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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 31 maggio 2011

AZIENDE EDITORIALI E GIORNALISTI: MAXISANZIONE PER L'EVASIONE CONTRIBUTIVA

La maxisanzione per lavoro nero si applica anche alle aziende che evadono i contributi Inpgi. In caso di impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione dell'assunzione al centro per l'impiego, in aggiunta alla sanzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore irregolare maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi nei confronti di ogni lavoratore irregolare è aumentato inoltre del 50%.

Tutto ciò vale per i lavoratori subordinati.

Nel caso di evasione dei contributi dovuti all'INPGI-gestione separata non trova applicazione la maxisanzione. Ma se si accerta l'esistenza di un nascosto rapporto di lavoro dietro la parvenza di lavoro parasubordinato, per il quale non è stata fatta la comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego, scatta in questo caso la maxisanzione.

(INPGI - Circ. n. 2/2011)

AZIENDE DELLO SPETTACOLO: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA ENPALS

Un'azienda operante nel settore dello spettacolo può dirsi regolare dal punto di vista contributivo quando non esistono debiti per contributi previdenziali e oneri accessori accertati contabilmente dall'ENPALS. Anche se esistessero debiti di tale tipologia l'impresa è considerata in regola con gli adempimenti ai fini previdenziali, quando ci sia una delle seguenti situazioni:

1) ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell'ENPALS o di Equitalia;

2) esistenza di contenzioso in sede amministrativa ovvero giudiziale;

3) emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale in relazione a debiti contributivi iscritti a ruolo;

4) sospensione degli obblighi contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative (es. sospensione per eventi calamitosi, accantonamento di sovvenzioni disposto dalle pubbliche amministrazioni eroganti, ecc.).

Sul tema l'ENPALS ha operato una revisione delle procedure di rilascio dei documenti comprovanti la regolarità contributiva (attestazioni liberatorie, correntezze contributive, ecc.).

I vecchi documenti sono sostituiti dalle seguenti apposite certificazioni attestanti la regolarità o irregolarità dell'impresa o dell'attività di impresa, rispetto agli obblighi contributivi sussistenti nei confronti dell'ENPALS:

a) attestazione di regolarità contributiva dell'impresa relativa all'impresa nella totalità delle attività da essa svolte;

b) attestazione di regolarità contributiva dell'attività di impresa, concernente la singola attività interessata.

Per le produzioni in regime di appalto, l'impresa appaltatrice è sempre tenuta ad aprire una specifica posizione nell'ambito della quale registrare gli adempimenti informativi (agibilità, denunce contributive, ecc.) e contributivi (versamento delle somme dovute a mezzo di mod. F24) che fanno capo a quella produzione e a indicare, all'atto dell'immatricolazione di ogni attività, i dati identificativi del committente, nonché la data, effettiva o presunta, di cessazione dell'appalto.

Nel caso di erogazione di sovvenzioni, contributi, premi, etc., da parte di amministrazioni pubbliche statali e non a imprese dello spettacolo, subordinata al possesso da parte dell'impresa istante della regolarità contributiva e di altri requisiti assicurativi, di volta in volta stabiliti dalle singole leggi speciali, l'ENPALS fornisce, direttamente alle pubbliche amministrazioni interessate, tali informazioni.

In coerenza con gli obiettivi di rinnovamento e semplificazione amministrativa, la revisione dei procedimenti messa in atto dall'Ente prevede, altresì, l'implementazione di una procedura telematica per la gestione delle richieste e del rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva, in corso di realizzazione.

Nelle more del perfezionamento delle nuove funzionalità on-line delle procedure telematiche ENPALS, la domanda per il rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva (dell'impresa o dell'attività di impresa) deve essere presentata utilizzando il modello disponibile sul portale dell'Ente di previdenza.

(ENPALS - Circ. n. 4 del 12 maggio 2011)

lunedì 30 maggio 2011

AZIENDE AGRICOLE CONTRIBUTI INPS PER PICCOLI COLONI

Per l'anno in corso i concedenti agricoli devono versare i contributi INPS per i piccoli coloni e compartecipanti familiari nella misura del 27,50% (fini pensionistici) a cui si devono aggiungere i contributi dovuti per l'assicurazione infortuni (viene riscossa dall'INPS e poi trasferita all'INAIL), le prestazioni di disoccupazione, malattia, maternità, assegni familiari per cui nel complesso, tenuto conto anche degli esoneri dettati dalla legge, il contributo complessivo sale a 42,8365%, di cui il 33,9965% a carico del concedente e il restante 8,84% a carico dei lavoratori.

Si precisa che i contributi vanno calcolati sul salario medio provinciale e che sono riconosciute le agevolazioni tariffarie per zona.

In particolare per le aziende site in territori montani si paga solo un quarto del contributo dovuto, e per quelle site nei territori svantaggiati il 32% del dovuto.



(INPS - Circ. n. 74 del 13 maggio 2011)

ASSUNZIONE EXTRACOMUNITARI: ANCORA NECESSARIO IL «MODULO Q»

Quando si inizia un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, il datore di lavoro deve trasmettere alla Prefettura il contratto di soggiorno (modulo Q) indicando anche:

a) la sistemazione alloggiativa dello straniero;

b) l'impegno a pagare le spese di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il Ministero dell'interno conferma che gli uffici stanno modificando il sistema telematico di modo che i dati riportati del modulo Q siano inseriti negli standard definiti dal sistema Unilav.

Con l'occasione il Dipartimento centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo ricorda le tre tipologie di comunicazione gestite dal sistema:

1) Modulo Unificato Lav. È il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore (meno le agenzie di lavoro per i rapporti di somministrazione) adempiono all'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori, la proroga, la trasformazione, la cessazione dei rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati.

2) Modulo Unificato Somm. È il modulo con il quale le agenzie di lavoro comunicano tutte le tipologie di rapporti di somministrazione.

3) Modulo Unificato Vardatori. È il modulo da utilizzare per comunicare: variazione della ragione sociale; trasferimento di azienda per cessione; trasferimento di azienda per fusione; cessione di ramo d'azienda; cessione di contratto.

(Ministero dell’interno - Circ. n. 3666 del 13 maggio 2011)

VIGILANZA INPS: Il verbale di primo accesso ha acquistato ora una particolare importanza, in quanto quello che è in esso scritto diventa un elemento «

La legge n. 183/2010 (il cosiddetto «Collegato al lavoro») ha modificato il quadro delle ispezioni per cui, sulla scia di quanto anticipato dal Ministero del lavoro, l'INPS offre il dettaglio operativo cui devono far riferimento gli ispettori a partire dal momento in cui effettuano l'accesso in azienda, momento che deve sostanziarsi nella emissione del verbale di primo accesso.

Primo accesso. Il verbale di primo accesso ha acquistato ora una particolare importanza, in quanto quello che è in esso scritto diventa un elemento «costitutivo» dell'ispezione.

