, definizione agevolata delle sanzioni, compresi i versamenti diretti abbinati agli atti di recupero dei crediti di imposta utilizzati dai contribuenti indebitamente in compensazione;

2) i versamenti diretti abbinati agli atti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973) e degli atti e dichiarazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni;

3) i versamenti da conciliazione giudiziale.


Gianfranco Antico

lunedì 13 giugno 2011

FINANZIAMENTO ACCESSORIO: DETRAIBILI GLI INTERESSI PASSIVI

L'Agenzia delle entrate (Ris. 12 aprile 2011, n. 43/E), consente ai contribuenti che hanno rinegoziato un mutuo, di detrarre gli interessi passivi legati all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell'abitazione principale, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante un conto di finanziamento accessorio o derivanti dallo stesso, nel limite massimo di 4.000 euro


La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso dei vari anni ha subìto diverse modifiche, con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Mutui stipulati dal 1993

Per i mutui stipulati dal 1993 le detrazioni sono concesse solo quando si acquista l'abitazione principale.

Dal 1° gennaio 2008 il limite di spesa per interessi passivi sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a 4.000 euro (in precedenza era 3.615,20 euro). Pertanto, attualmente l'importo massimo di detrazione di cui si può fruire è di 760 euro (19% di 4.000 euro).

Indipendentemente dal limite massimo sul quale calcolare la detrazione, la spesa massima detraibile deve essere riferita complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

La detrazione del 19% per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che:

- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (termine elevato da sei mesi ad un anno dal 1° gennaio 2001). La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro;

- l'acquisto dell'immobile deve avvenire entro un anno (termine elevato da sei mesi ad un anno dal 1° gennaio 2001) antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.

Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto.

In caso di contitolarità del mutuo, l'importo di 4.000 euro, su cui spetta la detrazione del 19%, va suddiviso tra i cointestatari.

In caso di mutuo ipotecario intestato a due coniugi, in relazione ad entrambe le quote, la detrazione spetta al coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico, purché il mutuo sia stato stipulato a partire dal 1993.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si prescinde dal requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari per l'acquisto dell'unica abitazione di proprietà.

Dal 2001, inoltre, la detrazione spetta anche:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;

- nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale;

- al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;

- se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia affittato.

Il diritto alla detrazione degli interessi permane anche quando il contribuente trasferisce la propria residenza in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Se cessano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, dal periodo d'imposta successivo non si potrà più fruire della detrazione (Circ. n. 21/E del 23 aprile 2010).

Nel caso in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell'altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico (Circ. 23 aprile 2010, n. 21/E).

La detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi.

Mutui stipulati prima del 1993

Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4.000 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.

In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo, con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.


IL FINANZIAMENTO ACCESSORIO: REGIME FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI

L'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) in data 19 giugno 2008 ha firmato con il Ministero dell'economia e delle finanze una Convenzione per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 28 maggio 2008 e finalizzati all'acquisto, costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale.

Lo scopo della rinegoziazione è quello di trasformare il mutuo a tasso variabile in mutuo a rata fissa e durata variabile, mediante la corresponsione da parte del mutuatario di una rata fissa di ammontare predeterminato, risultante dall'applicazione all'importo ed alla scadenza originari del mutuo del tasso di interesse risultante dalla media dei tassi di interesse applicati nel 2006.

La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originario e quello che risulta per effetto della rinegoziazione viene addebitata su un altro conto, denominato «conto di finanziamento accessorio».

Alla data di scadenza originaria del mutuo, l'eventuale debito che risulta dal conto accessorio per effetto delle differenze tra rate originarie e rate rinegoziate, viene rimborsato dal cliente con rate costanti uguali a quelle definite con la rinegoziazione.

Il conto di finanziamento accessorio rappresenta per il mutuatario un debito nei confronti della banca, produttivo di interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra:

- quello che si ottiene in base al tasso di interesse fisso (IRS) a dieci anni, maggiorato di uno spread massimo di 0,50 punti percentuali, e

- quello contrattualmente previsto, come determinati alla data di rinegoziazione.