Con esso occorre procedere alla identificazione puntuale e specifica di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro: questo fatto è fondamentale in ordine alla verifica del rispetto della disciplina concernente la regolare costituzione del rapporto di lavoro. In caso l'accertamento INPS sia rivolto alla qualificazione del rapporto di lavoro (es. collaborazioni a progetto di dubbia autenticità, ovvero non genuine), o riguardi solo aspetti contributivi, l'ispettore può fare riferimento alle generalità del personale risultante dalle registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (LUL), o dai dati rilevati dalle comunicazioni dell'azienda con il modello Unilav. Per quanto riguarda le testimonianze, occorre acquisire formali dichiarazioni del personale impiegato trovato in forza all'azienda al fine di avere riscontri di carattere testimoniale; ovviamente se il numero dei lavoratori è elevato è possibile verificare solo un campione significativo di personale dal quale dedurre quali sono le modalità di espletamento delle prestazioni per l'insieme dello stesso personale.

È bene precisare che le dichiarazioni rese dai lavoratori non sono dotate di valenza probatoria precostituita, ma sono ugualmente importanti perché possono formare oggetto di libero apprezzamento da parte della magistratura.

La legge prevede che il verbale contenga eventuali dichiarazioni da parte del datore di lavoro.

L'ispettore deve dare atto di avere informato il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere dall'eventuale professionista o da altro soggetto abilitato in base alla legge n. 12/1979, e quindi deve includere le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione.

Si ricorda in proposito che i verbali ispettivi, quali atti pubblici, fanno fede, fino a querela di falso della loro provenienza, delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che l'ispettore, in quanto pubblico ufficiale, attesta essere avvenuti in sua presenza.

Potere di diffida. In base alla legge il potere di diffida è stato esteso anche al personale ispettivo dell'INPS, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria, quando accertino violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Circa la titolarità del potere di diffida la norma conferma le attribuzioni previgenti affiancando agli ispettori del lavoro anche gli ispettori degli Istituti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate e comunque riconducibili alla sola materia previdenziale.

Destinatari del provvedimento di diffida sono il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido mentre in precedenza il datore di lavoro risultava l'unico soggetto da diffidare.

Il legislatore, a questo riguardo, introduce il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione del verbale unico di accertamento per la regolarizzazione e non attribuisce più alla discrezionalità degli organi di vigilanza la fissazione di tale termine, come avveniva nella vecchia disciplina.

Se il datore di lavoro ottempera alla diffida è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo del minimo previsto dalla legge, ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni decorrenti dai trenta già previsti per la regolarizzazione. A seguito di tale versamento il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione di effettiva ottemperanza alla stessa.

Ricorsi. Sui tempi per ricorrere occorre distinguere:

1) se nel verbale unico siano contestati esclusivamente illeciti diffidabili, il termine iniziale per la proposizione del ricorso decorre dopo 45 giorni (30 giorni, fissati per la regolarizzazione delle inosservanze contestate più 15 giorni stabiliti per il pagamento della sanzione in misura minima);

2) se si tratta invece di illeciti non diffidabili il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso decorre dalla ricezione della notifica stessa;

3) se nel verbale unico sono contestati congiuntamente illeciti diffidabili e non diffidabili, l'INPS stabilisce un unico termine iniziale (45° giorno) dal quale è possibile promuovere il ricorso.

Verbale unico. Il verbale unico racchiude in un unico documento la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, e consente di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti e di notificare in un solo momento tutte le violazioni rilevate nel corso della verifica ispettiva.

Contro il verbale unico si può ricorrere entro il termine di 90 giorni dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso. I 90 giorni decorrono per il soggetto notificante (INPS), nel casi di notifica a mezzo posta, dalla data di spedizione della raccomandata; mentre per il soggetto destinatario (datore di lavoro) la notifica si perfeziona dalla data di ricezione della raccomandata contenente la contestazione degli illeciti.

Se il soggetto è irreperibile la notifica è perfezionata con il ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito o, comunque, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della medesima

I dettagli dell'accertamento. Il verbale deve riportare fedelmente tutti gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione delle fonti di prova degli illeciti rilevati. In questo modo il trasgressore viene informato di tutte le contestazioni mosse nei suoi confronti attraverso un unico atto, che contiene anche le eventuali diffide a regolarizzare.

La contestazione delle violazioni deve trovare il proprio fondamento in una specifica e circostanziata indicazione delle fonti di prova. Devono essere anche indicati tutti gli eventuali elementi documentali che sono stati ritenuti idonei a conferire certezza al riscontro e alla contestazione degli illeciti, al fine di consentire adeguata tutela del diritto di difesa.

(INPS - Circ. n. 75 del 13 maggio 2011)

DETASSAZIONE COMPENSI PER PRODUTTIVITA': NEGATA LA DECORRENZA RETROATTIVA

È possibile per il datore di lavoro applicare l'imposta sostitutiva (10%) alle somme erogate a titolo di produttività aziendale solo a partire dalla data di stipula dell'accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto stesso.

Il datore di lavoro dovrà attestare nel Cud che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale.

Le somme detassate nel 2011 prima della stipula dell'accordo o del contratto collettivo non possono essere soggette all'imposta sostitutiva, anche se l'accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a lavori svolti nel 2011.

È questa la posizione congiunta del Ministero del lavoro e dell'Agenzia delle entrate a proposito della possibile decorrenza retroattiva degli effetti di tali accordi, che in ogni caso vanno fatti per iscritto.

Ministero e Agenzia ritengono inoltre possibile tenere conto della stipula di accordi territoriali o aziendali che recepiscano i contenuti di prassi aziendali e di accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori (straordinario, lavoro notturno, turni, clausole elastiche, ecc.).

Le aziende che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 hanno applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, pur in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non vanno sanzionate; ma ciò a condizione che i sostituti d'imposta versino entro il 1° agosto 2011 la differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente. Sulla somma sono dovuti anche gli interessi di legge.

(Ministero lavoro e Agenzia entrate - Circ. n. 19 del 10 maggio 2011)

CONTRIBUTI INPS E PREMI INAIL DI LUGLIO SI PAGANO ENTRO IL 22 AGOSTO

I versamenti di somme per contributi da versare nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto 2011, sono prorogati al 20 agosto, senza onere di alcuna maggiorazione. Così dispone il decreto di Palazzo Chigi del 12 maggio.

La proroga riguarda perciò anche il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esempio INPS) e dei premi assicurativi (INAIL).

Di fatto il primo giorno utile per il pagamento sarà il 22 agosto in quanto 20 e 21 sono rispettivamente sabato e domenica.

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI: APPROVATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO TELEMATICO DEL MODELLO DI DENUNCIA (MOD. SIRIA)

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 maggio 2011 sono state approvate le specifiche tecniche per l'invio telematico del modello di denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze per i quali le persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento, hanno esercitato l'opzione per la cedolare secca («mod. SIRIA», approvato con provvedimento direttoriale del 7 aprile 2011), che devono essere adottate sia dai soggetti che intendono presentare direttamente la propria comunicazione, sia dagli intermediari abilitati del servizio telematico Entratel di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

(Agenzia delle entrate - Provv. 19 maggio 2011)

L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEFINISCE I PROPRI OBIETTIVI per il 2011: CONTROLLI FISCALI

L'Agenzia delle entrate, con la Circ. n. 21/E del 18 maggio 2011, rende noti come ogni anno i propri indirizzi operativi in merito alle attività di controllo, che anche per il 2011 prevedono interventi differenziati a seconda del tipo di contribuente volti a concentrare i controlli solo dove ce n'è veramente bisogno.

Per quanto riguarda i cd. «grandi contribuenti» - sui quali impattano alcune rilevanti novità normative, a partire dalle nuove disposizioni sul transfer pricing, che valorizzano l'impegno delle imprese a predisporre la documentazione necessaria per riscontrare la conformità dei prezzi di trasferimento praticati al valore normale - le attività di tutoraggio da svolgere nel corso del 2011 sono state estese alle imprese che nel 2009 hanno conseguito un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 150 milioni di euro. Le attività istruttorie esterne, poi, si focalizzeranno sui contribuenti a più alto rischio di evasione; a far suonare il campanello d'allarme è, per esempio, il ricorso a operazioni di arbitraggio internazionale o a strumenti finanziari complessi.

Per le imprese di medie dimensioni per l'anno 2011, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D.L. n. 78/2010, sono previsti specifici piani di intervento, elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale, che riguardino almeno un quinto delle imprese di medie dimensioni.

Nel piano dei controlli 2011 sono poi coinvolte quelle imprese minori e lavoratori autonomi che presentano anomalie e comportamenti difformi rispetto agli studi di settore; a rilevare sarà inoltre la presenza di annualità consecutive e in perdita. Inoltre, una quota crescente di controlli verrà riservata agli esercenti arti e professioni, privilegiando come metodo le indagini finanziarie.

Per gli enti non commerciali l'obiettivo dichiarato dall'Agenzia delle entrate è quello di intercettare lo svolgimento di attività produttive e commerciali, non marginali, che comportano il recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite.

Nel comparto agricolo l'attività di controllo verrà indirizzata anche nei confronti dei soggetti che dissimulano sotto forma di agriturismo vere e proprie imprese commerciali di ristorazione e alberghiere.

Per le persone fisiche sono previsti anche nel 2011 controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, in larga parte automatizzati; il principale strumento resta l'accertamento sintetico, per il quale verrà data massima priorità ai casi di forte sperequazione, con centinaia di migliaia di euro di differenza tra reddito dichiarato e spese sostenute, evitando di avviare controlli che portino alla contestazione di un maggior reddito di ammontare esiguo (poche migliaia di euro).

Nella circolare vengono poi indicati gli indirizzi operativi in materia di contrasto dei fenomeni di frode in materia di IVA e dell'evasione internazionale.

In tema di riscossione l'Agenzia delle entrate punta sullo stretto coordinamento con le società del gruppo Equitalia e sulle novità recate dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010, che dal prossimo 1° luglio 2011 attribuisce efficacia di titolo esecutivo agli avvisi d'accertamento emessi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

(C.M. 18 maggio 2011, n. 20/E)

mercoledì 25 maggio 2011

RIPORTO DELLE PERDITE NELLA FUSIONE SOCIETARIA

(R.M. 9 maggio 2011, n. 54/E)

L'art. 172, comma 7, del T.U.I.R. disciplina come noto il riporto delle perdite fiscali pregresse delle società che partecipano ad operazioni di fusioni subordinando il diritto al riporto alla verifica di determinate condizioni di «vitalità economica» in capo alle società partecipanti alla fusione; in particolare la norma richiede che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi derivanti dall'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Una volta verificata la sussistenza di detti requisiti economici, la società incorporante o risultante dalla fusione potrà utilizzare le perdite fiscali pregresse delle società partecipanti all'operazione nei limiti della consistenza del patrimonio netto (depurato dei versamenti e conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi) delle società in perdita, come risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 54/E del 9 maggio 2011 ha chiarito che la locuzione «ultimo bilancio» contenuta nell'art. 172, comma 7, primo periodo, del T.U.I.R., deve essere correttamente intesa quale bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale data. In particolare, nel caso di retrodatazione degli effetti giuridici (e contabili) della fusione all'inizio dell'esercizio, l'ultimo bilancio, in tal senso inteso, per la società che detiene le perdite è il bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è perfezionata giuridicamente.

Inail: stress da lavoro correlato

A seguito dell’emanazione del T.U. sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), e normativa successiva, che ha individuato “lo stress da lavoro correlato” come rischio oggetto di valutazione nonché di effettiva gestione, l’INAIL il 19 maggio 2011 ha elaborato un manuale a vantaggio delle imprese dove è previsto un metodo unico ed integrato proprio per l’analisi e la gestione del rischio da stress lavoro correlato.

Il manuale, dal titolo “manuale per la valutazione e la gestione del rischio da stress lavoro correlato”, ha lo scopo di fornire un percorso sistematico ed il più possibile scientifico che permetta alle aziende di valutare e gestire questo rischio al pari degli altri, puntando sul coinvolgimento coordinato ed integrato dei lavoratori e delle figure della prevenzione.

Parto gemellare: doppio riposo

Consiglio di Stato, sentenza 9 maggio 2011, n. 2732

Parto gemellare: doppio riposo

Il Consiglio di Stato stabilisce che nei casi di parto gemellare devono essere riconosciuti dei riposi giornalieri doppi.
Nell’ipotesi in cui i l datore non conceda il doppio riposo arreca una lesione al diritto soggettivo della lavoratrice alla quale dovrà quindi risarcire il danno arrecato.

Premi di produttività: 22 agosto 2011, termine per il versamento della maggiore imposta sui premi di produttività e straordinari senza alcuna sanzione

Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 19/E

22 agosto 2011: termine per il versamento della maggiore imposta sui premi di produttività e straordinari senza alcuna sanzione.

Come noto, l’ultima Circolare congiunta emanata dall’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuta in merito alla detassazione delle somme legate ad aumenti di produttività stabilendo :

□ l’agevolazione delle somme di produttività solo se previste da accordi o contratti collettivi di secondo livello;
□ la forma necessariamente scritta per la redazione degli accordi suindicati;
□ la non agevolabilità per le somme erogate dal datore di lavoro precedentemente alla stipula dell’accordo di secondo livello, anche quando questo preveda la retroattività al 1° gennaio 2011.

I sostituti d’imposta che abbiano applicato la detassazione sulle voci variabili della retribuzione relativamente ai mesi di gennaio e febbraio, possono sistemare la loro posizione pagando la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie, senza dover pagare alcuna sanzione, entro il 22 agosto 2011.

lunedì 23 maggio 2011

AZIENDE DELLA PESCA: CIG IN DEROGA ANCHE PER IL 2011

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la prosecuzione fino al 31 dicembre 2011 degli interventi in favore dei lavoratori del settore della pesca, nei limiti delle risorse finanziarie residue. La cassa integrazione in deroga è riconosciuta in tutte le situazioni in cui sia necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non dipendenti dal datore di lavoro.