In sede di interpello inoltrato alla competente Direzione Regionale delle entrate l'ABI intendeva conoscere se gli interessi passivi che maturavano sul conto accessorio potessero essere considerati detraibili ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 15, lett. b) del T.U.I.R. Inoltre venivano richieste informazioni sulla tipologia di attestazione che gli enti mutuanti avrebbero dovuto produrre ai contribuenti.

Ora, la soluzione interpretativa offerta dall'ABI considera detraibili gli interessi passivi che maturano sul conto accessorio.

E difatti, partendo dal dato letterale della norma di riferimento, l'istante ha ritenuto che gli interessi passivi maturati sul conto accessorio soddisfino i requisiti previsti dall'art. 15, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. in quanto, oltre ad essere riferibili ad un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, sono anche garantiti da ipoteca su immobili.

Non si tratta, secondo l'ABI, della stipulazione di un nuovo contratto di mutuo, ma semplicemente della ristrutturazione di un debito esistente, ed i maggiori interessi da corrispondere possono essere considerati alla stregua di «oneri accessori», e dunque detraibili ai sensi dell'art. 15, lett. b), primo periodo, del T.U.I.R. o quanto meno di spese e oneri correlati all'operazione di rinegoziazione, anch'essi detraibili ai sensi del terzo periodo della stessa norma.

In sostanza, a favore della tesi della detraibilità è stata effettuata dall'Associazione bancaria un'interpretazione estensiva della disposizione dell'art. 3 D.L. n. 93 del 2008 (che disciplina la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile ed ha trovato concreta attuazione con la suddetta Convenzione MEF-ABI) nella parte in cui rende esenti da imposte e tasse di ogni genere le operazioni di rinegoziazione dei mutui, nel senso di estendere il beneficio della detrazione al complesso degli interessi passivi derivanti dall'accensione del mutuo.

Secondo l'ABI, infine, a causa del mutato contesto storico e regolamentare, si può considerare superata la norma che limita, in caso di rinegoziazione, la detrazione ai soli interessi passivi relativi all'importo residuo del capitale originario.

Conseguentemente, l'istante ha ritenuto che le attestazioni relative al pagamento degli interessi passivi, che le banche forniscono annualmente ai loro clienti, debbano continuare a riportare l'importo della rata nella composizione originaria (capitale ed interessi).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La parte iniziale del chiarimento ufficiale ripercorre il testo dell'art. 3 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, entrato in vigore il 29 maggio 2008, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 126.

In tale circostanza è stato previsto che il MEF e l'ABI definiscono con apposita convenzione (1) - da stipulare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge - le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Al fine di inquadrare correttamente il trattamento fiscale relativo agli interessi passivi che maturano sul conto di finanziamento accessorio - secondo la risposta ufficiale - è necessario esaminare preliminarmente la disciplina della rinegoziazione del mutuo, desumibile dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI.

La suddetta Convenzione, all'art. 2, stabilisce che possono formare oggetto di rinegoziazione i mutui a tasso variabile ed a rata variabile finalizzati all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell'abitazione principale.

Da ciò emerge che la causa della rinegoziazione coincide con quella del contratto di mutuo per il quale trova applicazione l'art. 15, comma 1, lett. b), e comma 1-ter del T.U.I.R.

Quest'ultima norma prevede, come già esposto in precedenza, la detrazione dall'imposta lorda del 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti, rispettivamente, per l'acquisto e la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La coincidenza della causa è desumibile, peraltro, dal successivo art. 6 della Convenzione, il quale prevede che le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

Anche il conto accessorio, pertanto, è garantito da ipoteca su immobili, al pari di quello per il quale è prevista la detrazione.