L'INPS pertanto deve porre in pagamento le domande già presentate per l'anno 2011 con le modalità e secondo le solite istruzioni operative.

È utile ricordare che sono esclusi gli interventi di CIG per i periodi di sospensione dal lavoro determinati da «fermo pesca».

AZIENDE AVICOLE: CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITÀ IN DEROGA

Prorogate la mobilità e la cassa integrazione straordinaria per l'intero 2011 ai lavoratori dipendenti dalle aziende del settore avicolo.

Per la mobilità sono beneficiari i lavoratori a tempo determinato che hanno titolo alla concessione o proroga del trattamento di mobilità per l'anno 2011, limitatamente ai periodi di mancata chiamata al lavoro, facendo riferimento al corrispondente periodo di occupazione dell'anno precedente. Si tratta dei braccianti agricoli, avventizi e stagionali che hanno lavorato nel settore avicolo nell'anno precedente, esclusi gli extracomunitari. Ogni interessato deve presentare all'INPS l'apposita dichiarazione autocertificativa.

Per il calcolo dell'importo dell'indennità di mobilità spettante ai lavoratori in questione, le Sedi INPS utilizzano la retribuzione contrattuale provinciale 2011 per la relativa qualifica di appartenenza. La retribuzione giornaliera viene divisa per il numero delle ore giornaliere contrattuali, al fine di determinare la retribuzione oraria. Gli importi così determinati non possono superare comunque i tetti massimi di prestazione previsti per il 2011.

L'individuazione dei periodi indennizzabili con l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga deve essere determinato prendendo a riferimento le giornate lavorate nel settore avicolo nell'anno precedente e porle a raffronto con quelle non lavorate, nello stesso periodo, nell'anno 2011. La differenza indica le giornate da corrispondere.

Agli interessati spetta l'accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l'assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.

È prorogata fino al 31 dicembre 2011 anche la corresponsione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga nei limiti delle risorse finanziarie residue. L'integrazione salariale sarà pagata in forma diretta dall'Istituto, con accredito sul conto corrente del lavoratore stesso o tramite bonifico presso ufficio postale.

Le domande devono essere compilate sul mod. IG15/Deroga, e corredate dai IG 15 Str Aut.

Le aziende i cui lavoratori sono destinatari di CIGS in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge n. 223/1991, e come tali escluse dall'obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l'azienda destinataria di trattamento cigs in deroga sia in una delle procedure concorsuali.

FILIERA DEL TABACCO: MOBILITÀ E CIGS IN DEROGA

Proroga dei trattamenti in deroga della mobilità e della cassa integrazione straordinaria per l'anno 2011 in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende in crisi della filiera produttiva del tabacco delle Regioni Campania, Puglia, Umbria e Veneto.

Per i lavoratori avventizi e stagionali l'individuazione dei periodi indennizzabili con l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga per il 2011 si ottiene prendendo a riferimento le giornate lavorate nel settore tabacchifero nell'anno 2005 e ponendole a raffronto con quelle non lavorate, nello stesso periodo, nell'anno 2011.

Per la Cigs le domande vanno compilate sul modello IG15/Deroga corredate dai modelli IG 15 Str Aut.

Le aziende i cui lavoratori sono destinatari di cigs in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge n. 223/1991, e come tali escluse dall'obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l'azienda destinataria di trattamento cigs in deroga è in una delle procedure concorsuali.

GESTIONE SEPARATA INPS: È REATO NON PAGARE I CONTRIBUTI, LA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE È ON-LINE

Omettere di pagare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata è ipotesi di reato, secondo quanto stabilito dalla legge n. 183/2010 (il cosiddetto «Collegato Lavoro»).

Nei confronti dei committenti inadempienti - comunica l'INPS - è prevista l'attivazione di un procedimento che comporta l'obbligo della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, con intimazione ad adempiere entro tre mesi; il pagamento di quanto dovuto entro il termine comporta la non punibilità del soggetto obbligato al versamento.

Trascorso il termine scatta l'obbligo, da parte dell'INPS, della tempestiva denuncia di reato all'Autorità giudiziaria, obbligo che resta fermo anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato oltre tale limite di tempo.

Dal momento che la legge n. 183/2010 è entrata in vigore il 24 novembre 2010, la disciplina si applica a partire dalle denunce EMens con competenza novembre 2010, in scadenza al 16 dicembre 2010.

La norma si applica esclusivamente ai committenti che si avvalgono di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, per prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. La responsabilità per il reato in esame ricade sul soggetto che ha la responsabilità legale dell'adempimento al momento della scadenza del termine previsto per il versamento contributivo.

Dal prossimo 1° giugno le domande d'iscrizione alla Gestione separata devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

1) web-servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale INPS o, se sprovvisti di Pin, con il solo codice fiscale (ma questa seconda possibilità è ammessa fino al 30 settembre 2011);

2) call-center multicanale - numero verde 803164 - tramite Pin oppure senza Pin con il solo codice fiscale fino al 30 settembre;

3) intermediari INPS (consulenti del lavoro, avvocati) attraverso i loro servizi telematici.

BUONI LAVORO NON UTILIZZATI: COME SI CHIEDE IL RIMBORSO ALL'INPS

Il rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell'INPS. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato i buoni cartacei deve riconsegnarli alla Sede INPS, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.

Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti è pari a:

a) 9,50 euro per il buono lavoro da 10 euro,

b) 19 euro per il buono lavoro «multiplo» da 20 euro,

c) 47,5 euro per il buono lavoro «multiplo» da 50 euro. Il controvalore è determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese in considerazione dell'attività amministrativa svolta dall'Istituto per la gestione dei voucher.

Il committente presenta richiesta di rimborso, anche per via postale utilizzando il modulo INPS, alla sede presso la quale ha acquistato i buoni lavoro, allegando copia del bollettino di versamento; la presentazione delle richieste può essere effettuata - per conto dei committenti - anche attraverso le associazioni di categoria.

Gli uffici ritirano i buoni non utilizzati e rilasciano ricevuta e procedono ai controlli di rito. L'INPS con il messaggio in commento torna sull'argomento per fornire indicazioni sulle procedure di rimborso degli importi non utilizzati per l'acquisto dei voucher relativamente ad alcune situazioni di cui si era fatta riserva in precedenza. Per l'esattezza le modalità di rimborso riguardano i casi di:

a) acquisto di voucher tramite la procedura telematica, in cui l'importo versato non è stato utilizzato o è stato utilizzato solo in parte;

b) acquisto di voucher cartacei, per cui il committente ha effettuato il versamento senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro.

La richiesta di rimborso deve essere presentata dal committente alla sede di competenza tramite l'apposito modulo scaricabile dal sito www.inps.it.

Anche in queste ultime due ipotesi il controvalore del rimborso è determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese.

Trasmissione certificati di malattia solo per via telematica

Dal 18 giugno p. v. entrerà a pieno regime il sistema di trasmissione dei certificati di malattia dei dipendenti pubblici e privati solo per via telematica.

I medici del SSN, i medici convenzionati SSN, le strutture sanitarie pubbliche (se tenute) dovranno inviare i certificati di malattia esclusivamente on-line all’INPS che a sua volta provvederà a renderli immediatamente disponibili per i datori di lavoro.
L’eventuale inadempienza da parte del medico, tenuto ad inviare on line all’INPS il certificato e a rilasciare al dipendente malato copia cartacea del certificato e dell’attestazione di malattia (ovvero in caso di impossibilità della stampa del documento il numero di protocollo identificativo), in caso di inadempimento realizza un illecito disciplinare che, nell’ipotesi di reiterazione può comportare il licenziamento o la decadenza della convenzione per quelli convenzionati.

Il lavoratore, con questo sistema, non è più obbligato a consegnare/inviare l’attestazione di malattia al datore di lavoro e all’INPS, fatta eccezione per:
- Certificati emessi da strutture di pronto soccorso
- Ricoveri ospedalieri
- Certificati emessi da medici non convenzionati SSN
- Impossibilità da parte del medico di inviare il certificato per via telematica.
Solo per queste specifiche fattispecie il lavoratore è tenuto ancora a consegnare al datore e all’INPS il certificato entro i consueti due giorni dal rilascio del documento cartaceo.
Sul sito dell’INPS i lavoratori possono consultare le attestazioni e i certificati di malattia attraverso l’inserimento del codice fiscale unitamente al numero di protocollo identificativo del documento trasmesso on line dal medico.

Per quanto riguarda i datori di lavoro questi hanno a disposizione due alternative per entrare nella disponibilità del certificato:
- richiedere uno specifico PIN per accedere al servizio “Consultazione attestati di malattia” nella sezione “servizi alle aziende”;
- ricevere dall’INPS per via telematica le attestazioni di malattia attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui l’azienda dovrà essere dotata;
- avvalersi di un intermediario abilitato che faccia da tramite per la ricezione delle attestazioni.
Resta salva la possibilità per il datore di richiedere al dipendente il numero di protocollo identificativo dell’attestazione di malattia inviata on line dal medico

Superamento del periodo di comporto per malattie imputabili al datore di lavoro

Corte di Cassazione, sentenza 07 aprile 2011, n. 7946

La Suprema Corte nella sentenza in oggetto afferma che non è legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro nell’ipotesi di superamento del periodo di comporto quando le assenze del lavoratore sono dovute a malattia di cui lo stesso datore risulta responsabile.

Ad esempio, è il caso di malattie provocate dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, dipendenti da violazioni dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. o specifiche norme.

Spetta comunque al lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l’assenza, nonché il superamento del periodo di comporto, e le mansioni espletate.

sabato 21 maggio 2011

Indulto non applicabile all’intermediazione di manodopera

Cassazione, III sezione penale, sentenza 19 aprile 2011, n. 15587


La Cassazione ha stabilito che alla pena inflitta all’utilizzatore che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, non è applicabile l’indulto previsto dalla L. n. 241/2006, poiché questi compie un reato di natura permanente, nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia continuato oltre la data di scadenza prevista dalla legge

Avviamento dei disabili, il datore può rifiutarsi

Cassazione, sentenza 25 marzo 2011, n. 7007


Con la sentenza in oggetto, la Corte stabilisce che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione del lavoratore disabile avviato dai servizi per l’impiego dei disabili, sia quando la qualifica non coincide con quella richiesta, sia nell’ipotesi la stessa risulti “simile” a quella richiesta dal datore.

A giudizio della Corte, infatti, rilevanti risultano le indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro di cui il lavoratore deve essere provvisto al momento dell’avviamento, al fine di consentire un’idonea allocazione nell’ambito nella struttura organizzativa dell’azienda, ratio a cui anche la legge che disciplina l’avviamento dei disabili (L. n. 68/99) risponde.

Danno biologico: valutazione del medico legale

Corte di Cassazione, sentenza 08 marzo 2011, n. 5437


La sentenza in oggetto riguarda il danno biologico in caso di infortuni e malattie professionali.

Il danno biologico, stando alla definizione contemplata dall’art. 13, D.Lgs. n. 38/2000, è quella “lesione psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale”.

Partendo da questo assunto normativo, la Corte ritiene che in caso di infortuni e malattie professionali la liquidazione equitativa di tale danno presuppone necessariamente l’accertamento della lesione subita dal lavoratore da parte del medico legale.

giovedì 12 maggio 2011

Concessione contributi per conciliazione dei tempi di vita e lavoro

D.P.C.M. 23 dicembre 2010, n. 277

Con l’entrata in vigore del Regolamento che attua l’art. 9, c. 4, L. n. 53/2000, vengono sbloccati i contributi pubblici a sostegno delle “azioni positive” per il raggiungimento di un equilibrio tra vita privata e professionale dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Già il Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 aveva sottolineato l’importanza di conciliare vita professionale e vita familiare in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di occupazione femminile e nel rispetto dei principi di pari opportunità, le cui intese sono state adottate solo di recente dal D.P.C.M. 23 dicembre 2010, n. 277, che stabilisce l’operatività del Regolamento suindicato.

Per “azioni positive” si intendono quelle “dirette a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali o familiari, attraverso la rimozione degli ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo e la promozione della qualità delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio tra vita privata e professionale”.

Il Regolamento in questione fissa criteri e modalità per la concessione dei contributi , i quali sono prelevati dal Fondo per le politiche per la famiglia, e sono destinati a ai datori di lavoro (comprese imprese collettive, iscritti in pubblici registri, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere universitarie) che prevedono azioni a favore dei propri dipendenti al fine di garantire le pari opportunità

I destinatari finali sono lavoratori e lavoratrici con figli minori, con priorità nel caso di disabili o di minori fino a 12 anni o fino a 15 in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti o affette da grave infermità.
Anche i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, nonché i titolari d’impresa che, per esigenze legate alla maternità o alla presenza dei figli minori, si avvalgono di collaborazioni o sostituzioni di personalei, percepiscono una quota delle risorse disponibili pari al 10% del totale del Fondo.

Il licenziamento in caso di calo del fatturato

Corte di Cassazione, sentenza 22 febbraio 2011, n. 4276



Nella sentenza in oggetto, i Giudici hanno stabilito che il calo del fatturato può essere motivo giustificativo sotto l’aspetto oggettivo del licenziamento del dipendente, in modo particolare nell’ipotesi in cui risulta impossibile ricollocare lo stesso nell’azienda per svolgere mansioni adeguate al suo livello.

La Suprema Corte ritiene che la scelta del datore sotto il profilo dell’opportunità economica non può essere sindacabile da parte del giudice dal momento che, ai fini del licenziamento, risulta impossibile distinguere tra carattere provvisorio o definitivo del calo del fatturato.

martedì 10 maggio 2011

Governo: requisiti per l'assunzione delle donne con contratto di inserimento

Dal testo del c.d. "decreto dello sviluppo" emerge che il Regolamento n. 800/2008/CE ha sostituito il precedente Regolamento n. 2204/2002/CE, citato dall'art. 54 del D.L.vo 276/2003 ai fini dell'assunzione con contratto di inserimento delle donne.