Sulla base dei criteri e delle modalità per accedere alla rinegoziazione stabiliti dai successivi artt. 3, 4 e 5 della Convenzione, emergerebbe, a detta dell'Agenzia delle entrate, che l'accensione del finanziamento accessorio non comporta per il cliente la formulazione di un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario le cui rate continuano ad essere addebitate con le scadenze e secondo l'importo stabilito nell'originario piano di ammortamento concordato con la banca.

La rinegoziazione comporta un prolungamento della durata originaria del mutuo in quanto, alla data di originaria scadenza, l'eventuale debito risultante sul conto di finanziamento accessorio (dato dalla differenza tra la rata originaria e quella rinegoziata) viene soddisfatto attraverso il pagamento della rata fissa risultante dalla rinegoziazione, fino alla sua completa estinzione.

Il comma 3 dell'art. 6 della Convenzione in esame recita, inoltre, che «le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di portabilità sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere».

Da una valutazione complessiva dell'operazione in esame la Ris. n. 43/E/2011 avverte che la ratio della rinegoziazione è tesa a consentire al mutuatario in difficoltà a causa della crisi che ha colpito il settore finanziario, di corrispondere una rata non più esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse.

L'accensione di un conto di finanziamento, parallelo ed accessorio rispetto al contratto di mutuo originario, essendo strumentale al raggiungimento del fine preordinato dal legislatore, può considerarsi fiscalmente neutrale.

In definitiva, l'Agenzia delle entrate assume detraibili gli interessi passivi:

- relativi all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell'abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il conto corrente accessorio;

- derivanti dal conto corrente accessorio, nel limite naturalmente dell'importo di euro 4.000 previsto dalla legge.

Da un punto di vista documentale, infine, gli istituti bancari, nel compilare l'attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, dovranno quindi certificare l'importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio.

di Attilio Romano

mercoledì 8 giugno 2011

DIFFUSA LA CIRC. N. 23/IR SUI NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE FISCALE

Lo scorso 25 maggio sul sito Internet dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stata diffusa la Circ. n. 23/IR del 10 maggio 2011, dedicata all'analisi delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 relative ai limiti alla compensazione orizzontale di crediti per imposte erariali in presenza di debiti - relativi alle medesime imposte ed accessori - iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Divieto il cui mancato rispetto è come noto punito con la sanzione amministrativa pari al minor importo tra il 50% dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ed il 50% di quanto indebitamente compensato.

Oltre ad evidenziare con spirito critico alcune non condivisibili interpretazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella Circ. n. 13/E dell'11 marzo 2011, la circolare dell'Istituto di Ricerca esamina in particolare i rapporti tra tali disposizioni e la legge fallimentare, al fine di verificare se le descritte preclusioni alla compensazione possano interessare anche il curatore fallimentare con la conseguenza per quest'ultimo di veder limitato il suo diritto ad utilizzare i crediti erariali sorti nel corso della procedura per la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data precedente l'apertura del fallimento.

ALBO INFORMATICO DELLE AGENZIE PER IL LAVORO: I SOGGETTI LEGITTIMATI

Nuovi soggetti individuati dalla legge n. 183/2010 («Collegato lavoro») per la iscrizione on-line all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro.

I soggetti legittimati sono:

1) le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie;

2) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro;

3) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale;

4) gli enti bilaterali;

5) i gestori di siti Internet.

Tali soggetti sono legittimati al solo esercizio dell'attività di intermediazione, a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro l'avvio dello svolgimento dell'attività stessa, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia.

Per questo scopo, il Ministero ha predisposto una procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo, gestita attraverso specifiche funzionalità della piattaforma applicativa denominata «Albo informatico» raggiungibile sia da www.lavoro.gov.it che da www.cliclavoro.gov.it.