Oggi, alla luce della novità introdotta, è possibile assumere "donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile". La novità è rappresentata dal fatto che la donna deve essere senza lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

lunedì 9 maggio 2011

Gestione separata: obbligo per i committenti di versare le ritenute previdenziali e assistenziali

INPS, Circolare 04 maggio 2011, n. 71

Gestione separata: obbligo per i committenti di versare le ritenute previdenziali e assistenziali

Il Collegato Lavoro (L. n. 183/2010) ha esteso anche ai committenti, come già avvenuto per i datori di lavoro del settore agricolo, la fattispecie di reato connessa al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di co.co. co (ex art. 39).

La norma stabilisce che in caso di mancato versamento delle ritenute si attiva l’obbligo di contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento entro un massimo di tre mesi.

Decorso inutilmente tale termine è obbligatoria la tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria.

La disciplina prevista nell’art. 39 si applica a partire dalle denunce EMens con competenza novembre 2010, in scadenza al 16/12/2010.

Il sito INPS si implementa a tal fine, anche per il settore della Gestione Separata, della procedura attivabile in ambiente INTRANET – Soggetto Contribuente “Gestione Illeciti penali”.

sabato 7 maggio 2011

ARTIGIANI E COMMERCIANTI: SOTTO CONTROLLO L'ISCRIZIONE SOCI DA GENNAIO 2006

Prosegue l'operazione «PoseidOne soci» sull'anno di imposta 2005. L'INPS comunica che sono state avviate le iscrizioni d'ufficio a seguito dei controlli delle dichiarazioni reddituali relative all'anno 2005 presentate dalle società aventi forma giuridica di S.n.c. e S.a.s. che operano nel settore terziario. La iscrizione riguarda i soci già iscritti d'ufficio per l'anno 2005 e per i quali, in base alla dichiarazione fiscale UNICO SP 2007, risultano avere continuato a svolgere attività in maniera prevalente e continuativa nell'impresa.

I soggetti sono stati iscritti d'ufficio alla gestione speciale esercenti attività commerciali a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Le sedi INPS, in presenza di contestazioni da parte degli assicurati, avranno cura di verificare le motivazioni addotte e, se del caso, procedere all'eventuale modifica della posizione contributiva (es. intervenuta cessazione dell'impresa, inizio attività successivo al gennaio 2006, ecc.).

DA EQUITALIA UNA NUOVA DIRETTIVA DI GRUPPO SULLE RATEAZIONI DA «MILLEPROROGHE»

Nella direttiva di gruppo n. 12 del 15 aprile 2011 Equitalia fornisce alle società partecipate le indicazioni operative per concedere il beneficio previsto dal cd. «decreto milleproproghe» (art. 2, comma 20, del D.L. n. 225/2010), che, in riferimento alle dilazioni concesse sino al 27 febbraio 2011, per le quali si verifica il mancato pagamento della prima rata ovvero di due delle successive rate, anche non consecutive, consente ai contribuenti non in regola con le scadenze dei pagamenti di allungare fino a 6 anni il periodo di dilazione dei debiti fiscali e contributivi, a patto che siano in grado di dimostrare di avere avuto un peggioramento della loro situazione economica.

Tale richiesta di proroga, se riguarda debiti per un importo fino a 5 mila euro, sarà concessa a semplice richiesta motivata attestante la situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava il contribuente.

Per gli importi superiori a 5 mila euro l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene invece effettuato in maniera differenziata in base alla tipologia giuridica dei soggetti.

Per la presentazione della richiesta di proroga Equitalia ha predisposto specifici moduli disponibili presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE SULLE COMPENSAZIONI IVA «OVER 10.000»

L'Agenzia delle entrate, con la Circ. n. 16/E del 19 aprile 2011, risponde ad una serie di quesiti posti dagli operatori in merito alle particolari regole di compensazione dei crediti IVA introdotte dall'art. 10 del D.L. n. 78/2009; regole che nel 2010 hanno riguardato essenzialmente le compensazioni del credito IVA annuale relativo al 2009 e dei crediti IVA trimestrali relativi al 2010, e che con l'inizio del 2011 si estendono anche alle compensazioni del credito IVA annuale relativo al 2010 ed ai crediti IVA trimestrali del 2011.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate comunica che per le richieste di assistenza in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA è stata attivata una apposita casella di posta elettronica certificata, utilizzabile dai contribuenti e dai professionisti abilitati.

GIUDICI DI PACE: L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO NON SI ESTENDE AL GIUDIZIO DI APPELLO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO

L'art. 46 della legge n. 374/1991, concernente l'istituzione del Giudice di pace, stabilisce che «le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00 e gli altri atti e provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato ...».

In relazione a tali atti non trova pertanto applicazione l'imposta di registro e l'imposta di bollo.

Detta disposizione, secondo quanto chiarito ora dall'Agenzia delle entrate, trova applicazione solo con riferimento ai giudizi instaurati dinnanzi al Giudice di pace e non anche ai gradi di giudizio successivi; l'esenzione non riguarda pertanto le sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti.

LA CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI NON E' UN BENEFICIO CONTRIBUTIVO NE' UNA AGEVOLAZIONE NORMATIVA

Nel panorama complesso del rapporto tra agevolazioni contributive, DURC e ammortizzatori sociali molto spesso si producono confusioni. Sicuramente il DURC non e' necessario alla richiesta di CIGO.

Questo concetto dovrebbe apparire scontato, ma di fatto non lo è per alcune commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni, che hanno respinto le richieste di integrazione salariale presentate da diverse aziende, in quanto le stesse non erano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e pertanto prive dei requisiti per il rilascio del DURC regolare.

È dovuta intervenire la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro con la Nota n. 5089 del 7 aprile 2011, in commento, che, rispondendo ad un chiarimento chiesto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha chiarito che nella valutazione dell'autorizzazione della domanda di integrazione salariale, la regolarità contributiva dell'azienda richiedente non deve essere presa in considerazione nell'istruttoria e nella valutazione della domanda stessa.

Il Dicastero rimanda alla propria Circ. n. 5 del 30 gennaio 2008 (nella nota viene erroneamente indicata la Circ. n. 5/2007) nella quale aveva già reso noto, in maniera molto chiara, cosa dovesse intendersi per benefici normativi e contributivi.

Alla luce di quanto indicato nella Circ. n. 5/2008, non rientra tra i benefici economici e/o normativi (e nell'elencazione fornita dal Mini?stero non vi rientra) l'indennità di cassa integrazione guadagni che ha la finalità di integrare il reddito di quei lavoratori che si vedono costretti a sospendere o a ridurre le attività lavorative per cause indipendenti dalla loro volontà o da difficoltà aziendali, più o meno temporanee.

Nella circolare viene dettagliato che per benefici contributivi devono intendersi quegli sgravi che, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro (ad esempio assunzione di lavoratori in mobilità, ex cassaintegrati, disoccupati da lungo tempo) o durante lo svolgimento dello stesso rapporto (ad esempio riduzione dell'11,50% nel settore edile, oscillazione del tasso medio per prevenzione), determinano un riduzione all'ordinario regime contributivo.

La circolare citata considera invece benefici normativi quelle agevolazioni di natura patrimoniale afferenti la materia di lavoro e la legislazione sociale diverse della contribuzione previdenziale ed assistenziale in senso stretto, quali le agevolazioni fiscali nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa di qualsiasi livello (ad esempio cuneo fiscale, crediti d'imposta per nuove assunzioni, contributi da regioni ed altri enti locali).


Daniele Trezzi

venerdì 6 maggio 2011

Gestione separata: dal 1° giugno 2011 iscrizione solo via telematica

INPS, Circolare 4 maggio 2011, n. 72

In linea con la generale politica di telematizzazione dell’Istituto, anche la presentazione delle domande per l’iscrizione alla Gestione separata dovrà avvenire esclusivamente attraverso uno dei canali telematici offerti dall’INPS, venendo meno le altre modalità vigenti fino ad ora (posta e sportello), che tuttavia resteranno a disposizione in via transitoria fino al 31 maggio 2011.

La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente attraverso:

• WEB, attraverso il sito dell’Istituto www.insp.it, sezione SERVIZI ON-LINE, accedendo tramite autenticazione codice PIN/CNS;

• Contact center multicanale al numero verde 803.164

Anche il richiedente intermediario dovrà utilizzare tali servizi telematici per la trasmissione delle domande accedendo tramite le sue credenziali.

giovedì 5 maggio 2011

Volontà delle parti nella risoluzione del contratto

Corte di Cassazione, sentenza 23 marzo 2011, n. 6634

Con la sentenza suindicata, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al ruolo che riveste la volontà delle parti nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.

La Corte sostiene che la volontà delle parti di terminare definitivamente il rapporto di lavoro, ovvero la volontà di rinunciare all’accertamento della nullità del rapporto di lavoro a termine, deve essere accertata dal giudice di merito con apprezzamento di fatto che, se motivato correttamente, resta esente dal sindacato di legittimità.

Deve risultare in termini chiari e univoci qualsiasi circostanza che renda manifesta la carenza d’interesse all’attuazione del rapporto di lavoro e alla regolazione definitiva secondo legge. In particolare, deve evincersi l’esistenza di un rilevante e significativo intervallo di tempo fra la scadenza dell’ultimo dei contratti e l’impugnazione giudiziale ed il reperimento di altra idonea occupazione.

mercoledì 4 maggio 2011

Nuovo sistema di deleghe: prorogato il periodo transitorio fino al 31 ottobre 2011

L’Istituto ha previsto di prorogare il periodo transitorio relativo al sistema di deleghe introdotto a fine febbraio (circolare 28/ 2011) fino al 31 ottobre 2011.

Si ricorda che il nuovo sistema prevede la possibilità per gli intermediari di operare in nome e per conto dell’azienda solo se in possesso di delega acquisita attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’INPS.

Al fine di concedere agli intermediari e alle aziende un termine congruo per acquisire le deleghe e ritrasmetterle all’Istituto, viene prorogato il periodo transitorio, in cui saranno operativi in contemporanea il nuovo e il precedente sistema, fino al 31 ottobre 2011, per cui solo dal 1° novembre non sarà possibile agire a quei soggetti non dotati di debita delega nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla circolare 28/2010.

Commissioni di certificazione istituite presso gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro

Il Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro ha approvato il regolamento che disciplina le Commissioni di certificazione istituite presso gli ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro.

Il Collegato Lavoro (L. n. 183/2010) ha previsto numerose nuove competenze da assegnare alle Commissioni in questione per cui il regolamento, in vigore dal 1° maggio 2011, interviene a dare attuazione alla normativa.

Le commissioni di certificazione, composte da un minimo di tre persone comprese il Presidente, durano in carica tre anni e risultano competenti esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento.

Le suddette sono adibite alla:

 certificazione dei contratti di lavoro;
 certificazione delle clausole contrattuali;:
 certificazione delle tipizzazioni della giusta causa e giustificato motivo e delle clausole compromissorie;
 commissione di conciliazione;
 collegio arbitrale.

martedì 3 maggio 2011

Proroga del periodo di apprendistato nel caso di assenze prolungate del lavoratore

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Parere del 26 aprile 2011, n. 9


Con il parere in oggetto, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emesso il proprio parere in merito ai quesiti posti in relazione alla proroga del periodo di apprendistato a fronte di ipotesi di assenze prolungate da parte del lavoratore, ovvero per malattia, gravidanza o congedo parentale, servizio di leva, sospensione consensuale, ferie.

La Fondazione parte dal principio fondamentale legato alla tipologia contrattuale dell’apprendistato, ovvero il principio di effettività dell’insegnamento ai fini dell’acquisizione della professionalità necessaria al lavoro. Da questo deriva che eventuali periodi di consistente inattività, tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione, non potranno essere considerati ai fini del completamento del suddetto periodo.

Relativamente alle diverse ipotesi di assenza richiamate, si stabilisce che:

- in caso di malattia il punto di discrimine è il raggiungimento o meno di un mese di assenza. Le assenze per periodi di malattia brevi, inferiori ad un mese, non rilevano rispetto al computo dell’apprendistato, per cui non determinano la proroga del periodo (Min. Lav., interpello n. 34/2010). Al contrario, nel caso di assenze uguali o superiori al mese sarà necessaria una valutazione caso per caso, considerando se l’assenza incida sulla realizzazione dell’effettivo programma formativo individuale.
Va sottolineato, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto ad applicare, qualora prevista, la disciplina sulla proroga contenuta nei contratti collettivi;

- durante la maternità o congedo parentale, il termine del periodo di apprendistato è prorogato di durata uguale a quella della sospensione in questione;

- il periodo del servizio di leva non rileva nella determinazione della durata massima dell’apprendistato;

- in caso di sospensione consensuale per esigenze aziendali è importante valutare che l’insegnamento sia stato “effettivamente impartito per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l’apprendistato dell’allievo” (Cass. 12 maggio 2000, n. 6134);

- per quanto riguarda le ferie annuali, invece, essendo già considerate nel periodo di tempo concordato per l’apprendistato, non implicano un prolungamento dello stesso.

lunedì 2 maggio 2011

R.O.L. e festività soppresse: mancato godimento o pagamento.

Rispondendo all’interpello in oggetto, il Ministero del Lavoro ha affrontato la questione relativa al mancato godimento o pagamento, entro le scadenze fissate dal CCNL, dei permessi per riduzione di orario di lavoro (cd R.O.L.) e per festività soppresse.

Nello specifico l’interpellante ha chiesto chiarimenti per sapere, in presenza di accordo sindacale o prassi aziendale di accantonamento degli stessi al fine del godimento successivo, se la fruizione o monetizzazione di tali permessi faccia sorgere in capo al datore l’obbligo di versare i contributi relativi nei termini previsti per la loro fruizione.