All'interno del portale cliclavoro, nella sezione Operatori, è disponibile il form on-line per la comunicazione di inizio attività. Al termine della compilazione del form on-line, il nuovo soggetto deve stampare tale form, sottoscriverlo, applicare la marca da bollo da 14,62 euro e inviarlo al Ministero del lavoro - Direzione generale del Mercato del lavoro, divisione II - via Cesare de Lollis, 12 - 00185 Roma, unitamente al documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

Come si vede la procedura on-line non sostituisce la comunicazione cartacea di inizio attività ma è volta solo ad accelerare l'invio delle informazioni.

Al termine della procedura di comunicazione inizio attività e successivamente al ricevimento da parte del Ministero del lavoro dell'autocertificazione il nuovo soggetto riceverà una mail contenente le credenziali di accesso e il codice identificativo di iscrizione al sistema.

(Ministero del lavoro - Nota 20 maggio 2011, n. 6992)

AZIENDE AGRICOLE CONTRIBUTI INPS PER IL 2011: PRIMO APPUNTAMENTO 16 LUGLIO

È di 2.501,10 euro la misura annua dei contributi dovuti nel 2011 all'INPS dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella prima fascia di reddito convenzionale annuo. Per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) il contributo è di 1.732,60 euro.

Sulle tre fasce successive la misura contributiva aumenta, a questo proposito l'Istituto ricorda che ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall'allevamento degli animali.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2011 è di 51,47 euro. Le aliquote pensionistiche da applicare al reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, ovvero le seguenti, tenuto conto anche del contributo addizionale 2%:

A - Per i maggiori di 21 anni di età:

- 20,30% (per le zone normali);

- 17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate)

B - Per i minori di 21 anni:

- 17,80% (per le zone normali)

- 12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate).

A tali aliquote si aggiungono altri quattro tipi di contribuzione:

a) contributo addizionale INPS pari a 0,61 euro al giornata (viene pagato per 156 giorni nell'anno);

b) contributo di maternità pari a 7,49 euro;

c) contributo INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pari a:

1) 768,50 (per le zone normali);

2) 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate);

b) contributo addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al "danno biologico": + 1,60% dell'aliquota vigente nel 2009.

L'INPS quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali provvederà al recupero del predetto contributo, mettendolo in riscossione unitamente all'imposizione contributiva relativa all'anno 2011 tramite lo stesso modello F24, nella seguenti misure:

a) 12,30 euro per le zone normali;

b) 8,51 euro per le zone agevolate.

Restano sempre in vigore le riduzioni contributive per i territori montani e per le zone agricole svantaggiate e per i lavoratori ultra65enni pensionati.

La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di quattro modelli F24 di versamento unificato.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2011 e il 16 gennaio 2012.

(INPS - Circ. n. 76 del 23 maggio 2011)

lunedì 6 giugno 2011

Rateizzazioni “in proroga” sei crediti INAIL

INAIL, Nota 27 maggio 2011, n. 3985



Il decreto “Mille proroghe” ha stabilito per le aziende in difficoltà la possibilità di ottenere un’ulteriore proroga della rateizzazione del credito INAIL iscritto al ruolo, fino ad un massimo di settantadue mesi per le istanze relative a rateizzazioni di crediti INAIL concessi prima del 27 febbraio 2011.

L’INAIL, dal canto suo, informa che prima di rilasciare il DURC verificherà, anche presso il locale agente per la riscossione, la regolarità dei pagamenti rateali

Variazione tasso di riferimento per la cessione del quinto della pensione

Inps, Messaggio 27 maggio 2011, n. 11701

Variazione tasso di riferimento per la cessione del quinto della pensione

A seguito dell’aumento di 25 punti base del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) ad opera della Banca Centrale Europea, l’INPS ha reso note le variazioni che dal 1° giugno 2011 subiscono i tassi di riferimento da applicare ai prestiti con cessione del quinto della pensione:

- Per i prestiti al di sotto dei 5000 euro il tasso varia da 7.70% a 7,95%
- Per i prestiti al di sopra dei 5000 euro il tasso varia da 6.80% a 7.05%