Il Ministero ha innanzitutto chiarito che i permessi in questione e le festività soppresse sono un diritto di natura disponibile del lavoratore (a differenza delle ferie che sono diritti irrinunciabili e non monetizzabili) a fronte del quale il datore di lavoro, qualora non siano fruiti nell’arco temporale fissato dalla contrattazione, può erogare un’indennità sostitutiva della loro fruizione, calcolata sulla retribuzione corrisposta al momento della scadenza del termine stabilito per la fruizione stessa.

Va sottolineato, inoltre, che la disponibilità di questi diritti induce a considerare che la loro disciplina sia rimessa integralmente all’accordo tra le parti da cui deriva che in caso di mancato rispetto di tali accordi, sia a livello individuale che collettivo, proprio in merito a questioni attinenti tali diritti disponibili dei lavoratori, la DPL non ha potestà sanzionatoria.

Per quanto concerne il quesito, con l’interpello in esame il Ministero stabilisce che nei casi di mancato godimento e/o pagamento dell’indennità sostitutiva nei termini fissati dalla contrattazione collettiva nazionale, poiché l’obbligazione contributiva sorge in corrispondenza del termine ultimo dei permessi stessi, l’adempimento dell’obbligo contributivo non può subire alcun slittamento temporale e il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui scade il termine ultimo per il godimento del permesso.

Ministero del Lavoro, Interpello 8 marzo 2011, n. 16

Sanzione disciplinare: obbligo di audizione del lavoratore che ne faccia richiesta

La suprema Corte, attraverso la sentenza in questione, ha ribadito che l’adozione di una sanzione disciplinare ad opera del datore di lavoro non può prescindere dalla preventiva audizione del lavoratore che ne abbia fatto richiesta.

Ne deriva che in caso di emanazione di una sanzione disciplinare il datore di lavoro ha l’obbligo di ascoltare il lavoratore interessato che ne abbia fatto richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche nell’ipotesi in cui queste risultino ampie ed esaustive.

domenica 1 maggio 2011

Aggiornamento dell’UNIEMENS

Sono state apportate delle variazioni al documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili – Uniemens riguardanti la sezione relativa ai lavoratori dipendenti sia nell’elemento “denuncia individuale” che nell’elemento “denuncia aziendale”.

Denuncia individuale:

la novità riguarda l’introduzione dell’elemento UNITA’ OPERATIVA, elemento obbligatorio da compilare qualora il lavoratore risulti occupato in un’unità operativa abbinata alla posizione unica aziendale attraverso l’inserimento del progressivo numerico identificativo rilasciato dall’INPS a seguito di comunicazione di nuova unità operativa, intesa come luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti.
Di conseguenza è stato aggiornato anche l’elemento MESE PRECEDENTE attraverso l’inserimento dell’elemento UNITA’ OPERATIVA.
Le nuove istruzioni decorrono a partire dalla denuncia di competenza del mese di aprile 2011 ed il termine di presentazione è al 31/5/2011, l’elemento, comunque, può essere compilato fin dalle denunce di competenza gennaio 2011.

Nell’elemento CESSAZIONE sono stati inseriti due nuovi codici TIPO CESSAZIONE per i dipendenti Fs.

Sono stati inseriti nell’elemento DATI RETRIBUTIVI nuovi codici TIPO LAVORATORE sempre per il personale delle Fs.

Denuncia aziendale:

la novità riguarda l’aggiornamento della tabella dei codici identificativi dei fondi interprofessionali FONDIINTERPROF e ADESIONE e della tabella delle Causali a credito nell’elemento ALTRE PARTITE A CREDITO che riguarda lo sgravio degli emolumenti variabili legati alla produttività.

Contratto commercio: le principali novità del rinnovo

In data 6 aprile 2011, le parti firmatarie del CCNL Terziario Confcommercio hanno ratificato l’ipotesi di accordo del contratto siglata in data 26 febbraio 2011, apportando sostanziali variazioni rispetto a quanto comunicato la nostra Circolare del 21 marzo 2011.

Di seguito si riportano le principali novità del rinnovo, indicando in grassetto le ulteriori variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza:

- TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA: l’accordo prevede una riforma della c.d. carenza, cioè i primi 3 giorni di malattia che nel settore sono a carico del datore di lavoro. Con decorrenza dalla data del 1° aprile 2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre), i primi 3 giorni di malattia sono così retribuiti:

 al 100% per le prime due assenze per malattia;
 al 66% per la terza assenza;
 al 50% per la quarta assenza;
 cesserà di essere corrisposta a partire dalla quinta assenza.

Ai fini dell’applicazione della suddetta disciplina, non risultano computabili gli eventi morbosi dovuti a: ricovero ospedaliero; day-hospital; emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita (art.181, co.3 Ccnl), documentate da specialisti del SSN ed eventi morbosi per le lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

In caso di prolungamento o di ricaduta della malattia non si dà luogo ad un ulteriore computo dell’evento morboso, trattandosi di evento unico;

- ELEMENTO DISTINTIVO DELLA RESTRIBUZIONE: dal mese successivo alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo 26 febbraio2011, l'E.d.r. è elevato allo 0,30% di paga base e contingenza, rientra nella retribuzione di fatto, è utile agli effetti degli istituti legali e contrattuali.

- APPRENDISTI: l’accordo prevede che, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato il lavoratore maturerà il 100% dei permessi decorsi comunque 48 mesi dalla data della prima assunzione (per iscrizioni della prima assunzione nel libro unico dopo il 1° marzo 2011). Per cittadini extracomunitari viene prevista l’estensione dell’apprendistato di ulteriori 12 mesi purché il piano formativo prevede iniziative destinati all’apprendimento o perfezionamento lingua italiana.

- FONDO EST: Il versamento al Fondo Est viene dichiarato obbligatorio e vengono sostanzialmente previste le seguenti novità:
 aumento di 2,00 euro mensili, del contributo a carico dei lavoratori (1,00 euro dal 1° giugno 2011 e 1,00 euro dal 1° gennaio 2012);
 equiparazione, con decorrenza 1° gennaio 2014, del contributo a carico dell’azienda per i lavoratori a tempo parziale a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno.

Con decorrenza marzo 2011 il nuovo Ccnl prevede, nel caso di mancato versamento al Fondo da parte dell’azienda, che la stessa sarà tenuta alternativamente:

 ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto;
 ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

Pertanto, chiediamo alle Aziende che non risultano ancora iscritte al suddetto fondo di assistenza sanitaria integrativa di comunicarci, entro la data del 30 aprile 2011, la loro volontà in merito. Oltre tale termine, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte Vs., lo Studio applicherà la soluzione più conveniente per l’Azienda, ovvero all’iscrizione al Fondo Est.

Alla luce di quanto previsto dall’ipotesi di accordo del 26 febbraio 2011 e dall’accordo del 6 aprile 2011, alleghiamo alla presente un’informativa per i dipendenti contenente le principali novità di loro interesse. Tale informativa dovrà essere riportata su carta intestata dell’Azienda e pubblicata in luogo accessibile a tutti, affinché le novità del CCNL Commercio siano a conoscenza di tutti i dipendenti.